Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 01790/0 1 IN MED L PO OLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ww Presidente - R.G.N. 16624/98 Dott. Vincenzo TREZZA w - Rel. Consigliere- Cron. 3812 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Alberto SPANO' - Consigliere - Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere - Ud. 05/12/00 - Consigliere Dott. Bruno BALLETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 OREdal Sig per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: *=8 FEB. 2001 CANCELLIERE ZA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato PELLETTIERI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AZIENDA USL RIETI, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale in ROMA VIA B. BARBIELLINI AMIDEI 44, presso lo studio al sig. PELLETTIERI per HI RC, che lo rappresenta dell'avvocato 28 FEB. 2001 il 2000 e difende, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE 5191
- controricorrente -
1- 1. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 26/98 del Tribunale di RIETI, Richiesta copia esecutiva dal Sig. PELLETTIERI depositata il 10/03/98 R.G.N. 825/97; per dritti L 28 FEB. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica YL CANCELLIERE udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato PELLETTIERI;
- udito l'Avvocato CHIATTELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per rigetto del primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso ed accoglimento del quinto motivo. -2- Svolgimento del processo. Il dott. Pietro ZA, con ricorso al Pretore di Rieti, esponeva di avere stipulato col dott. Renato Balducci un contratto di associazione ai sensi del dpr 13.8.81 (art. 30, accordo collettivo nazionale recepito in dpr 13,8,81), durato dall' 13.83 al febbraio 85; lamentava che la Regione Lazio e,successivamente, l'Azienda USL Rieti avevano addebitato ad esso ricorrente la somma di L. 26.112.305, quale importo corrisposto in eccedenza per il periodo di associazione e, ritenendo la propria estraneità alla situazione debitoria imputatagli relativamente al periodo di associazione, chiedeva che fosse accertata l'infondatezza della pretesa della resistente;
eccepiva, altresì, la prescrizione del debito, la responsabilità della resistente per i danni causati al ricorrente e, comunque, l'irripetibilità della somma pretesa. La resistente Azienda Usl Rieti si costituiva e deduceva che la somma richiesta, in quanto pagata in eccedenza, doveva essere restituita a titolo di indebito oggettivo. Proponeva, pertanto, domanda riconvenzionale per la ripetizione di detta somma, ritenendo la stessa percepita in mala fede dal dott. ZA, affermando che il medesimo avrebbe avuto la possibilità di accorgersi che il numero degli assistiti soprannumerati, cui rivolgeva le sue prestazioni,era inferiore rispetto R a quello per il quale percepiva la retribuzione mensile. Il Pretore, con sentenza del 6,2.97, ritenuto che, nella specie, non si era verificata alcuna cessione di credito tra Regione Lazio e Azienda Usl e che quest'ultima, quale mandataria, avrebbe dovuto spendere il nome della mandante, il che non aveva fatto, dichiarava l'infondatezza della pretesa dell'Azienda e respingeva, di conseguenza la domanda ' riconvenzionale, compensando le spese. L'Azienda proponeva appello principale, cui resisteva l'attore, che proponeva appello incidentale, dolendosi della compensazione delle spese. Il Tribunale di Rieti, con sentenza depositata il 10 marzo 98, in riforma della sentenza del Pretore, condannava il dott. ZA a pagare all'Azienda USL Rieti la somma di L. 26.112.305, con interessi e rivalutazione. Compensava le spese di ambo i gradi del giudizio. thank 2 L'AZ ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria. L'Azienda ha depositato controricorso. Motivi della decisione. Col primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione del d.lgs 30 dicembre 92 n. 502,L. 28 dicembre 1995 n. 549, art. 2, comma 14,dl 29 dicembre 1995 n. 533, art. 2,comma e successive reiterazioni,1. 28 dicembre 1994 n. 36,1. 12 aprile 1995 n. 19, con riferimento alla dichiarata legittimazione ad agire dell'Asl Rieti ed in relazione anche agli artt. 100 ss e 111 cpc. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 cpc). Si assume, citando la sentenza a S.U. di questa Corte n. 1989 del 6.3,97, che, essendosi verificata una sorta di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse USL, la legittimazione ad impugnare la sentenza del Pretore sarebbe spettata alla regione, per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha ritenuto che la Regione Lazio abbia conferito all'Azienda Usl un mandato ad agire a titolo proprio per la riscossione dei debiti dei medici;
che, pertanto, l'Azienda Usl Rieti abbia agito nei confronti dell'ZA in nome proprio, sia pure per conto e nell'interesse della Regione, cioè in base a un mandato senza rappresentanza, non essendo contestato che le somme siano state corrisposte al dott. ZA direttamente dalla Regione Lazio. Il ricorrente per cassazione afferma che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello, per difetto, nella Asl, della legittimazione ad impugnare la sentenza del Pretore. Prescindendo dagli argomenti suggeriti dal ricorrente, la sua richiesta è comunque fondata à va, in ogni caso, ricordato che l'insussistenza della legittimazione ad impugnare,come di quella ad agire, può essere rilevata d'ufficio. Hull 3 Orbene, come si è visto, la sentenza del Tribunale si articola su due punti: 1°) l'affermazione che la titolarità del diritto spetta alla regione;
2°) che la legittimazione dell'Azienda nella presente causa deriva da un asserito mandato senza rappresentanza da parte della regione. Il primo punto e, cioè, che la titolarità del diritto di credito spetta alla regione non è stato oggetto di impugnazione,per cui è coperto da giudicato. Non devesi, dunque, indagare se detta titolarità del diritto compete alla regione per una successione ex lege dalle soppresse USL o per essere stati pagati i 26 milioni e rotti di cui alla presente causa proprio dalla regione, la quale, per tale motivo, avrebbe titolo a ripeterli. Sta di fatto che deve ritenersi che la titolarità del diritto di credito spetta alla regione, perché così è stato affermato da un punto della sentenza impugnata coperto da giudicato. Egualmente coperto da giudicato è l'accertamento del tribunale, secondo il quale la Azienda non aveva la rappresentanza della Regione il punto non è stato oggetto di impugnazione, anzi leggesi nel controricorso dell'azienda: “non si vede quale altro rapporto, al di fuori di un mandato (senza rappresentanza )sostanziale e processuale sia giuridicamente configurabile nel conferimento alle aziende Usl dell'incarico di direttamente procedere al recupero nei confronti dei medici interessati delle somme indebitamente percepite” (pag. 3). Devesi, invece, considerare : se possa sussistere la legittimazione ad agire (e,quindi,ad in forza di un mandato senza rappresentanza, che si assumeimpugnare) dell'Azienda " conferitole dalla regione. La risposta deve essere negativa. Alla stregua della regola dettata dall'art. 81 cpc, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge di sostituzione processuale o di rappresentanza, nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio (Cass. 7337 del 1998). Hah 4 Il mandato senza rappresentanza esaurisce i suoi effetti fra le parti stipulanti, mentre,perchè il mandatario possa agire nei confronti dei terzi per l'espletamento del mandato ad esigere crediti, occorre che gliene sia conferito il potere con la potestà di rappresentare il mandante verso i terzi. Ha gia avuto occasione di ritenere questa Corte (confronta motivazione di Cass. N. 9650 del 1990) "quanto al rapporto fra il mandante-creditore e il terzo debitore, è necessario che il mandatario venga investito nei confronti del secondo di una posizione giuridica che lo legittimi a pretendere l'adempimento in nome e per conto del primo e questo risultato normalmente si alla riscossione". (Sulla necessità che il mandatario a ottiene attraverso una procura riscuotere abbia il potere di agire in nome e per conto del mandante,cioè il potere di rappresentanza,cfr. Cass. 9030 del 95 e “extenso" Cass. 5896 del 97). Pertanto, nel caso che il mandatario a riscuotere sia sfornito del potere di rappresentare il mandante, egli non è legittimato ad agire verso terzi. Il potere di riscuotere è,infatti, una facoltà inerente al diritto di credito, pertanto il mandatario può riscuotere un credito del mandante solo spendendo il nome di quest'ultimo, cioè agendo quale suo rappresentante. Il mandatario privo di rappresentanza non è, dunque, legittimato a richiedere il pagamento a terzi. Ne consegue l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza che rigettava la domanda dell'azienda,non essendo quest'ultima legittimata ad agire. Tale inammissibilità comporta che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. Col secondo motivo di ricorso si contesta che la Regione abbia conferito un mandato alla azienda per la riscossione del credito. Col terzo motivo si contesta la sussistenza del debito. Col quarto motivo, si nega che si sia verificato un indebito pagamento, mentre col quinto motivo si nega che l'indebito pagamento sia stato provato, che non ricorresse la prescrizione e,infine, si contesta la decorrenza dei crediti accessori. thuch S5 Tutti i motivi esposti, successivi al primo ,restano assorbiti dal pieno accoglimento di quest'ultimo. Ragioni di giustizia inducono a compensare le spese del giudizio di appello. Quale soccombente, l'intimata va, invece, condannata a pagare al ricorrente e , per esso, al difensore antistatario, le spese sostenute per questo giudizio di cassazione.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. In relazione al motivo accolto, cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio di appello. Condanna l'Azienda intimata a pagare all'avv. Giovanni Pellettieri, antistatario, le spese sostenute per questo giudizio di cassazione, che liquida in L 36.000 oltre lire quattromilioni di onorario. 5 dicembre 2000 Il Cons. est.: Il Presidente: Englishra Inauth Vincenzo Tresse Shilli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria ->- 8 FEB. 2001 oggi, LABORATORE IL OF CANCELLIGRIA MA E R P 3 T 3 5 R : O 0 N 1 C . 3 T 7 - R A 8 A ' - S S 1 L L 1 A T E I , D E D A I , G S S E O G N P L E E S L L S I O I N B A A G I L O D L O E A T A T D D T I S E R I O , P D O R M O I T S I A G D E E R T N E S E