Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RPA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GARIGLIANO 72, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DE RUGGIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO NEBIOLO VIETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6340/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 03/10/00 - R.G.N. 1533/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato PULLI;
udito l'Avvocato DE RUGGIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 21 giugno - 3 ottobre 2000, la Corte d'Appello di Torino ha rigettato l'appello dell'INPS, confermando la decisione del locale Pretore del 17 giugno 1999, che aveva ritenuto compatibile il cumulo del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali con quello della riduzione dei contributi per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro dalla società R.P.A. s.r.l. (condannando l'INPS alla restituzione delle somme già corrisposte a titolo di fiscalizzazione).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione lo stesso Istituto proponendo un unico motivo.
La società R.P.A. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, l'Istituto denuncia violazione e falsa applicazione del quinto comma dell'art. 3 del decreto legge n. 726 del 1984, convertito con modifiche nella legge n. 863 del 1984,
dell'art. 3 del decreto legge n. 338 del 1989, convertito con modifiche nella nelle n. 389 del 1989, e del quinto comma dell'art. 68 della legge n. 388 del 2000, applicabile in quanto ius superveniens, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
Osserva il Collegio:
Con legge n. 388 del 2000, art. 68 comma quinto, il legislatore è intervenuto sulle disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, modificate ed in gran parte abrogate, stabilendo che la disciplina del contratto di formazione e lavoro deve essere interpretata - secondo una delle possibili letture del testo originario - nel senso della inapplicabilità della fiscalizzazione. Con interpretazione autentica, la legge ha espressamente previsto che "l'articolo 3, comma 6, del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali".
La Corte Costituzionale ha escluso che la norma denunciata sia irragionevole o leda valori ed interessi costituzionalmente protetti, Con sentenza n. 374 del 10/23 luglio 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, sollevata, tra l'altro, da questa Corte con ordinanza del 9 maggio 2001 nell'ambito di una controversia nella quale era stata accolta l'opposizione proposta dalla società avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS per contributi non versati per effetto della cumulativa applicazione, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, delle riduzioni di aliquota contributiva e della fiscalizzazione degli oneri sociali. La giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto occasione di pronunciarsi successivamente alla menzionata disposizione, ha riconosciuto - con orientamento da ritenere consolidato - la natura interpretativa della stessa, conseguentemente disconoscendo il cumulo dei due benefici sopra specificati. In questo senso Cass. 5573 del 2001, cfr. Cass. 8441 e 7696 del 2003. Conformemente a tale orientamento, che viene condiviso dal Collegio, il ricorso dell'INPS, con il quale si ribadisce l'inammissibilità del cumulo dei due benefici (riduzione contributiva per fiscalizzazione in aggiunta alla riduzione dei contributi per i contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 291 del 1988) deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata.
Decidendo nel merito, la domanda della società deve essere rigettata. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della società. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004