CASS
Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 15426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15426 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di DE TO CA, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 09/07/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Venezia ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato avanzata da CA DE TO, in relazione alla sentenza del Tribunale di Padova in data 22 maggio 2024, che lo aveva condannato per il delitto di truffa in concorso. 2. Ricorre per cassazione CA DE TO, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, con cui sottolinea il difetto di negligenza dell’imputato (avuto riguardo alla irrituale rinuncia al mandato del difensore di fiducia e alla inattività di quello successivamente nominato di ufficio) e lamenta la mancata assunzione di una prova Penale Sent. Sez. 2 Num. 15426 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: LEOPIZZI RO Data Udienza: 21/04/2026 decisiva (in merito alla suddetta rinuncia del primo legale). 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, che trascurano completamente il lineare percorso giuridico posto a base dell’ordinanza di rigetto. Secondo l’art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., fuori dei casi di effetti pregiudizievoli derivanti da una violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di legge e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. La Corte lagunare ha evidenziato correttamente – senza contestazioni di sorta da parte della difesa – come la declaratoria di assenza sia stata del tutto rituale, in quanto pronunciata all’esito di ricerche appositamente disposte dal Tribunale, che avevano condotto alla notifica a mani dell’imputato del decreto di citazione a giudizio e della fissazione della successiva udienza dibattimentale. Restano, con ogni evidenza, del tutto irrilevanti le successive vicende processuali dedotte dal ricorrente (astrattamente idonee, al più, ad incidere sull’osservanza del termine per proporre impugnazione), in presenza di un’inequivoca piena conoscenza originaria della pendenza del giudizio. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Venezia ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato avanzata da CA DE TO, in relazione alla sentenza del Tribunale di Padova in data 22 maggio 2024, che lo aveva condannato per il delitto di truffa in concorso. 2. Ricorre per cassazione CA DE TO, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, con cui sottolinea il difetto di negligenza dell’imputato (avuto riguardo alla irrituale rinuncia al mandato del difensore di fiducia e alla inattività di quello successivamente nominato di ufficio) e lamenta la mancata assunzione di una prova Penale Sent. Sez. 2 Num. 15426 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: LEOPIZZI RO Data Udienza: 21/04/2026 decisiva (in merito alla suddetta rinuncia del primo legale). 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, che trascurano completamente il lineare percorso giuridico posto a base dell’ordinanza di rigetto. Secondo l’art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., fuori dei casi di effetti pregiudizievoli derivanti da una violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di legge e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. La Corte lagunare ha evidenziato correttamente – senza contestazioni di sorta da parte della difesa – come la declaratoria di assenza sia stata del tutto rituale, in quanto pronunciata all’esito di ricerche appositamente disposte dal Tribunale, che avevano condotto alla notifica a mani dell’imputato del decreto di citazione a giudizio e della fissazione della successiva udienza dibattimentale. Restano, con ogni evidenza, del tutto irrilevanti le successive vicende processuali dedotte dal ricorrente (astrattamente idonee, al più, ad incidere sull’osservanza del termine per proporre impugnazione), in presenza di un’inequivoca piena conoscenza originaria della pendenza del giudizio. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2