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Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/08/2023, n. 36388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36388 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT LO nato il [...] a [...] avverso il decreto del 24/11/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocato PAOLO CANEVELLI in replica alla requisitoria del Procuratore generale;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.. RITENUTO IN FATTO RG GI, per il tramite del proprio difensore, impugna il decreto in data 24/11/2022 della Corte di appello di Roma, che ha confermato il decreto in data 16/05/2022 del Tribunale di Roma, che aveva disposto la confisca di prevenzione di alcuni immobili ritenuti nella disponibilità diretta e indiretta dello stesso RG GI. Deduce: 1. Erronea applicazione dell'art. 521 cod.proc.pen. - Violazione dell'art. 179 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 36388 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 28/06/2023 cod.proc.pen.. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente censura la decisione impugnata perché meramente reiterativa della decreto del Tribunale, assunto sulla base di elementi non contenuti nella proposta del pubblico ministero e acquisiti d'ufficio dal tribunale, quale la documentazione attestante la pendenza di un procedimento a carico di RG per i reati di cui all'art. 74 e all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base del quale ha riqualificato la pericolosità del proposto, ritenendola qualificata rispetto all'originaria contestazione di pe -icolosità generica, così escludendo la necessità del requisito dell'abitualità. Secondo il ricorrente, i giudici hanno aggravato la posizione di RG sulla base di elementi acquisiti fuori udienza e che, invece, dovevano essere introdotti con la proposta, al fine di consentire il contraddittorio sugli stessi, perché la riqualificazione della pericolosità è consentita solo quando essa sia fondata sugli stessi elementi indicati dalla proposta e non in forza di quelli successivamente acquisiti, per di più in via officiosa. Da ciò viene dedotta sia la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. e del diritto di difesa nonché la nullità del decreto di confisca in quanto -sostanzialmente- assunto in assenza dell'iniziativa del pubblico ministero, con conseguente nullità assoluta, rilevabile d'ufficio. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto l'utilizzabilità di tali elementi in quanto storicamente preesistenti alla proposta, in quanto le modalità di acquisizione sono comunque lesive del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Viene denunciata, quindi, la nullità assoluta del decreto impugnato, in quanto pronunciato in assenza dell'iniziativa del Pubblico ministero oltre che in mancanza del difensore nel momento in cui il giudice ha disposto l'ammissione di una prova o l'acquisizione di un documento. 2. Violazione di legge in relazione al perimetro di pericolosità e al parametro della ragionevolezza temporale. In questo caso si assume che il tema del perimetro temporale della pericolosità sociale è stato affrontato dalla Corte di appello in maniera approssimativa, confermando integralmente il decreto del tribunale. A tale riguardo il ricorrente rimarca che la riqualificazione della pericolosità del proposto da generica a qualificata ha consentito ai giudici l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che -in ipotesi di appartenenza del proposto ad associazione per delinquere di tipo mafioso- ritiene confiscabili i beni acquistati non solo durante il periodo temporale di espressione della pericolosità, ma anche i beni acquistati in un periodo successivo a quello di cessazione della stessa, purché l'acquisto risulti effettuato attraverso il reimpiego dei frutti dell'attività illecita. 2 Ape, Viene, quindi, osservato che, sulla base di ciò, i giudici di merito hanno ritenuto che gli immobili siti in Fiano Romano e intestati a RG TO fossero stati acquistati con il provento delle attività illecite, attraverso il denaro ricavato dalla vendita di un immobile ubicato in Spagna, che si assume frutto del reimpiego del denaro guadagnato con il traffico di stupefacenti. Secondo il ricorrente la ricostruzione dei giudici di merito risulta inverosimile e apodittica, priva di riscontri fattuali oltre che carente sotto il profilo della valutazione della proiezione temporale della pericolosità. 3. Inesistenza della motivazione per omessa valutazione delle censure difensive esposte con l'atto di appello. A tale riguardo si assume che la Corte di appello ha omesso di valutare la documentazione allegata dalla difesa per negare la disponibilità in testa a RG GI dell'immobile sito in Spagna e che è stato considerato il frutto del reimpiego del denaro ricavato dal traffico di stupefacenti. A sostegno dell'assunto vengono illustrati i contenuti della documentazione e si evidenzia come l'immobile fosse stato acquistato grazie a un mutuo ipotecario a tal fine erogato da una banca spagnola (Caja de Ahorros). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione e perché, comunque, manifestamente infondato. Con esso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. in quanto il tribunale ha ritenuto la pericolosità qualificata di RG, là dove la proposta era intesa al riconoscimento della pericolosità generica. 1.1. La censura è inammissibile -anzitutto- perché dedotta per la prima volta con l'odierno ricorso, non essendovi traccia di alcuna doglianza esposta con l'atto di appello avente a oggetto la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. oggi denunciata. A fronte di tale evenienza, va richiamato il principio di diritto secondo il quale «la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità», (Sez. 5, Sentenza n. 9281 del 08/01/2009, Parente, Rv. 243161 - 01, più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 40747 del 01/10/2021, Muraro;
Sez. 3, Sentenza n. 35395 del 23/02/2021, Dell'Aira). Da qui l'inammissibilità del motivo. 1.2. Pur in presenza di tale preliminare e assorbente rilievo, va tuttavia evidenziata anche la manifesta infondatezza della deduzione difensiva, alla luce del principio di diritto già affermato da questa Corte, là dove ha spiegato che «nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimenl:o applicativo della 3 misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta (nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo. (In motivazione la Corte ha, altresì, escluso l'applicabilità nel procedimento di prevenzione dei principi affermati dalla Corte Edu nella sentenza RA c. Italia del 11 dicembre 2007 e, dunque, la necessità che la difesa sia chiamata ad interloquire sulla diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale)», (Sez. 1 - , Sentenza n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 - 01). Il decreto del tribunale -che si assume lesivo del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato- è conforme al paradigma così delineato, in quanto la decisione è stata assunta sulla base degli elementi presenti nel fascicolo procedimentale e -perciò- nella disponibilità delle parti già prima dell'inizio della trattazione del procedimento. A tale riguardo, la Corte di appello ha osservato (alla pag. 10) che «il tribunale, nel provvedimento impugnato, premetteva che nelle more tra la data di emissione del decreto di rigetto del sequestro anticipato dei due beni immobili di cui alla proposta del P.M. e l'udienza di trattazione della presente procedura di confisca (quella del 16/05/2022), all'esito dell'ordinario aggiornamento dei certificati penali, che allegati agli atti erano, pertanto, perfettamente conoscibili alla Difesa, sin dalla data della loro acquisizione (avvenuta 1'11/04/2022), data questa precedente all'udienza [...]». Il rilievo della Corte di appello è rimasto incontrastato, così che può pacificamente dirsi acquisito il dato che la decisione del tribunale è stata assunta (anche) sulla base di un elemento noto alle parti e alla difesa, in quanto il certificato dei carichi pendenti faceva parte del fascicolo procedimentale, sin da prima del suo inizio e relativo al periodo oggetto di contestazione della pericolosità. Da qui la conformità della decisione impugnata al principio di diritto sopra enunciato, in quanto le parti erano nelle condizioni di interloquire circa l'utilizzabilità e la validità probatoria del certificato dei carichi pendenti, con la conseguenza che non si hanno margini per ritenere violati il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. 1.3. Da quanto esposto discende l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, considerato in tutti i profili in esso esposti. 2. Il secondo motivo di ricorso censura il decreto impugnato sotto il profilo della omessa motivazione con riguardo alla delimitazione temporale della pericolosità sociale. 4 Ak)LJ\ Anche in questo caso, va rilevato come nessuna doglianza risulti esposta a tale riguardo nell'atto di gravame, dove vengono esposte censure in relazione: alla lecita provenienza dell'immobile spagnolo, in quanto acquistato da RG AN e CI LA e dalla cui vendita era stata ricavata la provvista per l'acquisto dell'immobile sita a Fiano Romano;
all'estraneità di RG GI dalla titolarità dell'immobile venduto in Spagna per acquistare in Italia l'immobile sito in Fiano Romano, in quanto aveva agito quale procuratore speciale del figlio AN e di CI LA, che all'epoca era la moglie del figlio. Nulla viene eccepito con riguardo alla delimitazione temporale della pericolosità sociale, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Udl., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). Da qui l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato. Con esso il ricorrente censura il decreto impugnato in relazione al profilo della ritenuta disponibilità in testa al proposto dell'immobile ubicato in Spagna, in Alicante, considerato il frutto dell'attività delittuosa e dalla cui vendita è stato possibile acquistare i beni in confisca. La Corte di appello ha confermato tale disponibilità richiamando la motivazione del tribunale sul punto e osservando che essa emergeva dal contenuto di una conversazione (tra RG e il figlio) intercettata dagli investigatori, oltre che per il fatto che gli intestatari dell'immobile (RG AN e CI LA) erano privi di reddito al tempo del suo acquisto, coincidente con il periodo in cui il proposto era dedito all'importazione dalla Colombia di ingenti quantitativi di droga, che gli procuravano lucrosi guadagni. Ciò premesso, va rilevato come il motivo di ricorso si rivolga ai contenuti della motivazione, senza esporre censure riconducibili al paradigma del vizio di violazione di legge. Da ciò discende la sua inammissibilità, atteso che «in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con 5 Il Prsidente un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). Va precisato che anche la doglianza relativa alla mancata risposta a tutte le deduzioni difensive si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmenl:e acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravarne, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). Con specifico riguardo alla documentazione richiamata nel motivo di ricorso -cui di fatto si rivolge la censura- va -altresì- rilevato come non vi sia alcuna traccia a loro riguardo nell'atto di gravame, così che la censura secondo cui i magistrati dell'appello non li avrebbero tenuti in considerazione è la diretta conseguenza della mancata devoluzione di questioni circa il loro significato probatorio che si assume trascurato. Da qui discende anche la ragione di inammissibilità indicata al paragrafo 2. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocato PAOLO CANEVELLI in replica alla requisitoria del Procuratore generale;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.. RITENUTO IN FATTO RG GI, per il tramite del proprio difensore, impugna il decreto in data 24/11/2022 della Corte di appello di Roma, che ha confermato il decreto in data 16/05/2022 del Tribunale di Roma, che aveva disposto la confisca di prevenzione di alcuni immobili ritenuti nella disponibilità diretta e indiretta dello stesso RG GI. Deduce: 1. Erronea applicazione dell'art. 521 cod.proc.pen. - Violazione dell'art. 179 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 36388 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 28/06/2023 cod.proc.pen.. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente censura la decisione impugnata perché meramente reiterativa della decreto del Tribunale, assunto sulla base di elementi non contenuti nella proposta del pubblico ministero e acquisiti d'ufficio dal tribunale, quale la documentazione attestante la pendenza di un procedimento a carico di RG per i reati di cui all'art. 74 e all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base del quale ha riqualificato la pericolosità del proposto, ritenendola qualificata rispetto all'originaria contestazione di pe -icolosità generica, così escludendo la necessità del requisito dell'abitualità. Secondo il ricorrente, i giudici hanno aggravato la posizione di RG sulla base di elementi acquisiti fuori udienza e che, invece, dovevano essere introdotti con la proposta, al fine di consentire il contraddittorio sugli stessi, perché la riqualificazione della pericolosità è consentita solo quando essa sia fondata sugli stessi elementi indicati dalla proposta e non in forza di quelli successivamente acquisiti, per di più in via officiosa. Da ciò viene dedotta sia la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. e del diritto di difesa nonché la nullità del decreto di confisca in quanto -sostanzialmente- assunto in assenza dell'iniziativa del pubblico ministero, con conseguente nullità assoluta, rilevabile d'ufficio. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto l'utilizzabilità di tali elementi in quanto storicamente preesistenti alla proposta, in quanto le modalità di acquisizione sono comunque lesive del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Viene denunciata, quindi, la nullità assoluta del decreto impugnato, in quanto pronunciato in assenza dell'iniziativa del Pubblico ministero oltre che in mancanza del difensore nel momento in cui il giudice ha disposto l'ammissione di una prova o l'acquisizione di un documento. 2. Violazione di legge in relazione al perimetro di pericolosità e al parametro della ragionevolezza temporale. In questo caso si assume che il tema del perimetro temporale della pericolosità sociale è stato affrontato dalla Corte di appello in maniera approssimativa, confermando integralmente il decreto del tribunale. A tale riguardo il ricorrente rimarca che la riqualificazione della pericolosità del proposto da generica a qualificata ha consentito ai giudici l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che -in ipotesi di appartenenza del proposto ad associazione per delinquere di tipo mafioso- ritiene confiscabili i beni acquistati non solo durante il periodo temporale di espressione della pericolosità, ma anche i beni acquistati in un periodo successivo a quello di cessazione della stessa, purché l'acquisto risulti effettuato attraverso il reimpiego dei frutti dell'attività illecita. 2 Ape, Viene, quindi, osservato che, sulla base di ciò, i giudici di merito hanno ritenuto che gli immobili siti in Fiano Romano e intestati a RG TO fossero stati acquistati con il provento delle attività illecite, attraverso il denaro ricavato dalla vendita di un immobile ubicato in Spagna, che si assume frutto del reimpiego del denaro guadagnato con il traffico di stupefacenti. Secondo il ricorrente la ricostruzione dei giudici di merito risulta inverosimile e apodittica, priva di riscontri fattuali oltre che carente sotto il profilo della valutazione della proiezione temporale della pericolosità. 3. Inesistenza della motivazione per omessa valutazione delle censure difensive esposte con l'atto di appello. A tale riguardo si assume che la Corte di appello ha omesso di valutare la documentazione allegata dalla difesa per negare la disponibilità in testa a RG GI dell'immobile sito in Spagna e che è stato considerato il frutto del reimpiego del denaro ricavato dal traffico di stupefacenti. A sostegno dell'assunto vengono illustrati i contenuti della documentazione e si evidenzia come l'immobile fosse stato acquistato grazie a un mutuo ipotecario a tal fine erogato da una banca spagnola (Caja de Ahorros). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione e perché, comunque, manifestamente infondato. Con esso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. in quanto il tribunale ha ritenuto la pericolosità qualificata di RG, là dove la proposta era intesa al riconoscimento della pericolosità generica. 1.1. La censura è inammissibile -anzitutto- perché dedotta per la prima volta con l'odierno ricorso, non essendovi traccia di alcuna doglianza esposta con l'atto di appello avente a oggetto la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. oggi denunciata. A fronte di tale evenienza, va richiamato il principio di diritto secondo il quale «la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità», (Sez. 5, Sentenza n. 9281 del 08/01/2009, Parente, Rv. 243161 - 01, più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 40747 del 01/10/2021, Muraro;
Sez. 3, Sentenza n. 35395 del 23/02/2021, Dell'Aira). Da qui l'inammissibilità del motivo. 1.2. Pur in presenza di tale preliminare e assorbente rilievo, va tuttavia evidenziata anche la manifesta infondatezza della deduzione difensiva, alla luce del principio di diritto già affermato da questa Corte, là dove ha spiegato che «nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimenl:o applicativo della 3 misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta (nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo. (In motivazione la Corte ha, altresì, escluso l'applicabilità nel procedimento di prevenzione dei principi affermati dalla Corte Edu nella sentenza RA c. Italia del 11 dicembre 2007 e, dunque, la necessità che la difesa sia chiamata ad interloquire sulla diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale)», (Sez. 1 - , Sentenza n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 - 01). Il decreto del tribunale -che si assume lesivo del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato- è conforme al paradigma così delineato, in quanto la decisione è stata assunta sulla base degli elementi presenti nel fascicolo procedimentale e -perciò- nella disponibilità delle parti già prima dell'inizio della trattazione del procedimento. A tale riguardo, la Corte di appello ha osservato (alla pag. 10) che «il tribunale, nel provvedimento impugnato, premetteva che nelle more tra la data di emissione del decreto di rigetto del sequestro anticipato dei due beni immobili di cui alla proposta del P.M. e l'udienza di trattazione della presente procedura di confisca (quella del 16/05/2022), all'esito dell'ordinario aggiornamento dei certificati penali, che allegati agli atti erano, pertanto, perfettamente conoscibili alla Difesa, sin dalla data della loro acquisizione (avvenuta 1'11/04/2022), data questa precedente all'udienza [...]». Il rilievo della Corte di appello è rimasto incontrastato, così che può pacificamente dirsi acquisito il dato che la decisione del tribunale è stata assunta (anche) sulla base di un elemento noto alle parti e alla difesa, in quanto il certificato dei carichi pendenti faceva parte del fascicolo procedimentale, sin da prima del suo inizio e relativo al periodo oggetto di contestazione della pericolosità. Da qui la conformità della decisione impugnata al principio di diritto sopra enunciato, in quanto le parti erano nelle condizioni di interloquire circa l'utilizzabilità e la validità probatoria del certificato dei carichi pendenti, con la conseguenza che non si hanno margini per ritenere violati il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. 1.3. Da quanto esposto discende l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, considerato in tutti i profili in esso esposti. 2. Il secondo motivo di ricorso censura il decreto impugnato sotto il profilo della omessa motivazione con riguardo alla delimitazione temporale della pericolosità sociale. 4 Ak)LJ\ Anche in questo caso, va rilevato come nessuna doglianza risulti esposta a tale riguardo nell'atto di gravame, dove vengono esposte censure in relazione: alla lecita provenienza dell'immobile spagnolo, in quanto acquistato da RG AN e CI LA e dalla cui vendita era stata ricavata la provvista per l'acquisto dell'immobile sita a Fiano Romano;
all'estraneità di RG GI dalla titolarità dell'immobile venduto in Spagna per acquistare in Italia l'immobile sito in Fiano Romano, in quanto aveva agito quale procuratore speciale del figlio AN e di CI LA, che all'epoca era la moglie del figlio. Nulla viene eccepito con riguardo alla delimitazione temporale della pericolosità sociale, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Udl., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). Da qui l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato. Con esso il ricorrente censura il decreto impugnato in relazione al profilo della ritenuta disponibilità in testa al proposto dell'immobile ubicato in Spagna, in Alicante, considerato il frutto dell'attività delittuosa e dalla cui vendita è stato possibile acquistare i beni in confisca. La Corte di appello ha confermato tale disponibilità richiamando la motivazione del tribunale sul punto e osservando che essa emergeva dal contenuto di una conversazione (tra RG e il figlio) intercettata dagli investigatori, oltre che per il fatto che gli intestatari dell'immobile (RG AN e CI LA) erano privi di reddito al tempo del suo acquisto, coincidente con il periodo in cui il proposto era dedito all'importazione dalla Colombia di ingenti quantitativi di droga, che gli procuravano lucrosi guadagni. Ciò premesso, va rilevato come il motivo di ricorso si rivolga ai contenuti della motivazione, senza esporre censure riconducibili al paradigma del vizio di violazione di legge. Da ciò discende la sua inammissibilità, atteso che «in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con 5 Il Prsidente un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). Va precisato che anche la doglianza relativa alla mancata risposta a tutte le deduzioni difensive si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmenl:e acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravarne, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). Con specifico riguardo alla documentazione richiamata nel motivo di ricorso -cui di fatto si rivolge la censura- va -altresì- rilevato come non vi sia alcuna traccia a loro riguardo nell'atto di gravame, così che la censura secondo cui i magistrati dell'appello non li avrebbero tenuti in considerazione è la diretta conseguenza della mancata devoluzione di questioni circa il loro significato probatorio che si assume trascurato. Da qui discende anche la ragione di inammissibilità indicata al paragrafo 2. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2023 Il Consigliere estensore