Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
L'assenza di segni di violenza fisica o di lesioni sulla vittima non esclude la configurabilità del delitto di violenza sessuale, in quanto il dissenso della persona offesa può essere desunto da molteplici fattori e perché è sufficiente la costrizione ad un consenso viziato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2010, n. 24298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24298 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 568
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - N. 40859/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
O.D., nato a (OMISSIS);
imputato:
a) art. 110 c.p., artt. 610 e 605 c.p., art. 61 c.p., n. 2;
b) artt. 110 e 609 octies c.p.;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, in data 18.5.09;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Cons. MULLIRI Guicla;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Izzo Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore di P.C., avv. Bracciani Francesco, che ha insistito per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Proietti Massimo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - La sentenza della Corte d'appello, oggetto del presente ricorso, ha sostanzialmente confermato il giudizio di responsabilità pronunciato dai giudici di primo grado nei confronti degli imputati accusati di sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo posto che, dopo avere escluso la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 609 ter c.p., comma 4 e art. 61 c.p., n. 5, ha solamente ridotto la pena iniziale di 14 anni di reclusione ad anni 10 e mesi 6 di reclusione.
Detto in estrema sintesi, come si evince dalla narrazione della sentenza impugnata, i fatti da cui sono scaturite le accuse si sono verificati nell'arco di una sorte di "notte brava" iniziata in discoteca per festeggiare il compleanno di un'amica dell'odierna p.o., N., che era invaghita di un altro giovane, G.
A.. È stato proprio quest'ultimo a presentare, in quella circostanza, gli odierni imputati a N. ed all'amica T.. In particolare, secondo il racconto della vittima, entrambi avevano mostrato da subito palese interesse verso T. che, però, non aveva gradito e, solo dopo ripetute insistenze, si era convinta a salire, insieme all'amica N. ed al G., sul furgone di cui disponevano i due. Poiché G. era ubriaco e si era sentito male, era sceso quasi subito dal veicolo. Nell'attesa del suo ritorno, erano transitati in auto gli altri amici con i quali le due ragazze avevano iniziato la serata e le stesse si erano decise ad andare con loro.
Stando anche al racconto del guidatore dell'auto e degli altri presenti era iniziato un pericolosissimo inseguimento, dell'auto da parte del furgone, fino a che, gli occupanti dell'auto erano stati i costretti a fermarsi e, chiusi dentro l'autovettura, avevano assistito ad un vero e proprio assalto da parte di O. e
H. che, con grida e pugni sui vetri dei finestrini, avevano minacciato maggior danni se le due ragazze non fossero state fatte scendere. Una volta aperte le portiere, le due ragazze, N. e T. che erano uscite dal veicolo, erano state trascinate per i capelli, dagli imputati, colpite a pugni e fatte salire a forza sul furgone ove si trovava G. ancora in stato di ebbrezza ed incapace -nonostante le invocazioni di aiuto delle due ragazze - di opporsi agli atteggiamenti violenti dei propri amici. Il furgone era, quindi, ripartito guidato da O. ma, con l'apertura del portellone posteriore, G. e N. erano riusciti a fuggire. N. era, invece, rimasta intrappolata nel furgone tra i due imputati e, già durante il percorso, H. aveva abusato sessualmente di lei. Una volta giunti in un'abitazione non individuata, gli abusi si erano ripetuti più volte alternativamente da parte dei due imputati ed anche in simultanea con toccamenti di ogni tipo, penetrazioni vaginali e pretese di atti sessuali orali praticati dalla ragazza su di loro.
La p.o. in questo frangente era anche riuscita, per pochi momenti (lasciata sola in brevi pause tra i ripetuti abusi) a mettersi in contatto telefonico con un'amica cui aveva descritto la situazione ma gli imputati, accortisi, le avevano tolto la batteria del telefonino per poi restituirgliela solo verso la fine quando la stavano riaccompagnando nel punto dove la fecero scendere dal furgone ma dove - grazie all'allertamento dei CC da parte degli amici della ragazza - gli imputati vennero anche intercettati ed arrestati. Essi si sono difesi non negando i fatti ma assumendo un presunto consenso della vittima e negando il sequestro di persona. Come si diceva, però, la Corte di appello si è limitata a ritenere le aggravanti contestate assorbite dal reato di sequestro di persona di cui hanno confermato la sussistenza e, quindi, rideterminato la pena.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso personalmente l'imputato deducendo:
1) vizio di motivazione con riferimento al punto dell'assenza di segni di violenza sull'organo sessuale della p.o.. A riguardo - si osserva - i giudici hanno preso per buone, alla stregua di valutazioni scientifiche, le parole della dott.ssa G. secondo cui tale circostanza può spiegarsi con l'atteggiamento di passività spesso assunto dalle vittime di violenza sessuale per limitare i danni. La motivazione sarebbe inadeguata anche con riferimento all'ipotesi di sequestro di persona che è stata ritenuta sebbene la privazione della libertà fosse stata esclusivamente funzionale alla commissione degli atti sessuali.
2) violazione di legge per essere stata ritenuta ricorrente l'ipotesi criminosa di cui all'art. 609 octies c.p. senza che ne ricorressero tutti i presupposti come enucleati anche dalla giurisprudenza;
3) vizio di motivazione in punto di pena non essendo stato dato spazio a circostanze attenuanti sulla base di argomentazioni non condivisibili come, ad esempio il richiamo alla fuga o al mancato pentimento.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 - Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
2.1. Per quel che attiene al primo ed al terzo motivo, con i quali si mette in discussione la motivazione (asseritamente "carente" ed illogica"), non si può fare a meno di sottolineare, in primo luogo la genericità della censura oltre che la sua imprecisione. La norma (art. 606 cp.p.) non prevede una ipotesi di motivazione "carente" e le uniche censure possono concernere una sua "mancanza" "contradditorietà" o "manifesta illogicità".
Per giurisprudenza concorde di questa S.C., è possibile parlare di "mancanza" di motivazione solo in presenza di una totale mancanza grafica delle ragioni che dovrebbero sostenere la decisione (ovvero anche quando la motivazione, pur presente, sia parziale e non risponda a requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità). Peraltro, nell'apprezzare una motivazione, rientra certamente nelle competenze di questa S.C. verificare se un fatto affermato come esistente sia invece inesistente ovvero se le argomentazioni in essa addotte siano sostenute da elementi di fatto acquisiti in atti. In buona sostanza, deve controllarsi se il giudice del merito abbia "fotografato" correttamente la realtà sulla scorta di quanto accertato.
Tale verifica, tuttavia, non può mai risolversi in una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove al punto da optare per la soluzione che si ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti (rivedendo, ad esempio, l'attendibilità dei testi o conclusioni peritali o di consulenti tecnici) (tra le ultime, Sez. 2, 11.1.07, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, 17.10.06 Ouardass, n. 37270; Sez. 4, 17.9.04 n., Cricchi, Rv. 229690).
Se così stanno le cose - posto che, nella specie, è un fuor d'opera parlare di motivazione "mancante" - una volta che si passi a verificare la "resistenza" delle decisione alla luce dei parametri appena enunciati, appare ictu oculi la manifesta infondatezza del presente gravame tutto incentrato, com'è, in una riproposizione delle emergenze processuali al fine di ottenere da questa S.C. un nuovo apprezzamento, onde pervenire ad una conclusione più favorevole alla difesa. "Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione" (Sez. 1 27.9,07, Formis, Rv. 237863).
Per entrare più nello specifico della decisione qui impugnata, risulta evidente che, in essa, la Corte fa una disamina molto attenta, prima, dei fatti e, quindi, delle ragioni difensive smentendo in modo più che argomentato la inconsistenza, sia, della tesi del "consenso", sia, quella dell'insussistenza del sequestro di persona.
Sotto il primo aspetto, l'argomentare dei giudici di merito è ampio ed ineccepibile per la sua aderenza alle risultanze processuali ed ai criteri della logica. Ed infatti, si fa notare che il "contesto ambientale" nel quale i fatti hanno avuto origine (incontro volontario fra tutti i soggetti per festeggiare un compleanno ed iniziale atteggiamento, quindi, di "disponibilità" alla reciproca frequentazione nulla hanno a che vedere con la palese interruzione di tale "consenso" quando gli eventi hanno iniziato a precipitare. Ricordano i giudici della Corte che "la lettura delle risultanze testimoniali... è un vero florilegio di minacce e violenze perpetrate dagli imputati in danno delle due amiche, in un primo momento, e, poi, dalla sola T. rimasta in loro balia, che - anche agli occhi di due giovani ubriachi - non possono e non potevano che essere irrimediabilmente incongrue ed assurde se rivolte a soggetti ritenuti consenzienti. In altre parole, una volta che le due amiche salirono sul furgone dell' O. e del H., nulla è
più compatibile, nemmeno in via ipotetica, con una presunzione da parte di costoro, circa un qualche loro consenso". In modo efficace la Corte ricorda le "modalità" con le quali H. -
dichiaratamente convinto di avere a che fare con persone consenzienti - avrebbe "indotto" N. e T. a scendere dall'autovettura delle amiche e salire sul furgone: "...hanno aperto la porta ed hanno preso N. iniziando a picchiarla, poi è arrivato quello magro...quando hanno preso N. ed hanno iniziato a picchiarla.." e, quindi, alla chiusura delle portiere dall'interno, la reazione è stata: "..è arrivato quello magro ed ha iniziato a tirare i pugni, ha tirato un pugno nel vetro ed io, per paura che spaccasse il vetro, ho aperto e poi ha preso anche me, tirandomi peri capelli e dandomi i pugni" (f. 11).
Sembra evidente l'inutilità di ulteriori parole di commento circa il fatto che tali emergenze escludono in radice la sostenibilità della tesi di un consenso delle due ragazze, inclusa la principale vittima, N..
Ed invero, il fatto che quest'ultima non presentasse segni di violenza fisica sul corpo e segnatamente sugli organi genitali è stata spiegata dalla Corte in modo assolutamente congruo e logico risultando irrilevante il fatto che le dichiarazioni del consulente non avessero valore di "scientificità". Deve, infatti, rammentarsi, che, in tema di violenza sessuale, il dissenso della vittima può essere desunto da una molteplicità di fattori anche a prescindere dalla esistenza di riscontri fisici sul corpo della vittima. Ciò che, infatti, qualifica la violenza nel delitto di violenza sessuale (neanche in epoca lontana, quando vigeva altra normativa, Sez. 3, 26.1.71, Visconti, Rv. 118296) non è la Sussistenza di una "vis atrox" essendo sufficiente la costrizione ad un consenso viziato anche, ad esempio, attraverso un'azione insidiosamente rapida così da superare la contraria volontà del soggetto passivo (sez. 3, 27.1.04, Rv. 228493). Di certo, quindi, su tali premesse, è del tutto irrilevante l'assenza di lesioni riscontrate o riscontrabili sulla vittima, nel caso in esame visto che il suo dissenso era stato provato ampiamente aliunde (v. anche f. 12 circa il "contegno delle due ragazze nella prima fase del viaggio a bordo del furgone" ovvero - f. 13 - le dichiarazioni dei due funzionali di polizia che per primi soccorsero T. e raccolsero le sue parole "era in condizioni penosissime.,. era un continuo piangere e ricordare quelle cose lì..").
Assolutamente ineccepibile e risolutiva, quindi, è la considerazione finale della Corte secondo cui "in un simile contesto, appare veramente inaccettabile prospettare come attendibile un assunto difensivo basato sulla presunzione di un consenso" (n 13 e 14). Le conclusioni della Corte sono inattaccabili sul piano anche giuridico a proposito della ritenuta sussistenza del sequestro di persona che "abbracciò un lasso di tempo decisamente consistente ed eccedente quello strettamente necessario per la consumazione del reato continuato di violenza sessuale" (117). In tal modo, si da piena attuazione al principio giurisprudenziale (da ult. Sez. 3, 12.3.09, Rv. 243471) per il quale si ha assorbimento solo quando la privazione della libertà attuata in danno del soggetto passivo della violenza sessuale si protragga per un tempo coincidente con quello necessario alla consumazione dell'atto di violenza sessuale. Come è agevole constatare, quindi, non solo, la motivazione in esame non è affatto carente ma non pecca nemmeno in modo velato sul piano logico.
E ciò vale anche per la determinazione della pena al cui riguardo la censura che qui si muove si risolve in una sterile contestazione di "non con divisibilità" della decisione della Corte senza indicare in positivo su cosa avrebbe dovuto fondarsi una diversa conclusione. Al contrario, all'esito di un attenta ed articolata disamina delle risultanze probatorie, nella sentenza, si sottolinea opportunamente come da parte degli imputati non sia "venuto nulla, nel senso di legittimare un più benevolo giudizio sulla loro personalità; in particolare, nessun segnale di pentimento è stato manifestato, e tanto meno, alcuno sforzo risarcitorio ha avuto corso;
al contrario, resta il fatto - ineludibile nel senso di legittimare una valutazione pesantemente negativa della loro personalità - che entrambi, già beneficiando della misura degli arresti domiciliari, si sono resi latitanti".
2.2. Venendo, infine, alla violazione di legge denunciata con il secondo motivo, non vi è dubbio che la questione della configurabilità, nel caso in esame, della fattispecie di cui all'art. 609 octies c.p., sia stata affrontata e risolta dalla Corte nel modo corretto quando (f. 15) ricorda che "l'espressione "più persone" contenuta in detto articolo comprende anche l'ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due (v. Cass. sez. 3, 29.1.04, n. 3348)". Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000 nonché al pagamento, a favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione e rappresentanza di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 1940,63, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Visti l'art. 637 c.p.p. e ss.;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000 nonché al pagamento, a favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione e rappresentanza di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 1940,63, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 12 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010