CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/09/2023, n. 25911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25911 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24681/2020 R.G. proposto da: ON FA, OR IO, rappresentati e difesi dall’avvocato Berni Luca, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
-ricorrente- contro Red Sea SPV Srl e per essa la mandataria Prelios Credit Servicing Spa rappresentata da Prelios Credit Solutions Spa in persona del Consigliere, rappresentata e difesa dagli avvocati AR Maria GA e AR RI, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 25911 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 05/09/2023 2 di 8 nonchè contro BANCO BPM SPA;
-intimata- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 624/2020 depositata il 15/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2013, il Credito Bergamasco S.p.a. (oggi Banco BPM S.p.a.) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, i coniugi IO OR e FA ON al fine di sentire dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di donazione effettuato dal OR in favore della moglie. A fondamento della propria pretesa, la banca dedusse di essere creditrice nei confronti del OR in virtù di fideiussioni che questi aveva prestato a garanzia dell’esposizione debitoria della società B.M. Impianti S.r.l., di cui lo stesso OR era socio e che era sottoposta a concordato preventivo;
che l’atto di donazione era stato stipulato circa un mese dopo la comunicazione alla debitrice principale e al fideiussore della revoca delle facilitazioni creditizie, con invito al pagamento della predetta somma;
che gli immobili oggetti di donazione erano gli unici di cui il OR era proprietario. I convenuti si costituirono contestando i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria e negando in particolare la sussistenza del credito, sia perché non sorretto da prova sufficiente, sia per aver la banca concesso credito alla debitrice 3 di 8 principale senza autorizzazione da parte del garante e comunque in ragione dell’applicazione di istituti contrattuali invalidi (interessi ultralegali in assenza di pattuizioni scritta, illegittima applicazione di anatocismo, di CMS e del sistema di valute fittizie, omesso invio di comunicazioni periodiche ai sensi dell’art. 119 TUB). Chiesero pertanto il rigetto della domanda e, in subordine, in via riconvenzionale, la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme emergenti in corso di causa versate e non dovute, nonché il risarcimento dei danni subiti. Istruita la causa mediante acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e con CTU contabile, il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2394/2017, accolse la domanda attorea, revocando e dichiarando l’inefficacia nei confronti del Credito Bergamasco dell’atto di donazione tra il BO e la ON, e rigettando le domande proposte dai convenuti. 2. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 624/2020, depositata il 15 giugno 2020. La Corte territoriale, conformemente al giudice di prime cure, ha ritenuto provata l’esistenza di un credito dell’istituto bancario e la sussistenza di tutti i presupposti necessari per accogliere l’azione revocatoria. In particolare, per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello ha ritenuto inammissibili, perché tardivamente formulate in sede di comparsa conclusionale, le censure riguardanti la nullità del rapporto di garanzia, che sarebbe stato costruito sul modello dei contratti di fideiussione predisposto dalle principali associazioni dei banchieri, a sua volta nullo per anticoncorrenzialità degli accordi sulla base dei quali lo stesso modello è stato redatto. La questione è stata comunque ritenuta inconferente in quanto la nullità derivata dall’anticoncorrenzialità dell’accordo di cartello ha natura solo parziale e, pertanto, anche in caso di accertamento della riconducibilità del contratto allo schema predisposto dall’ABI, 4 di 8 non ne deriverebbe l’invalidità della fideiussione né il venir meno della situazione creditoria della banca attrice. Infine, con riferimento alle domande riconvenzionali sollevate dai convenuti, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che gli appellanti si erano limitati a riproporre le domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ragione dell’applicazione di istituti contrattuali illegittimi e di risarcimento del danno per stipulazione di contratto nullo, senza tuttavia formulate alcun argomento a censura dell’affermazione del Tribunale circa l’assenza della legittimazione attiva in capo al OR. Tale affermazione è stata peraltro ritenuta condivisibile dalla Corte d’appello, la quale ha osservato che “ad agire in ripetizione può essere solo il solvens che non poteva essere il OR, non risultando avvenuto alcun versamento da parte sua quale persona fisica (e quindi quale fideiussore) e non quale legale rappresentante della società debitrice principale, che dunque rimaneva l’unica legittimata”. Secondo la Corte territoriale, identiche considerazioni valevano per la domanda di risarcimento del danno ex art. 1338 c.c., non potendo ipotizzarsi a carico di terzi, estranei al contratto, pregiudizi ulteriori rispetto a quello che avrebbe subito dalla stipulazione dell’atto invalido la debitrice principale. Infine, i giudici dell’appello hanno evidenziato che non era stata impugnata la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui non aveva provveduto alla richiesta di rideterminazione del saldo, richiesta riguardo alla quale si sarebbe comunque ugualmente posto il tema della legittimazione ad agire del OR quale fideiussore. 3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, i signori IO OR e FA ON. 5 di 8 Resiste con controricorso Prelios Credit Solution S.p.a., quale mandataria di Red Sea SPV S.r.l., a sua volta cessionaria del credito da Banco BPM S.p.a. Quest’ultima, pur intimata, non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte d’appello non avrebbe tenuto in considerazione gli esiti della c.t.u. da cui si evincerebbe che il rapporto di credito garantito sarebbe parzialmente nullo per la presenza di innumerevoli irregolarità. La decisione di non riconoscere la legittimazione attiva del OR, sia per le richieste di risarcimento del danno per stipulazione di contratto nullo, sia per le richieste di ricalcolo del saldo, oltre ad essere in contraddizione con la decisione di espletare una consulenza tecnica d’ufficio in primo grado, consentirebbe alla banca di procedere esecutivamente nei confronti del fideiussore sulla base di una pretesa illegittima (quantomeno nella misura originariamente esposta), con evidente ulteriore danno a carico del garante. 4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed in particolare degli artt. 1936 ss Cod. Civ. in materia di fideiussione, degli artt. 1419 e 1815 Cod. Civ in tema di nullità del contratto nonché ex art. 2, comma 2, lettera a) della Legge 287/1990”. Secondo i ricorrenti, la fideiussione prestata dal OR sarebbe nulla in quanto conforme allo schema ABI che viola le regole poste a tutela della concorrenza, nullità che dovrebbe essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. 6 di 8 Al riguardo, i ricorrenti richiamano un orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, nel caso di fideiussione che recepisce le disposizioni dello schema ABI, non sarebbe applicabile la nullità parziale ex art. 1419 c.c., dovendo escludersi che un contratto identico a quello stipulato, ma privo delle clausole nulle, sarebbe stato proposto dalla banca. Infatti la rimozione di tali clausole avrebbe fatto perdere alla banca la funzione idennitaria e di garanzia, con conseguente perdita di interesse al rilascio della medesima. Andrebbe invece dichiarata la nullità dell’intero contratto in quanto la gravità delle violazioni in esame, che incidono pesantemente sulla posizione del garante aggravandola in modo significativo, rispetto ai superiori valori di solidarietà, giustificherebbe che sia sanzionato l’intero agire dei responsabili di tali violazioni. 5.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, con esso, il ricorrente si limita a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza alcuna specifica contestazione della ratio decidendi della sentenza gravata. Quest’ultima, infatti, ha rigettato le domande riconvenzionali: -sia perché, in sede di appello, i ricorrenti non avevano formulato alcun argomento a censura del capo della sentenza che aveva ritenuto l’assenza della legittimazione attiva in capo al OR;
-sia perché non risultava avvenuto alcun versamento da parte del OR in proprio, quale fideiussore, che potesse formare oggetto di ripetizione, né risultava ipotizzabile un danno derivante dalla conclusione di un contratto invalido a carico di un soggetto diverso dall’altro contraente. Nel ricorso non risultano riportate (ne si fa riferimento a) le censure contenute nell’atto di appello dirette a contestare il rilevato difetto di legittimazione passiva ovvero a dedurre l’esistenza di uno specifico danno a proprio carico, né il ricorrente deduce di aver effettuato pagamenti in nome proprio. 7 di 8 5.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. In proposito va, in primo luogo, ribadito che, pur essendo la nullità negoziale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quindi anche in sede di legittimità, essa non può essere accertata sulla base di una mera eccezione, se non siano già acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 20438 del 29/07/2019; Cass. civ., Sez. 3, n. 4175 del 19/02/2020). D'altra parte, come di recente sancito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, "i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perchè restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" (Cass. civ., Sez. Unite, n. 41994 del 30/12/2021). Dunque le censure sono inammissibili laddove sollecitano l’accertamento della corrispondenza della fideiussione allo schema ABI e la sussistenza in concreto di elementi da cui desumere l’estensione della nullità all'intero contratto, senza che nemmeno venga riprodotto il contenuto effettivo della fideiussione o dello schema Abi, né quali siano gli elementi da cui dovrebbe emergere, in concreto, la volontà delle parti di concludere la fideiussione solo secondo il predetto schema. Ebbene nel caso di specie non si chiarisce se sia mai entrata nel dibattito processuale ed in che modo essa sia stata eventualmente sviluppata sotto il profilo sollevato dal ricorrente. Ma il motivo, in ogni caso, sarebbe comunque infondato anche ragionando sulla scia della ben nota sentenza delle Sez. Un. n. 26242 del 2014. 8 di 8 Infatti si evidenzia che il principio del rilievo ex officio di una nullità negoziale, ancorché speciale o di protezione, nei termini declinati dalla sentenza sopra citata, postula che tutti gli elementi costituitivi della stessa siano già presenti negli atti del processo, onde consentire al giudice, in ogni stato e grado, di rilevarne d’ufficio la nullità, e tale circostanza non risulta specificamente allegata dai ricorrenti. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate per la novità della questione trattata, che è stata oggetto del citato, recente intervento delle sezioni unite della Corte.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
-ricorrente- contro Red Sea SPV Srl e per essa la mandataria Prelios Credit Servicing Spa rappresentata da Prelios Credit Solutions Spa in persona del Consigliere, rappresentata e difesa dagli avvocati AR Maria GA e AR RI, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 25911 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 05/09/2023 2 di 8 nonchè contro BANCO BPM SPA;
-intimata- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 624/2020 depositata il 15/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2013, il Credito Bergamasco S.p.a. (oggi Banco BPM S.p.a.) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, i coniugi IO OR e FA ON al fine di sentire dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di donazione effettuato dal OR in favore della moglie. A fondamento della propria pretesa, la banca dedusse di essere creditrice nei confronti del OR in virtù di fideiussioni che questi aveva prestato a garanzia dell’esposizione debitoria della società B.M. Impianti S.r.l., di cui lo stesso OR era socio e che era sottoposta a concordato preventivo;
che l’atto di donazione era stato stipulato circa un mese dopo la comunicazione alla debitrice principale e al fideiussore della revoca delle facilitazioni creditizie, con invito al pagamento della predetta somma;
che gli immobili oggetti di donazione erano gli unici di cui il OR era proprietario. I convenuti si costituirono contestando i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria e negando in particolare la sussistenza del credito, sia perché non sorretto da prova sufficiente, sia per aver la banca concesso credito alla debitrice 3 di 8 principale senza autorizzazione da parte del garante e comunque in ragione dell’applicazione di istituti contrattuali invalidi (interessi ultralegali in assenza di pattuizioni scritta, illegittima applicazione di anatocismo, di CMS e del sistema di valute fittizie, omesso invio di comunicazioni periodiche ai sensi dell’art. 119 TUB). Chiesero pertanto il rigetto della domanda e, in subordine, in via riconvenzionale, la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme emergenti in corso di causa versate e non dovute, nonché il risarcimento dei danni subiti. Istruita la causa mediante acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e con CTU contabile, il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2394/2017, accolse la domanda attorea, revocando e dichiarando l’inefficacia nei confronti del Credito Bergamasco dell’atto di donazione tra il BO e la ON, e rigettando le domande proposte dai convenuti. 2. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 624/2020, depositata il 15 giugno 2020. La Corte territoriale, conformemente al giudice di prime cure, ha ritenuto provata l’esistenza di un credito dell’istituto bancario e la sussistenza di tutti i presupposti necessari per accogliere l’azione revocatoria. In particolare, per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello ha ritenuto inammissibili, perché tardivamente formulate in sede di comparsa conclusionale, le censure riguardanti la nullità del rapporto di garanzia, che sarebbe stato costruito sul modello dei contratti di fideiussione predisposto dalle principali associazioni dei banchieri, a sua volta nullo per anticoncorrenzialità degli accordi sulla base dei quali lo stesso modello è stato redatto. La questione è stata comunque ritenuta inconferente in quanto la nullità derivata dall’anticoncorrenzialità dell’accordo di cartello ha natura solo parziale e, pertanto, anche in caso di accertamento della riconducibilità del contratto allo schema predisposto dall’ABI, 4 di 8 non ne deriverebbe l’invalidità della fideiussione né il venir meno della situazione creditoria della banca attrice. Infine, con riferimento alle domande riconvenzionali sollevate dai convenuti, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che gli appellanti si erano limitati a riproporre le domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ragione dell’applicazione di istituti contrattuali illegittimi e di risarcimento del danno per stipulazione di contratto nullo, senza tuttavia formulate alcun argomento a censura dell’affermazione del Tribunale circa l’assenza della legittimazione attiva in capo al OR. Tale affermazione è stata peraltro ritenuta condivisibile dalla Corte d’appello, la quale ha osservato che “ad agire in ripetizione può essere solo il solvens che non poteva essere il OR, non risultando avvenuto alcun versamento da parte sua quale persona fisica (e quindi quale fideiussore) e non quale legale rappresentante della società debitrice principale, che dunque rimaneva l’unica legittimata”. Secondo la Corte territoriale, identiche considerazioni valevano per la domanda di risarcimento del danno ex art. 1338 c.c., non potendo ipotizzarsi a carico di terzi, estranei al contratto, pregiudizi ulteriori rispetto a quello che avrebbe subito dalla stipulazione dell’atto invalido la debitrice principale. Infine, i giudici dell’appello hanno evidenziato che non era stata impugnata la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui non aveva provveduto alla richiesta di rideterminazione del saldo, richiesta riguardo alla quale si sarebbe comunque ugualmente posto il tema della legittimazione ad agire del OR quale fideiussore. 3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, i signori IO OR e FA ON. 5 di 8 Resiste con controricorso Prelios Credit Solution S.p.a., quale mandataria di Red Sea SPV S.r.l., a sua volta cessionaria del credito da Banco BPM S.p.a. Quest’ultima, pur intimata, non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte d’appello non avrebbe tenuto in considerazione gli esiti della c.t.u. da cui si evincerebbe che il rapporto di credito garantito sarebbe parzialmente nullo per la presenza di innumerevoli irregolarità. La decisione di non riconoscere la legittimazione attiva del OR, sia per le richieste di risarcimento del danno per stipulazione di contratto nullo, sia per le richieste di ricalcolo del saldo, oltre ad essere in contraddizione con la decisione di espletare una consulenza tecnica d’ufficio in primo grado, consentirebbe alla banca di procedere esecutivamente nei confronti del fideiussore sulla base di una pretesa illegittima (quantomeno nella misura originariamente esposta), con evidente ulteriore danno a carico del garante. 4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed in particolare degli artt. 1936 ss Cod. Civ. in materia di fideiussione, degli artt. 1419 e 1815 Cod. Civ in tema di nullità del contratto nonché ex art. 2, comma 2, lettera a) della Legge 287/1990”. Secondo i ricorrenti, la fideiussione prestata dal OR sarebbe nulla in quanto conforme allo schema ABI che viola le regole poste a tutela della concorrenza, nullità che dovrebbe essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. 6 di 8 Al riguardo, i ricorrenti richiamano un orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, nel caso di fideiussione che recepisce le disposizioni dello schema ABI, non sarebbe applicabile la nullità parziale ex art. 1419 c.c., dovendo escludersi che un contratto identico a quello stipulato, ma privo delle clausole nulle, sarebbe stato proposto dalla banca. Infatti la rimozione di tali clausole avrebbe fatto perdere alla banca la funzione idennitaria e di garanzia, con conseguente perdita di interesse al rilascio della medesima. Andrebbe invece dichiarata la nullità dell’intero contratto in quanto la gravità delle violazioni in esame, che incidono pesantemente sulla posizione del garante aggravandola in modo significativo, rispetto ai superiori valori di solidarietà, giustificherebbe che sia sanzionato l’intero agire dei responsabili di tali violazioni. 5.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, con esso, il ricorrente si limita a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza alcuna specifica contestazione della ratio decidendi della sentenza gravata. Quest’ultima, infatti, ha rigettato le domande riconvenzionali: -sia perché, in sede di appello, i ricorrenti non avevano formulato alcun argomento a censura del capo della sentenza che aveva ritenuto l’assenza della legittimazione attiva in capo al OR;
-sia perché non risultava avvenuto alcun versamento da parte del OR in proprio, quale fideiussore, che potesse formare oggetto di ripetizione, né risultava ipotizzabile un danno derivante dalla conclusione di un contratto invalido a carico di un soggetto diverso dall’altro contraente. Nel ricorso non risultano riportate (ne si fa riferimento a) le censure contenute nell’atto di appello dirette a contestare il rilevato difetto di legittimazione passiva ovvero a dedurre l’esistenza di uno specifico danno a proprio carico, né il ricorrente deduce di aver effettuato pagamenti in nome proprio. 7 di 8 5.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. In proposito va, in primo luogo, ribadito che, pur essendo la nullità negoziale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quindi anche in sede di legittimità, essa non può essere accertata sulla base di una mera eccezione, se non siano già acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 20438 del 29/07/2019; Cass. civ., Sez. 3, n. 4175 del 19/02/2020). D'altra parte, come di recente sancito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, "i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perchè restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" (Cass. civ., Sez. Unite, n. 41994 del 30/12/2021). Dunque le censure sono inammissibili laddove sollecitano l’accertamento della corrispondenza della fideiussione allo schema ABI e la sussistenza in concreto di elementi da cui desumere l’estensione della nullità all'intero contratto, senza che nemmeno venga riprodotto il contenuto effettivo della fideiussione o dello schema Abi, né quali siano gli elementi da cui dovrebbe emergere, in concreto, la volontà delle parti di concludere la fideiussione solo secondo il predetto schema. Ebbene nel caso di specie non si chiarisce se sia mai entrata nel dibattito processuale ed in che modo essa sia stata eventualmente sviluppata sotto il profilo sollevato dal ricorrente. Ma il motivo, in ogni caso, sarebbe comunque infondato anche ragionando sulla scia della ben nota sentenza delle Sez. Un. n. 26242 del 2014. 8 di 8 Infatti si evidenzia che il principio del rilievo ex officio di una nullità negoziale, ancorché speciale o di protezione, nei termini declinati dalla sentenza sopra citata, postula che tutti gli elementi costituitivi della stessa siano già presenti negli atti del processo, onde consentire al giudice, in ogni stato e grado, di rilevarne d’ufficio la nullità, e tale circostanza non risulta specificamente allegata dai ricorrenti. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate per la novità della questione trattata, che è stata oggetto del citato, recente intervento delle sezioni unite della Corte.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza