CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2023, n. 24001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24001 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele GARGIULO, con le quali si è chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio . Penale Sent. Sez. 4 Num. 24001 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 16/05/2023 Ritenuto in fatto 1. IA NC ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione subita in forza di un titolo cautelare disponente la misura della custodia in carcere (poi sostituita con quella degli arresti domiciliari), in un procedimento nel quale egli era stato chiamato a rispondere di più reati. Il ricorrente era stato assolto in secondo grado da tutte le imputazioni, tranne quella di cui al capo 6) relativamente a un'ipotesi di cui all'art. 73, d. P.R. n. 309/1990, per la quale aveva riportato condanna alla pena di mesi dieci e giorni dieci di reclusione. A seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, infine, la Corte del rinvio aveva dichiarato estinto il reato di cui al capo 6), siccome riqualificato in ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990, perché nelle more era maturato il relativo termine di prescrizione. 2. La difesa ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale e violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, oltre a vizio della motivazione, rilevando che le considerazioni dei giudici del merito per motivare la decisione di rigetto della istanza non risulterebbero conformi ai principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità e dallo stesso giudice delle leggi, atteso che, nella specie, il parametro di riferimento non poteva essere rappresentato dalla pena astrattamente irrogabile per il reato dichiarato estinto per prescrizione, bensì da quella, pari a mesi dieci e giorni dieci di reclusione, alla quale l'istante era stato condannato con la prima sentenza d'appello, assolutoria quanto alle ulteriori imputazioni. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Raffele GARGIULO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente;
in subordine accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso e per l'effetto respingerlo unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto. 2. La Corte della riparazione ha giustificato il rigetto della istanza alla stregua del rilevato difetto del requisito dell'originaria ingiustizia del periodo di detenzione subito (per 2 1067 giorni, come indicato nella ordinanza impugnata), non essendo stato l'istante assolto da tutte le imputazioni ed essendo il reato dichiarato prescritto punito con una pena pari nel massimo ad anni quattro di reclusione, superiore dunque alla custodia sofferta. 3. Il motivo è fondato. È consolidato nella giurisprudenza di legittimità (sin dalla sentenza delle Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855), l'orientamento secondo il quale, in materia di riparazione per la ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Co/ucci, Rv. 258607; n. 31393 del 18/4/2013, Rv. 257778), a meno che la durata della custodia sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 262396; sez. 4, n. 22058 del 15/2/2018, Dogaru, Rv. 273264). 4. Va, peraltro, aggiunto che detta interpretazione appare conforme all'intervento della Consulta con la sentenza 20/6/2008, n. 219, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. La rilevanza della citata pronuncia nel caso di specie va apprezzata in relazione alle ragioni poste a base della stessa: il giudice delle leggi ha infatti chiarito - con riferimento all'insorgenza del diritto all'equo indennizzo - che la situazione del prosciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi. Per come emerge dalla massima estrapolata dalla decisione in commento, non risulta in tal caso violato l'art. 2, comma 1, n. 100 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), in quanto non vi sono ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione "ingiusta" che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello "fisiologico" della norma delegata;
anzi, con l'ampiezza della espressione utilizzata, il delegante ha voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi;
né può ritenersi violato il principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale, giacché né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici 3 adottato a New York il 19/12/1966 (che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili all'art. 314 cod. proc. pen., comma 2, nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale), né l'art. 5, paragrafo 5, della Convenzione E.D.U., ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel paragrafo 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai paragrafi 2, 3 e 4), valgono a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia. 5. Nel caso all'esame, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, pur richiamati nell'ordinanza impugnata, omettendo di considerare il dirimente dato che il IA era stato già condannato a una pena inferiore alla durata della custodia ingiustamente subita, con conseguente irrilevanza del dato astratto valorizzato (massimo edittale), atteso che, in difetto di impugnazione sul trattamento sanzionatorio, il predetto non avrebbe mai potuto essere condannato a una pena pari o superiore alla custodia sofferta. 6. L'ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che si atterrà nel rinnovato esame dell'istanza ai principi sopra richiamati, rimettendosi al giudice del rinvio anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Catanzaro cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità Deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere est. Il Presidente GA LL SC Ci m i
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele GARGIULO, con le quali si è chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio . Penale Sent. Sez. 4 Num. 24001 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 16/05/2023 Ritenuto in fatto 1. IA NC ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione subita in forza di un titolo cautelare disponente la misura della custodia in carcere (poi sostituita con quella degli arresti domiciliari), in un procedimento nel quale egli era stato chiamato a rispondere di più reati. Il ricorrente era stato assolto in secondo grado da tutte le imputazioni, tranne quella di cui al capo 6) relativamente a un'ipotesi di cui all'art. 73, d. P.R. n. 309/1990, per la quale aveva riportato condanna alla pena di mesi dieci e giorni dieci di reclusione. A seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, infine, la Corte del rinvio aveva dichiarato estinto il reato di cui al capo 6), siccome riqualificato in ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990, perché nelle more era maturato il relativo termine di prescrizione. 2. La difesa ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale e violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, oltre a vizio della motivazione, rilevando che le considerazioni dei giudici del merito per motivare la decisione di rigetto della istanza non risulterebbero conformi ai principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità e dallo stesso giudice delle leggi, atteso che, nella specie, il parametro di riferimento non poteva essere rappresentato dalla pena astrattamente irrogabile per il reato dichiarato estinto per prescrizione, bensì da quella, pari a mesi dieci e giorni dieci di reclusione, alla quale l'istante era stato condannato con la prima sentenza d'appello, assolutoria quanto alle ulteriori imputazioni. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Raffele GARGIULO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente;
in subordine accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso e per l'effetto respingerlo unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto. 2. La Corte della riparazione ha giustificato il rigetto della istanza alla stregua del rilevato difetto del requisito dell'originaria ingiustizia del periodo di detenzione subito (per 2 1067 giorni, come indicato nella ordinanza impugnata), non essendo stato l'istante assolto da tutte le imputazioni ed essendo il reato dichiarato prescritto punito con una pena pari nel massimo ad anni quattro di reclusione, superiore dunque alla custodia sofferta. 3. Il motivo è fondato. È consolidato nella giurisprudenza di legittimità (sin dalla sentenza delle Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855), l'orientamento secondo il quale, in materia di riparazione per la ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Co/ucci, Rv. 258607; n. 31393 del 18/4/2013, Rv. 257778), a meno che la durata della custodia sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 262396; sez. 4, n. 22058 del 15/2/2018, Dogaru, Rv. 273264). 4. Va, peraltro, aggiunto che detta interpretazione appare conforme all'intervento della Consulta con la sentenza 20/6/2008, n. 219, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. La rilevanza della citata pronuncia nel caso di specie va apprezzata in relazione alle ragioni poste a base della stessa: il giudice delle leggi ha infatti chiarito - con riferimento all'insorgenza del diritto all'equo indennizzo - che la situazione del prosciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi. Per come emerge dalla massima estrapolata dalla decisione in commento, non risulta in tal caso violato l'art. 2, comma 1, n. 100 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), in quanto non vi sono ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione "ingiusta" che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello "fisiologico" della norma delegata;
anzi, con l'ampiezza della espressione utilizzata, il delegante ha voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi;
né può ritenersi violato il principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale, giacché né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici 3 adottato a New York il 19/12/1966 (che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili all'art. 314 cod. proc. pen., comma 2, nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale), né l'art. 5, paragrafo 5, della Convenzione E.D.U., ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel paragrafo 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai paragrafi 2, 3 e 4), valgono a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia. 5. Nel caso all'esame, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, pur richiamati nell'ordinanza impugnata, omettendo di considerare il dirimente dato che il IA era stato già condannato a una pena inferiore alla durata della custodia ingiustamente subita, con conseguente irrilevanza del dato astratto valorizzato (massimo edittale), atteso che, in difetto di impugnazione sul trattamento sanzionatorio, il predetto non avrebbe mai potuto essere condannato a una pena pari o superiore alla custodia sofferta. 6. L'ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che si atterrà nel rinnovato esame dell'istanza ai principi sopra richiamati, rimettendosi al giudice del rinvio anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Catanzaro cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità Deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere est. Il Presidente GA LL SC Ci m i