Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7849 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
E 07 849/03 Aula "B" REPUBBLICA I TALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Lavoro LA CORTE SUPREMA D I CAS SAZIONE R.G.n.18086/00 SEZIONE LAVORO Cron. 17802 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Paolino Dell'Anno Rep. Consigliere Rel.- Ud. 16.12.2002 Prestipino IT Giovanni Capitanio "I " LE LL FI TI DI " Grazia ha pronunciato la seguente SEN TENZA 1 sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza 17, n. presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo De Angelis e Michele Di Lullo per procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - Ricorrente 5528
contro
NU LO, elett.te dom.to in Roma, Via Bettolo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Giuseppini, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Del Rosso per procura speciale a margine del controricorso. Controricorrente - del Tribunale di per l'annullamento della sentenza Firenze n. 171 del 7.6.2000 (R.G. n. 573/99). laUdita nella pubblica udienza del 16.12.2002 relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto ha Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 24 marzo 1999 LO NU conveniva davanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice unico del lavoro, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, premesso che alla data del 31 dicembre 1997 aveva accumulato, sia nella gestione dei lavoratori autonomi, sia in quella dei lavoratori numero di contributi tali da dipendenti, un conseguimento del trattamento di consentirgli il quiescenza, chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto ad ottenere la liquidazione della pensione di anzianità, con decorrenza dal 1° aprile 1998 e con condanna del convenuto al pagamento dei ratei relativi. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di 2 cui chiedeva il rigetto, eccependo che al NU la essere liquidata dalla gestione pensione doveva commercianti e che, per conseguenza, doveva aversi riguardo alle disposizioni transitorie della 1. 8 agosto 1995 n. 335 relative a tale gestione. Con sentenza del 7 ottobre 1999 il giudice unico del Tribunale di Firenze rigettava il ricorso. Questa decisione, impugnata dal NU, veniva riformata dal Tribunale di Firenze in composizione collegiale, quale giudice di appello, con sentenza del 7 giugno 2000. Il Tribunale Osservava che, essendo il NU, al momento in cui aveva chiesto la liquidazione della pensione di iscritto nella assicurazioneanzianità, generale dei lavoratori dipendenti e potendo lo stesso far valere alla data del 31 marzo 1998 (quando aveva trentasei anni di cessato l'attività lavorativa) norme transitorie contribuzione, in forza delle contenute nell'art. 1 della 1. 8 agosto 1995 n. 335 doveva aversi riguardo al suddetto requisito della iscrizione, a nulla rilevando che la pensione dovesse essere liquidata dalla gestione commercianti. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS in base ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso il NU. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo dell'impugnazione l'Istituto ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, commmi 25, 26, 28, 29, 30, 1. 8 agosto n. 20, 21 1. 22 luglio 1968 n. 613, in 1995 335, relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e sostiene che, non avendo il NU effettuato la ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dovendo la pensione, per conseguenza, essere liquidata dalla gestione commercianti (previo cumulo dei contributi assemblati dal medesimo NU quale lavoratore autonomo e quale lavoratore dipendente), il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione non già il requisito inerente alla iscrizione nel momento in cui la prestazione era stata richiesta, ma quello della gestione che avrebbe dovuto effettuare la liquidazione, con l'ulteriore conseguenza che il suddetto NU non poteva ottenere il riconoscimento del diritto dedotto in giudizio per non avere 10 stesso ancora raggiunto, al momento della domanda avente per oggetto e senza che potesseil trattamento di quiescenza - essere applicata, per ciascun anno preso in considerazione, la tabella B allegata alla suddetta legge n. 335 del 1995 i cinquantasei anni di età. 4 ......... Il motivo è privo di fondamento. Ai fini delle decisione è opportuno riportare il contenuto (di alcune) delle disposizioni dell'art. 1 della 1. 8 agosto 1995 n. 335 - quelle che si riferiscono agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria, essendo questo l'ambito del presente inerenti ai requisiti necessari per il giudizio - conseguimento della pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi secondo la legge medesima. I. Riguardo ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, nel comma 25 è stato stabilito, con una norma di carattere generale, che l'accesso alla pensione di anzianità è possibile o a qualsiasi età, purché sia stata raggiunta "un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni", 0 all'età minima di 57 anni di età, purché sia stata conseguita "un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni". II. Avendo il legislatore voluto prevedere una "fase di prima applicazione", la disciplina transitoria, sempre relativa ai lavoratori dipendenti, è stata dettata nel comma 26, con il quale è stato disposto che, "fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni", per il conseguimento della pensione va applicata la tabella B allegata alla 5 . . legge nella quale sono state inserite le c.d. finestre - prendendo a parametro о il requisito anagrafico indicato nella colonna 1 della tabella, " a prescindere dall'età anagrafica", la maggiore anzianità contributiva contemplata nella colonna 2 della medesima tabella. III. Per i lavoratori autonomi, nel comma 28 sono stati fissati i medesimi requisiti stabiliti per i lavoratori dipendenti dal comma 25, essendo stato previsto o il possesso di una anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni о il compimento del cinquantasettesimo anno di età unitamente al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni. IV. Per i medesimi lavoratori autonomi, peraltro, stata dettata una disciplina del tutto diversa in relazione alla fase transitoria, giacché, come si ricava dall'ultimo periodo del medesimo comma 28, senza che possa farsi riferimento alle finestre indicate nella tabella B (la quale, per conseguenza, è applicabile ai soli lavoratori dipendenti), è stato disposto, puramente e semplicemente, che "per il biennio 1996-1997 il predetto requisito dell'età anagrafica fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età". 6 Queste essendo le disposizioni di legge che non si pone alcun problema nel regolano la materia, caso di lavoratori che abbiano impiegato la loro intera vita lavorativa о come lavoratori dipendenti о come lavoratori autonomi. tale ipotesi, quelli In appartenenti alla prima categoria, al contrario degli autonomi, nella fase di prima applicazione della disciplina possono ottenere le condizioni di maggior favore previste dalle c.d. finestre indicate nella tabella B. Il problema, invece, si pone per quei lavoratori che durante la loro attività lavorativa siano stati iscritti in due (o in più) gestioni, avendo esercitato, per un certo tempo, attività di lavoro autonomo e, per un altro periodo, attività di lavoro dipendente. dell'Istituto ricorrente, in questa A detta ipotesi, non si può fare riferimento alla seconda gestione in cui il lavoratore è iscritto nel momento in cui cessa l'attività lavorativa e chiede la liquidazione della pensione, ma deve aversi riguardo alla gestione che liquida materialmente il trattamento di quiescenza. Pertanto, poiché, sempre a detta dell'Istituto ricorrente, la liquidazione può essere effettuata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti solamente se l'interessato abbia 7 chiesto ed ottenuto, ai sensi delle disposizioni contenute nella 1. 7 febbraio 1979 n. 29 e con onere a suo dei vari periodicarico, la ricongiunzione contributivi, mentre, nel caso contrario - in cui si semplicepuò far luogo al cumulo dei medesimi contributi, a norma degli artt. 20 e 21 1. 22 luglio 1966 n. 613 - la liquidazione viene effettuata dalla gestione speciale, nel caso in esame debbono essere applicate le disposizioni transitorie dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995 inerenti ai lavoratori autonomi, dato che il NU non aveva formulato alcuna istanza ricongiunzione (nè aveva per intero maturatodi requisiti sufficienti per il conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti) e dato che, per conseguenza, la liquidazione del trattamento di quiescenza doveva essere compiuta dalla gestione speciale dei commercianti. Questa tesi non può però essere condivisa, dovendosi, viceversa, per intero recepire le argomentazioni svolte nel ricorso per cassazione, a sostegno della tesi contraria, dalla difesa del NU. Sussiste, in primo luogo, un elemento di impedisce di accogliere fondamentale importanza che l'opinione dell'Istituto ricorrente quello letterale, 8 primario nell'interpretazione integrante il canone della norma giuridica dal momento che sia il comma 26, sia il comma 28 (dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995) indicano i destinatari delle disposizioni termine "iscritti", proprio per transitorie con il stabilire che l'una e l'altra categoria dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi - deve essere individuata facendo riferimento alla relativa iscrizione e, quindi, all'attività esercitata al momento della richiesta del trattamento pensionistico. Questa interpretazione letterale delle due norme (giustamente) valorizzata in una recente che è stata emanata da questa Corte (Cass. 5 aprile 2001 sentenza n. 5088, con la quale è stata decisa una fattispecie identica a quella in esame) e che trova riscontro in successive disposizioni di legge emanate per regolare la stessa materia (v. i commi 6 e 7 1. 27 dicembre 1997 come bene sostiene la difesa deln. 449) - è conforme, NU, alla loro ratio, ove si consideri che alla nel sistema categoria dei lavoratori dipendenti, previdenziale, è stato fin dall'inizio riservato un trattamento del tutto diverso da quello attribuito alla categoria degli autonomi: ai quali ultimi e solamente - ai medesimi all'epoca dell'emanazione della legge n. 335 del 1995, era consentito il cumulo fra pensione e 9 reddito da lavoro, qualunque fosse la gestione che liquidava il trattamento di quiescenza, tanto da potersi affermare che "ben difficilmente essi avevano la prospettiva di cessare l'attività prima dei cinquantasette anni, perché contavano, semmai, di cumularla con la pensione" (v. pag. 4 del ricorso per cassazione); con la conseguenza che la scelta del legislatore di rendere meno agevole l'accesso alla pensione di anzianità agli autonomi, unitamente all'esigenza di contenere la spesa pensionistica, trova ampia giustificazione nella presenza nell'ordinamento, nei confronti di tale categoria di soggetti, di altre norme di favore non estensibili ai lavoratori dipendenti (v. pag. 5 del medesimo ricorso). Ciò posto, in punto di fatto è pacifico in causa che il NU, dopo aver prestato per lungo tempo attività lavorativa autonoma (a quanto sembra, come commerciante), con conseguente iscrizione nella corrispondente gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria, nell'ultimo periodo aveva espletato attività di lavoro subordinato e, per conseguenza, era stato iscritto nella generale gestione stesso NU, dei lavoratori dipendenti. Lo contributi sia nella pertanto, avendo assemblato gestione speciale, sia in quella generale, pur non 10 avendo chiesto di ricongiugere i due periodi presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, aveva tuttavia diritto di ottenere un'unica pensione (di anzianità), risultante dal cumulo dei due periodi contributivi: sicché, dovendosi fare riferimento, per la verifica dei requisiti necessari per l'accesso a tale pensione, alla tabella B allegata alla legge n. 335 del 1995, bene ha fatto il Tribunale di Firenze, dopo avere accertato che al 31 dicembre 1997 risultava un'anzianità contributiva complessiva di trentasei anni, a riconoscere al medesimo il diritto al trattamento di quiescenza, non potendo avere rilievo il fatto che a liquidare la pensione fosse la gestione speciale dei commercianti e non quella generale dei lavoratori dipendenti. Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, il ricorso dell'INPS deve essere rigettato e il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a pagare al NU le spese e gli onorari di questo giudizio di legittimità, che debbono essere distratti a favore dell'Avv. Gabriella Del Rosso, la quale ha reso la prescritta dichiarazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente a pagare al NU le spese del giudizio 11 10,00 cassazione, che liquida in Euro oltre ad Euro di 1.600,00 (milleseicento/00) per onorari, da distrarsi a favore dell'Avv. Gabriella Del Rosso. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2002 Il Presidente: me lli Gumi! Verline Il Consigliere estensore: O pe Sce lle 5 3 : N 3 3 G 8 E - 7 1 E - L 1 L G L A E D R E D ' T 1 T S 0 E A R N L O T I D A . I S I L I O E S N E T E D A I M P O S T A D I B O L O L D , I IL CANCELLIERE S A S E S , P A A T G A I S N O , R I O D G E T R S E Depositato in Cancelleria DANCELLIEREBelle Joggi, 19 MAG 2003 12