Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2002, n. 4522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4522 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
10068860 E 6 8 N 9 1 O 5 I / . 4 Z A / I N A 6 - R R 2 REPUBBLICA ITALIANA T . A B S R . I T . P L . G U L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D E B A R I L . E R B D A T A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I D J S Oggetto A N 1 E I E 3 T S R 2 SEZIONE TRIBUTARIA N I Tributaria E . E A R.G.N. 5305/00045 2 2 192 T S N E A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: W Presidente Dott. Michele CANTILLO Consigliere Cron. to 500 F Dott. Nino Consigliere Dott. Paolo GIULIANI Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere Ud. 21/12/01 - Consigliere C.C.Dott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S E NT E N Z A 68860 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
MAURIZIO, CONEDERA UL NN NQ, SU NI AO:
- intimati -
avvers la sentenza n. 152/98 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il2001 2761 22/01/09 -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/12/01 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MA VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- La Corte, osserva quanto segue. L'Amministrazione delle Finanze proponeva ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Marche che, nel rigettare l'appello della Amministrazione stessa, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto che CI MA aveva legittimamente presentato istanza di condono ex art. 2 quinquies del d.l. 564 n. 94,convertito in legge. n. 656/94, nella lite instauratasi a seguito dell'accertamento di maggior valore di immobili compravenduti derivante della attribuzione della nuova rendita catastale agli stessi effettuata su richiesta del contribuente ed aveva di conseguenza dichiarato estinto il procedimento,previo accertamento dell'avvenuto versamento delle somme dovute da parte del CI. L' intimato non si costituiva e la controversia veniva decisa all'esito della camera di consiglio del 21.12.01. Motivi della decisione Il ricorso è manifestamente fondato. Questa Corte ha ripetutamente e costantemente affermato che, in virtù dell' art, 2 quinquies del d.l. n. 564 del 1994, al beneficio del condono sono ammesse le sole controversie tributarie riguardanti liti pendenti su pretese creditorie dell'amministrazione che si caratterizzano come diverse ed ulteriori rispetto a quelle desumibili dagli elementi offerti dal contribuente e non anche quelle controversie che, investendo esclusivamente la correttezza degli atti liquidatori - come avviene nel caso di specie in cui si controverte sul computo dell'INVIM operato sulla base della rendita catastale attribuita al bene venduto a seguito della istanza di accatastamento-, si esauriscono in un controllo sui criteri di fissazione del quantum dell'obbligazione secondo gli stessi dati addotti dal debitore al fine della determinazione dell'imponibile (Cass n. 64/00; Cass n. 268/01; Cass n. 14224/00;Cas n.13719/00). Il ricorso va pertanto,accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale 2 8 delle Marche per nuovo esame. Nulla per le spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR delle Marche. Roma 21.12.01 Il Consest.onsest. If Presidente sta DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 MAR 2002... Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista