Sentenza 4 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10573 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: Presidente1 057 3/03 R.G.N.18290/00 Dott. Giovanni Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 23698 Dott. Giuseppe Vito A MAGNO Rep. 2772 Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 31/01/03 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:procura speciale per giudizio SENTENZA cautelare -validità per giudizio di merito sul ricorso proposto da: SI ON Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, via Chinotto 1/C, presso l'avv.Ermanno Prastaro, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Ilario Telese del foro di Treviso giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- ricorrente -
SSUMROHE copia legale da sig. PRASTARO contro per diritti € 6. AN LK, IL OU EL, EN il 11. 9. IL CANCELLIERE ED e MA ED intimati avverso la sentenza del Tribunale di Treviso -sezione lavoro n. 805 del 25.05/28.06.99. : 218 Cof 2003 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Prastaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 25.05/28.06.99 il tribunale di Treviso, in accoglimento dell'appello proposto ai sensi dell'art. 447bis cpc, trattandosi di causa soggetta al rito del lavoro da AN LK, IL OU EL, EN ED e MA ED escludeva che la procura conferita da ON Giovanni ZO al proprio legale nell'ambito del procedimento cautelare instaurato per il rilascio dell'immobile abusivamente occupato dagli appellanti, fosse valida per il successivo giudizio di merito, che quindi il legale aveva instaurato senza essere in possesso di valida procura. In riforma della sentenza appellata, dichiarava inammissibile l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e condannava l'appellato alle spese dei due gradi. Contro tale sentenza, con atto notificato il 22.09.00 al procuratore domiciliatario di YA LK, IL OU EL, NZ ED e ZO ED proponeva ricorso ON Giovanni ZO, sostenendo la validità della procura e censurando la sentenza per error in procedendo, in violazione degli artt. 83 e 84 cpc e 1708 cc, nonché per vizio di motivazione. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. 2 Caf Il conferimento del potere di "proporre impugnazioni" e di richiedere "giudizio d'equità", il riferimento ad "ogni stato e grado" non consentono di ritenere la procura limitata al giudizio cautelare, mal conciliandosi la struttura di tale strumento con la previsione di vicende impugnatorie e di gradi processuali ed è del resto normale che, nella visione atecnica del mandante, la cautela non si differenzi dalla decisione di merito se non per la portata anticipatoria del risultato pratico perseguito. La volontà del ZO di conferire la procura sia per il giudizio cautelare che per il giudizio di merito risulta inequivoca e, sulla base di tale criterio (Cass. 3566/90; 2642/93; 3646/96, 3794/02) questa Corte ha ripetutamente ritenuto la validità anche per il merito della procura conferita in sede cautelare. La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio al tribunale di Treviso in diversa composizione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Treviso, in diversa composizione. Roma, 31 gennaio 2003 Preside Cons. est. CORTE SUPREMA CASSAZIONE CANCELLIERE PrimaS Civile Andrea Bianchi celeria Depositat CORTE SUPREMA CASSAZIONE NCELLIERE il presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 8-×-2003 serie 4 al n. 33502 versate € 139,44 برة apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci