Sentenza 14 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14607 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE14 607 /02 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Salvatore SENESE - R.G.N. 16207/01 Consigliere Cron. 34018 Dott. Michele DE LUCA Dott. Attilio CELENTANO ConsigliereM Rep. Consigliere Ud. 09/04/02 Dott. Pasquale PICONE Rel. Consigliere- Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: OR (TOSCANA REGIONALE MARITTIMA) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO BELLESI, ORONZO MAZZOTTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ON UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende, giusta2002 SERGIO VACIRCA, 1526 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 364/01 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 10/04/01- R.G.N. 1345/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato BELLESI auv. Mazzotta Oronzo udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5 marzo-11 giugno 1999, il Pretore di Livorno dichiarava l'inefficacia, in assenza di giusta causa, del licenziamento intimato il 13 dicembre 1996 dalla TO S.p.A. nei confronti di TO CO, per essersi • questo rifiutato di adempiere la prestazione (quale comandante a bordo di aliscafi o anche presso uffici di terra), ordinando la conseguente reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e condannando il datore di lavoro al risarcimento dei danni. La TO S.p.A. proponeva appello deducendo la nullità della sentenza e, comunque, la infondatezza delle pretese del CO. Sotto tale ultimo aspetto, contestava la pronuncia del Pretore nella parte in cui individuava la materia del contendere nella possibilità o meno di licenziare il lavoratore "in My presenza di una oggettiva malferma condizione di salute" del medesimo, dovendosi al contrario affermare che il punto decisivo della controversia consisteva nel verificare se il rifiuto di eseguire la prestazione di lavoro, da parte del dipendente, dopo la cessazione dello stato di malattia fosse assistito dalla sussistenza di un giusto motivo di inadempimento (o di una situazione di y b impossibilità sopravvenuta), e se, pertanto, il recesso, da parte del datore di lavoro, fosse legittimo o meno. A tale denunciata erronea individuazione della materia del contendere, era da aggiungere, ad avviso della TO, la circostanza, obliterata dal Giudice di primo grado, che il ricorrente non aveva offerto elemento probatorio alcuno che consentisse di sovvertire il giudizio di idoneità alla navigazione formulato dall'autorità a tanto preposta, Ufficio di Sanità Marittima. La Società contestava, inoltre, il capo della sentenza riguardante la reintegrazione del lavoratore su una delle navi della flotta (per l'assenza di prova in ordine all'effettiva sussistenza di posizioni di lavoro di livello pari a quelle richieste;
per l'omissione di indagini atte ad escludere che la prestazione lavorativa su nave avrebbe comportato conseguenze negative per la salute del CO;
per il contrasto con l'inderogabilità, pur in presenza della richiesta del lavoratore, del divieto di assegnazione a mansioni inferiori). Rilevava, infine, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui era stato ritenuto che le ravvisate e non provate esigenze di tutela della salute potessero giustificare anche il rifiuto, da parte del dipendente, di prestare il lavoro a terra. Ricostituitosi il contraddittorio, il CO sollevava questioni di rito, deduceva, nel merito, l'infondatezza del gravame e proponeva, a sua volta, appello incidentale, chiedendo l'affermazione giudiziale della natura discriminatoria del licenziamento intimatogli. Con sentenza del 3-10 aprile 2001, l'adito Tribunale di Livorno, all'esito del disposto accertamento medico-legale, disattendeva le eccezioni preliminari proposte da entrambe le parti, e, ritenuto che il punto decisivo della lite riguardava la esigibilità, alla stregua dell'art. 1218 c.c., della prestazione lavorativa a bordo di aliscafi, da parte del comandante CO, rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale per difetto d'interesse ad impugnare. Osservava il Tribunale che l'accertamento tecnico, condotto secondo la miglior M scienza ed esperienza del settore ed esaustivamente motivato, induceva a ritenere, per un verso, che le condizioni di salute del CO giustificavano il suo rifiuto di continuare a svolgere le mansioni lavorative a bordo di aliscafi, e, per altro verso, che, all'epoca della risoluzione del rapporto, il lavoratore era in grado di prestare la propria attività lavorativa su navi tradizionali, non comportando detta attività, nell'immediato, apprezzabili conseguenze negative sul suo stato di salute. Riteneva, ancora, il Tribunale che la questione, concernente il rifiuto del CO di prestare il lavoro a terra, era irrilevante, essendo superata dal successivo ordine della società al dipendente di riprendere il servizio sull'aliscafo. 2 Per la cassazione di tale sentenza ricorre la TO S.p.A. con quattro motivi. Resiste TO CO con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria, ex art.378 c.p.c.; la TO ha anche depositato note scritte, ai sensi dell'art.379 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n.5 c.p.c.), deduce che l'impugnata sentenza avrebbe accolto acriticamente le conclusioni della disposta consulenza medico- legale, dichiarando genericamente che essa aveva dato esito favorevole alla prospettazione dell'appellante. Così procedendo, il Tribunale di Livorno avrebbe fatto proprie sia le contraddizioni presenti nella stessa consulenza sia l'insufficiente, ed anzi del tutto carente, analisi di carattere oggettivo in ordine alle condizioni in cui si svolgeva la prestazione a bordo dell'aliscafo ed a bordo delle navi tradizionali. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1375 e 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censurando l'impugnata sentenza nella parte in cui fa discendere dalla ritenuta dimostrazione della giustificazione del rifiuto del CO di lavorare sull'aliscafo la sussistenza della prova liberatoria ex art. 1218 c.c., con la conseguente illegittimità del recesso del datore di lavoro. Più precisamente -secondo la TO- la legittimità del rifiuto (e dell'insussistenza di una causa imputabile di inadempimento) avrebbe dovuto essere valutata alla luce di un contesto più ampio, nel cui ambito, oltre a rientrare la necessaria valorizzazione del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nel comportamento del CO (artt. 1175 e 1375 c.c.), doveva avere un ruolo essenziale la dimostrazione, da parte del medesimo, della concreta esistenza di un diritto a svolgere l'attività lavorativa su di una nave;
circostanza, questa, mai oggetto di specifica allegazione e prova da parte del lavoratore. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2103 c.c. nonché 344 cod. nav. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censurando l'affermazione del Tribunale, secondo cui il divieto di adibizione a mansioni inferiori non opererebbe in caso di impossibilità sopravvenuta, non considerando che tale regola, riferibile, peraltro, in via generale, ai soli casi di malattia del lavoratore con stato morboso in atto, non trova applicazione al rapporto di lavoro nautico. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'illegittimità del rifiuto del lavoratore di prendere servizio a terra, come pur proposto dalla TO, in quanto tale proposta era stata "superata", da quella ulteriore di riprendere servizio sull'aliscafo. I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. Va preliminarmente osservato che il Giudice d'appello, condividendo la censura mossa dalla TO alla sentenza del Pretore di Livorno in ordine alla individuazione della materia del contendere, ha tenuto a precisare, nell'affrontare il merito della controversia, che il punto decisivo della lite concerneva la "esigibilità, alla stregua dell'art. 1218 c.c., della prestazione lavorativa a bordo di aliscafi da parte del comandante CO". Con ciò, intendendo che il giudizio doveva essere orientato, così come auspicato dall'appellante società, nel senso di una verifica in ordine alla legittimità del rifiuto, da parte del lavoratore, di eseguire la prestazione di lavoro, dopo la cessazione dello stato di malattia;
verifica, all'esito della quale soltanto era consentito trarre la conseguenza circa la legittimità o meno del recesso da parte del datore di lavoro. Coerentemente con tale impostazione, preso atto delle emergenze probatorie di primo grado ( le quali annoveravano, accanto a certificazioni di parte ricorrente, certificazioni dell'Ufficio di Sanità Marittima che ritenevano il lavoratore "idoneo alla navigazione", sconsigliandone al contempo l'utilizzazione sull'aliscafo), il Tribunale di Livorno ha disposto l'espletamento di una consulenza medico-legale -“secondo l'implicito auspicio di parte appellante”-, con l'intento di verificare se alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, il CO fosse affetto My oppure no dalla patologia lamentata, e se il lavoro sull'aliscafo fosse con la stessa compatibile. Orbene, le censure avanzate non sembrano avvedersi delle conseguenze che discendono da tale prospettiva, muovendo, in buona parte, in diversa direzione. Ed invero, quanto al dedotto vizio di motivazione della impugnata decisione provocato da una pretesa ambiguità della espletata consulenza d'ufficio, in ordine alla possibilità, da parte del CO di svolgere le proprie mansioni a bordo di "navi tradizionali”, esso si fonda su di un dato, non solo confutato dal Giudice d'appello, ma del tutto marginale nella economia del ragionamento dallo stesso seguito. Già, in linea di principio, non può sottacersi che come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un.27 dicembre 1997 n.13045)- il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di 5 prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione ह a stabilire se gli elementi di prova confermano, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione. Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196). Già alla luce di tale principio deve escludersi il lamentato vizio di motivazione della sentenza del Tribunale di Livorno, che ha dato ampiamente conto delle sue determinazioni, osservando che il consulente tecnico, prof. Bargagna, aveva accertato che, alla data del dicembre 1996, la patologia rilevabile oggettivamente mediante le indagini strumentali a carico della colonna vertebrale era tale da dar ragione delle sofferenze soggettive addotte dal CO, e che appariva sufficientemente certo che la navigazione sull'aliscafo comprometteva il buono stato di salute del lavoratore e poteva, quindi, giustificare il suo rifiuto di continuare a svolgere le mansioni lavorative richieste da siffatto tipo di navigazione. Ma il Tribunale, pur ritenendo con ciò integrata la prova liberatoria, ex art.1218 c.c. con conseguente illegittimità del recesso del datore di lavoro, è andato oltre osservando, quanto alle modalità della reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro (disposta dal Pretore con riferimento a "navi tradizionali"), che la doglianza riguardante i profili di prova (e relativa alla effettiva esistenza di posizioni di lavoro proprie del I° Ufficiale) era generica e tardiva, facendo seguito a difese di primo grado nel corso delle quali la questione non era stata affrontata, ed, inoltre, che, secondo le motivate argomentazioni del CTU, all'epoca della risoluzione del rapporto il lavoratore sarebbe stato in grado di prestare la propria attività lavorativa su navi tradizionali. Questa Corte, d'altro canto, in analoghe occasioni ha avuto modo di affermare che, nel caso di sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni lavorative assegnate derivante da una patologia da esse dipendente va riconosciuto al lavoratore il diritto di pretendere - e, correlativamente, affermato l'obbligo, ex art. 2087 cod. civ., del datore di lavoro di ricercare una collocazione -> lavorativa non pretestuosa ma idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell'organizzazione aziendale. Cio' comporta che il datore di lavoro, esercitando lo "ius variandi" nel rispetto sia dei canoni della correttezza e della buona fede sia delle regole poste a salvaguardia della salute dei dipendenti, dovra' cercare di adibire il lavoratore alle stesse mansioni o ad altre equivalenti e, solo se cio' e' impossibile, a mansioni inferiori (che il lavoratore si sia dichiarato disponibile ad accettare), salvo restando pero' che la diversa attivita' deve utilizzabile nell'impresa secondoessere l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore purche' nel rispetto della citata normativa posta a salvaguardia della salute dei lavoratori (cfr. Cass.2 agosto 2001n. 10574). 7 Nella specie, peraltro, un problema di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori non risulta essersi posto né essere stato richiesto in giudizio, onde la censura (terzo motivo), anche sotto questo profilo, appare priva di decisività, in quanto l'imbarco su nave tradizionale, riconosciuto come possibile dal Tribunale, non implica l'assegnazione a mansioni inferiori. Inoltre, va soggiunto che, pur non trovando applicazione l'art. 13 legge n.300/70 al rapporto di lavoro marittimo, appare consentito anche in tale ambito l'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori, allorché il passaggio costituisce condizione più favorevole al lavoratore in quanto limitatrice della facoltà di recesso del datore consentendo il recupero del lavoratore stesso (v. Cass. 18 gennaio 1991 n.443). Circa, infine, la ritenuta legittimità del rifiuto del lavoratore di prendere servizio a terra, il Tribunale ha congruamente motivato la sua valutazione, osservando che la stessa difesa della TO, dopo avere sostenuto nella memoria di costituzione in primo grado che la richiamata questione rivestiva rilievo "complementare" ے ک rispetto all'inadempimento della prestazione lavorativa al comando dell'aliscafo, in prosieguo riconosceva esplicitamente che "il rapporto si è risolto non tanto per il rifiuto di eseguire la missione di due mesi presso la direzione della società, quanto, ed esclusivamente, per il suo rifiuto di riprendere servizio quale comandante di aliscafo". Per quanto esposto, il ricorso va rigettato, non incidendo su tale conclusione le "brevi osservazioni scritte", ex art.379 c.p.c., presentate in udienza dalla TO, -riguardanti la procedura che il CO, sul piano degli accertamenti sanitari, avrebbe dovuto seguire-, in quanto propongono una questione non avanzata nei motivi di ricorso né sollevata dal Pubblica Ministero. Come è noto, infatti, nel processo di cassazione, con le osservazioni scritte che i difensori delle parti sono ammessi a presentare sulle conclusioni del P.M., a norma dell'ultimo comma dell'art.379 c.p.c., possono essere sviluppati e chiariti 8 determinati aspetti della causa, nell'ambito dei motivi di ricorso già dedotti, ma non possono essere formulati, contro la sentenza denunciata nuovi motivi di annullamento, in aggiunta o in sostituzione di quelli già dedotti in seno al ricorso (ex plurimis, Cass. 12 marzo 1980 n.1666). Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente TO S.p.A. al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 28 oltre € 2.000,00 (duemila/00) per onorari. Roma, 9 aprile 2002. Il Consigliere est. Il Presidente ну fill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 140II. 2002 E IL CANCELLIERE R P ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 9