CASS
Sentenza 28 settembre 2023
Sentenza 28 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2023, n. 39506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39506 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE AB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/02/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore Giulio Romano, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39506 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da GA LO avverso l'ordinanza emessa in data 23 aprile 2022, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la sua istanza di restituzione -della somma di € 85.000 sequestrata a tale AM NT, condannato con sentenza emessa in data 08 febbraio 2017, divenuta definitiva in data 11 marzo 2017. Il LO aveva proposto opposizione sostenendo l'incompetenza del G.i.p. perché la Corte di appello, davanti alla quale l'istanza era stata da lui proposta, aveva indicato quale giudice competente quello che aveva trattato la posizione del NT, e sostenendo l'erroneità del provvedimento che aveva negato la restituzione, perché la somma sequestrata, e poi confiscata, era estranea rispetto all'attività di spaccio, e vi era contrasto tra la sentenza emessa a carico del NT, che disponeva la confisca di detta somma, e quella emessa in data 19 maggio 2020 a carico dello stesso istante, che disponeva la restituzione a lui di tutti i beni sequestrati, diversi dallo stupefacente. Il G.i.p. ha respinto le varie questioni. La competenza è stata correttamente attribuita a tale Ufficio, perché esso ha emesso la sentenza a carico del NT, con la quale la somma, a questi sequestrata, è stata confiscata. Quanto al merito del sequestro, la somma era stata rinvenuta in un borsone insieme a kg. 11 di hashish, ed era stata ritenuta proveniente dall'attività di spaccio di stupefacenti sia per le sua modalità di custodia sia per le dichiarazioni confessorie del NT, per cui il G.i.p. che procedeva a carico di questo imputato ne aveva disposto la confisca. La diversa sentenza a carico del LO, invece, ha disposto la restituzione a questi dei vari beni in sequestro, escluso l'hashish, riferendosi evidentemente ai soli beni sequestrati a lui stesso e al coimputato di quel diverso procedimento, non potendo riferirsi alla somma di denaro sequestrata a carico di un altro imputato, e già confiscata tre anni prima, con decisione ormai definitiva. 2. Avverso l'Ordinanza ha proposto ricorso GA LO, per mezzo dei propri difensori avv. NA Bianchi e IU Liberti, articolando due motivi 2.1. Con il primo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen., per l'erronea applicazione dell'art. 665 cod.proc.pen. in punto di competenza funzionale. La somma di denaro in contestazione era stata sequestrata nell'ambito del procedimento n. 18156/2015 R.G.N.R., nel quale il NT era stato arrestato e 2 il LO sottoposto a fermo, e sebbene sequestrata a nome del NT era riferibile al LO, come poi emerso dagli atti processuali. Il NT aveva definito il processo con il patteggiamento e la sua posizione era stata perciò stralciata formando il nuovo fascicolo n. 8929/2016 R.G.N.R., mentre il LO era stato giudicato con rito abbreviato, nel corso del quale il G.i.p. presso il Tribunale, pur condannandolo, aveva disposto la restituzione in suo favore del denaro in sequestro, non essendo stata dimostrata la sua pertinenza ai reati contestati, come profitto di essi, ma tale restituzione non era stata eseguita per la somma di C 83.950,00. La Corte di appello di Genova, poi, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa a carico del LO escludendo l'aggravante della ingente quantità dello stupefacente sequestrato, per cui era competente quale giudice dell'esecuzione. La Corte di appello, adita dal LO per ottenere la restituzione di detta somma di denaro, aveva dato il nulla osta alla restituzione, ma aveva segnalato che formalmente la somma era stata confiscata dal G.i.p. che aveva giudicato il NT, ed aveva attribuito la competenza a quest'ultimo. Il G.i.p. decidente, però, solo formalmente ha aderito a tale attribuzione di competenza, perché in realtà ha deciso solo esaminando il fascicolo n. 18156/2015 R.G.N.R., relativo al LO, senza neppure acquisire quello n. 8929/2016 R.G.N.R., relativo al NT. La motivazione della sua ordinanza è perciò mancante o almeno carente, anche a causa della mancata acquisizione degli atti relativi al NT. 2.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod.proc.pen., .per la carenza e contraddittorietà della motivazione, e l'erronea applicazione degli artt. 125, 665 e 666 cod.proc.pen. e 240 cod.pen. La motivazione è contraddittoria rispetto all'ordine di restituzione del denaro in sequestro contenuto nella sentenza emessa a carico del LO. Il G.i.p. ha respinto l'istanza di restituzione senza esaminare gli atti a carico del NT, altrimenti avrebbe rilevato che il NT, interrogato, si limitò a dire di avere custodito temporaneamente il borsone contenente la sostanza stupefacente e il denaro, per conto del LO. Non è stato dimostrato che quel denaro fosse provento di un'attività di spaccio, perché il LO l'aveva appena iniziata ed essa non poteva avere ancora dato un così rilevante profitto. E' invece certo che l'intera somma apparteneva al LO, benché rinvenuta in un box intestato al NT, avendolo affermato anche gli inquirenti incaricati delle indagini. Il provvedimento impugnato respinge la richiesta di restituzioné senza neppure motivare sul perché esso venga ritenuto in rapporto di funzionalità strumentale con il reato, mentre anche un provvedimento di confisca deve essere motivato. 3 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, non avendo l'istante, quale terzo, provato la lecita provenienza di quel denaro e l'assenza di suoi comportamenti negligenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato sia quanto alla individuazione del giudice competente a decidere sulla richiesta di revoca della confisca, sia quanto all'asserita carenza di motivazione del provvedimento impugnato. 2.1. La somma di denaro in questione è stata, senza alcun dubbio, confiscata nell'ambito del procedimento a carico del solo imputato NT, e pertanto il giudice competente a decidere sulla eventuale revoca del provvedimento è, quale giudice dell'esecuzione, quello che ha emesso il relativo provvedimento, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui «L'istanza di restituzione del terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta la confisca con sentenza irrevocabile, deve essere proposta al giudice dell'esecuzione». (Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Rv. 277940). Infatti dagli atti, che possono essere esaminati da questa Corte per la decisione su questioni di natura processuale, risulta che il procedimento originario venne stralciato quanto alla posizione del NT, arrestato perché trovato in possesso del borsone contenente sia la somma di denaro in questione sia un quantitativo di circa kg. 11 di hashish, e il giudice che ha definito la sua posizione con la sentenza di patteggiamento, emessa in data 08 febbraio 2017 e divenuta irrevocabile in data 11 marzo 2017, dispose la confisca sia della sostanza stupefacente sia del denaro sequestrato, trattandosi di beni palesemente collegati al reato, mentre ordinò la restituzione al predetto imputato del telefono cellulare e di altri beni a lui sequestrati. 2.2. La Corte di appello, che aveva giudicato il LO e un terzo coimputato, nell'affermare la competenza funzionale del G.i.p. che aveva emesso la sentenza a carico del TE, ha correttamente rilevato che la somma di denaro di cui il LO chiedeva la restituzione «formalmente non è in carico al procedimento da lei trattato», ed il giudice di primo grado «non si è mai esplicitamente riferito ad essa». Inoltre il libretto di deposito ove la somma era giacente risultava intestato al solo TE, a conferma del fatto che il suo sequestro ineriva solo alla posizione di tale imputato. 4 2.3. Pertanto, non risultando che il sequestro della somma di denaro in questione sia stato oggetto di valutazione nel procedimento a carico del LO e di un terzo coimputato, anche perché, si ripete, eseguito a carico del solo NT, giudicato separatamente, mentre a carico del LO venne successivamente effettuato il sequestro di altri beni e di altro denaro, di cui è stata disposta la restituzione, correttamente il G.i.p. che ha giudicato il NT si è ritenuto competente, così come affermato dalla Corte di appello di Genova, ed ha emesso la decisione sulla richiesta di revoca. 3. La seconda parte del primo motivo di ricorso,, e il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, sono manifestamente infondati. 3.1. In primo luogo è manifestamente infondata l'affermazione di una carenza motivazionale perché il provvedimento impugnato non contiene «alcuna idonea giustificazione del rapporto di funzionalità strumentale tra il denaro e il reato», rendendo così quel provvedimento di confisca privo di motivazione. Le ragioni della confisca devono essere espresse dal giudice che la dispone, non dal giudice che respinge una richiesta di revoca della stessa avanzata dal terzo, e il G.i.p. che emise la sentenza a carico del NT risulta avere adeguatamente motivato il provvedimento di confisca da lui assunto, valutando appunto quella somma come pertinente al delitto contestato al NT. 3.2. In secondo luogo è manifestamente infondata, nonché generica, l'affermazione della carenza motivazionale perché il G.i.p. non avrebbe acquisito ed esaminato gli atti del procedimento a carico del NT. Non viene infatti indicato dal ricorrente quali elementi, contenuti esclusivamente nel procedimento a carico del NT, se esaminati dal giudice avrebbero condotto ad una decisione diversa. Non vengono infatti negate le circostanze, rilevanti per la reiezione dell'istanza di revoca della confisca, che il denaro sia stato sequestrato a carico del NT in quanto rinvenuto in un box di sua proprietà, che il NT abbia reso dichiarazioni che «concordavano nel provare la provenienza della cospicua somma dall'attività di traffico di stupefacenti», e infine che il denaro sia stato definitivamente confiscato con la sentenza sopra indicata, emessa a carico di detto imputato, senza che alcun altro soggetto ne rivendicasse la proprietà o negasse la sua pertinenza al reato per il quale il NT veniva condannato. L'esame degli atti contenuti nel procedimento a carico del NT non avrebbe potuto incidere sulla decisione impugnata, neppure quanto all'affermazione, asseritamente resa da questo imputato, di detenere quel borsone, e quindi anche il denaro che conteneva, per conto del LO. La 5 confisca è stata disposta perché il giudice, pur avendo ricevuto la dichiarazione in questione, ha ritenuto quella somma pertinente al delitto di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, e tale decisione è definitiva, non essendo stata mai impugnata. Essa non può essere ribaltata dal giudice dell'esecuzione, stante la sua efficacia di giudicato, né questi è competente a valutare, addirittura in via incidentale, chi sia il proprietario della somma, non avendo il LO mai sollevato la questione dell'appartenenza della stessa, chiedendo tempestivamente, al giudice competente, di esserne dichiarato il proprietario. 4. Non può neppure riscontrarsi, nel provvedimento impugnato, alcuna contraddittorietà rispetto agli atti del processo, «con riferimento all'estraneità della somma di denaro all'attività di spaccio del NT e la riferibilità della stessa al solo LO». Il processo in relazione al quale deve essere valutata la sussistenza di motivi per la revoca della confisca è quello in cui detto provvedimento è stato adottato, nel corso del quale, come detto, il denaro è stato ritenuto costituire provento del delitto di cessione di stupefacenti. La sua eventuale appartenenza a terzi, anche qualora dimostrata, non contrasterebbe con tale valutazione, ben potendo il NT, condannato quale concorrente, avere partecipato alla commissione del reato utilizzando denaro altrui o detenendo dei proventi che dovevano essere consegnati ad altri. Peraltro l'ordinanza impugnata ha correttamente escluso ogni contrasto tra la sentenza emessa a carico del NT, in cui è stata disposta la confisca della somma in questione, e quella emessa a carico del LO, in cui il giudice ha disposto la restituzione a detto imputato di quanto in sequestro, essendo diversi i beni sequestrati nei due procedimenti e, in particolare, non essendo oggetto di valutazione da parte di questo secondo giudice la somma in questione, già confiscata. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P esident
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore Giulio Romano, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39506 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da GA LO avverso l'ordinanza emessa in data 23 aprile 2022, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la sua istanza di restituzione -della somma di € 85.000 sequestrata a tale AM NT, condannato con sentenza emessa in data 08 febbraio 2017, divenuta definitiva in data 11 marzo 2017. Il LO aveva proposto opposizione sostenendo l'incompetenza del G.i.p. perché la Corte di appello, davanti alla quale l'istanza era stata da lui proposta, aveva indicato quale giudice competente quello che aveva trattato la posizione del NT, e sostenendo l'erroneità del provvedimento che aveva negato la restituzione, perché la somma sequestrata, e poi confiscata, era estranea rispetto all'attività di spaccio, e vi era contrasto tra la sentenza emessa a carico del NT, che disponeva la confisca di detta somma, e quella emessa in data 19 maggio 2020 a carico dello stesso istante, che disponeva la restituzione a lui di tutti i beni sequestrati, diversi dallo stupefacente. Il G.i.p. ha respinto le varie questioni. La competenza è stata correttamente attribuita a tale Ufficio, perché esso ha emesso la sentenza a carico del NT, con la quale la somma, a questi sequestrata, è stata confiscata. Quanto al merito del sequestro, la somma era stata rinvenuta in un borsone insieme a kg. 11 di hashish, ed era stata ritenuta proveniente dall'attività di spaccio di stupefacenti sia per le sua modalità di custodia sia per le dichiarazioni confessorie del NT, per cui il G.i.p. che procedeva a carico di questo imputato ne aveva disposto la confisca. La diversa sentenza a carico del LO, invece, ha disposto la restituzione a questi dei vari beni in sequestro, escluso l'hashish, riferendosi evidentemente ai soli beni sequestrati a lui stesso e al coimputato di quel diverso procedimento, non potendo riferirsi alla somma di denaro sequestrata a carico di un altro imputato, e già confiscata tre anni prima, con decisione ormai definitiva. 2. Avverso l'Ordinanza ha proposto ricorso GA LO, per mezzo dei propri difensori avv. NA Bianchi e IU Liberti, articolando due motivi 2.1. Con il primo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen., per l'erronea applicazione dell'art. 665 cod.proc.pen. in punto di competenza funzionale. La somma di denaro in contestazione era stata sequestrata nell'ambito del procedimento n. 18156/2015 R.G.N.R., nel quale il NT era stato arrestato e 2 il LO sottoposto a fermo, e sebbene sequestrata a nome del NT era riferibile al LO, come poi emerso dagli atti processuali. Il NT aveva definito il processo con il patteggiamento e la sua posizione era stata perciò stralciata formando il nuovo fascicolo n. 8929/2016 R.G.N.R., mentre il LO era stato giudicato con rito abbreviato, nel corso del quale il G.i.p. presso il Tribunale, pur condannandolo, aveva disposto la restituzione in suo favore del denaro in sequestro, non essendo stata dimostrata la sua pertinenza ai reati contestati, come profitto di essi, ma tale restituzione non era stata eseguita per la somma di C 83.950,00. La Corte di appello di Genova, poi, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa a carico del LO escludendo l'aggravante della ingente quantità dello stupefacente sequestrato, per cui era competente quale giudice dell'esecuzione. La Corte di appello, adita dal LO per ottenere la restituzione di detta somma di denaro, aveva dato il nulla osta alla restituzione, ma aveva segnalato che formalmente la somma era stata confiscata dal G.i.p. che aveva giudicato il NT, ed aveva attribuito la competenza a quest'ultimo. Il G.i.p. decidente, però, solo formalmente ha aderito a tale attribuzione di competenza, perché in realtà ha deciso solo esaminando il fascicolo n. 18156/2015 R.G.N.R., relativo al LO, senza neppure acquisire quello n. 8929/2016 R.G.N.R., relativo al NT. La motivazione della sua ordinanza è perciò mancante o almeno carente, anche a causa della mancata acquisizione degli atti relativi al NT. 2.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod.proc.pen., .per la carenza e contraddittorietà della motivazione, e l'erronea applicazione degli artt. 125, 665 e 666 cod.proc.pen. e 240 cod.pen. La motivazione è contraddittoria rispetto all'ordine di restituzione del denaro in sequestro contenuto nella sentenza emessa a carico del LO. Il G.i.p. ha respinto l'istanza di restituzione senza esaminare gli atti a carico del NT, altrimenti avrebbe rilevato che il NT, interrogato, si limitò a dire di avere custodito temporaneamente il borsone contenente la sostanza stupefacente e il denaro, per conto del LO. Non è stato dimostrato che quel denaro fosse provento di un'attività di spaccio, perché il LO l'aveva appena iniziata ed essa non poteva avere ancora dato un così rilevante profitto. E' invece certo che l'intera somma apparteneva al LO, benché rinvenuta in un box intestato al NT, avendolo affermato anche gli inquirenti incaricati delle indagini. Il provvedimento impugnato respinge la richiesta di restituzioné senza neppure motivare sul perché esso venga ritenuto in rapporto di funzionalità strumentale con il reato, mentre anche un provvedimento di confisca deve essere motivato. 3 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, non avendo l'istante, quale terzo, provato la lecita provenienza di quel denaro e l'assenza di suoi comportamenti negligenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato sia quanto alla individuazione del giudice competente a decidere sulla richiesta di revoca della confisca, sia quanto all'asserita carenza di motivazione del provvedimento impugnato. 2.1. La somma di denaro in questione è stata, senza alcun dubbio, confiscata nell'ambito del procedimento a carico del solo imputato NT, e pertanto il giudice competente a decidere sulla eventuale revoca del provvedimento è, quale giudice dell'esecuzione, quello che ha emesso il relativo provvedimento, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui «L'istanza di restituzione del terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta la confisca con sentenza irrevocabile, deve essere proposta al giudice dell'esecuzione». (Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Rv. 277940). Infatti dagli atti, che possono essere esaminati da questa Corte per la decisione su questioni di natura processuale, risulta che il procedimento originario venne stralciato quanto alla posizione del NT, arrestato perché trovato in possesso del borsone contenente sia la somma di denaro in questione sia un quantitativo di circa kg. 11 di hashish, e il giudice che ha definito la sua posizione con la sentenza di patteggiamento, emessa in data 08 febbraio 2017 e divenuta irrevocabile in data 11 marzo 2017, dispose la confisca sia della sostanza stupefacente sia del denaro sequestrato, trattandosi di beni palesemente collegati al reato, mentre ordinò la restituzione al predetto imputato del telefono cellulare e di altri beni a lui sequestrati. 2.2. La Corte di appello, che aveva giudicato il LO e un terzo coimputato, nell'affermare la competenza funzionale del G.i.p. che aveva emesso la sentenza a carico del TE, ha correttamente rilevato che la somma di denaro di cui il LO chiedeva la restituzione «formalmente non è in carico al procedimento da lei trattato», ed il giudice di primo grado «non si è mai esplicitamente riferito ad essa». Inoltre il libretto di deposito ove la somma era giacente risultava intestato al solo TE, a conferma del fatto che il suo sequestro ineriva solo alla posizione di tale imputato. 4 2.3. Pertanto, non risultando che il sequestro della somma di denaro in questione sia stato oggetto di valutazione nel procedimento a carico del LO e di un terzo coimputato, anche perché, si ripete, eseguito a carico del solo NT, giudicato separatamente, mentre a carico del LO venne successivamente effettuato il sequestro di altri beni e di altro denaro, di cui è stata disposta la restituzione, correttamente il G.i.p. che ha giudicato il NT si è ritenuto competente, così come affermato dalla Corte di appello di Genova, ed ha emesso la decisione sulla richiesta di revoca. 3. La seconda parte del primo motivo di ricorso,, e il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, sono manifestamente infondati. 3.1. In primo luogo è manifestamente infondata l'affermazione di una carenza motivazionale perché il provvedimento impugnato non contiene «alcuna idonea giustificazione del rapporto di funzionalità strumentale tra il denaro e il reato», rendendo così quel provvedimento di confisca privo di motivazione. Le ragioni della confisca devono essere espresse dal giudice che la dispone, non dal giudice che respinge una richiesta di revoca della stessa avanzata dal terzo, e il G.i.p. che emise la sentenza a carico del NT risulta avere adeguatamente motivato il provvedimento di confisca da lui assunto, valutando appunto quella somma come pertinente al delitto contestato al NT. 3.2. In secondo luogo è manifestamente infondata, nonché generica, l'affermazione della carenza motivazionale perché il G.i.p. non avrebbe acquisito ed esaminato gli atti del procedimento a carico del NT. Non viene infatti indicato dal ricorrente quali elementi, contenuti esclusivamente nel procedimento a carico del NT, se esaminati dal giudice avrebbero condotto ad una decisione diversa. Non vengono infatti negate le circostanze, rilevanti per la reiezione dell'istanza di revoca della confisca, che il denaro sia stato sequestrato a carico del NT in quanto rinvenuto in un box di sua proprietà, che il NT abbia reso dichiarazioni che «concordavano nel provare la provenienza della cospicua somma dall'attività di traffico di stupefacenti», e infine che il denaro sia stato definitivamente confiscato con la sentenza sopra indicata, emessa a carico di detto imputato, senza che alcun altro soggetto ne rivendicasse la proprietà o negasse la sua pertinenza al reato per il quale il NT veniva condannato. L'esame degli atti contenuti nel procedimento a carico del NT non avrebbe potuto incidere sulla decisione impugnata, neppure quanto all'affermazione, asseritamente resa da questo imputato, di detenere quel borsone, e quindi anche il denaro che conteneva, per conto del LO. La 5 confisca è stata disposta perché il giudice, pur avendo ricevuto la dichiarazione in questione, ha ritenuto quella somma pertinente al delitto di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, e tale decisione è definitiva, non essendo stata mai impugnata. Essa non può essere ribaltata dal giudice dell'esecuzione, stante la sua efficacia di giudicato, né questi è competente a valutare, addirittura in via incidentale, chi sia il proprietario della somma, non avendo il LO mai sollevato la questione dell'appartenenza della stessa, chiedendo tempestivamente, al giudice competente, di esserne dichiarato il proprietario. 4. Non può neppure riscontrarsi, nel provvedimento impugnato, alcuna contraddittorietà rispetto agli atti del processo, «con riferimento all'estraneità della somma di denaro all'attività di spaccio del NT e la riferibilità della stessa al solo LO». Il processo in relazione al quale deve essere valutata la sussistenza di motivi per la revoca della confisca è quello in cui detto provvedimento è stato adottato, nel corso del quale, come detto, il denaro è stato ritenuto costituire provento del delitto di cessione di stupefacenti. La sua eventuale appartenenza a terzi, anche qualora dimostrata, non contrasterebbe con tale valutazione, ben potendo il NT, condannato quale concorrente, avere partecipato alla commissione del reato utilizzando denaro altrui o detenendo dei proventi che dovevano essere consegnati ad altri. Peraltro l'ordinanza impugnata ha correttamente escluso ogni contrasto tra la sentenza emessa a carico del NT, in cui è stata disposta la confisca della somma in questione, e quella emessa a carico del LO, in cui il giudice ha disposto la restituzione a detto imputato di quanto in sequestro, essendo diversi i beni sequestrati nei due procedimenti e, in particolare, non essendo oggetto di valutazione da parte di questo secondo giudice la somma in questione, già confiscata. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P esident