CASS
Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2023, n. 4843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4843 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 19086-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, IG CA, ON RI, LI AL;
- ricorrente -
contro TI NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N. 362, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE TRANE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO DE BENEDITTIS;
- controricorrente -
Oggetto R.G.N. 19086/2020 Cron. Rep. Ud. 20/12/2022 PU Civile Sent. Sez. L Num. 4843 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO IG Data pubblicazione: 16/02/2023 2 avverso la sentenza n. 144/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/11/2019 R.G.N. 7/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere Dott. IG CAVALLARO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO MU visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 6.11.2019, la Corte d’appello di Trieste, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 25866 del 2018, ha dichiarato il diritto di OV IN ad aver riliquidata la pensione di vecchiaia previa neutralizzazione delle settimane di contribuzione meno favorevoli rivenienti dall’attività di pescatore iscritto al Fondo versamento addetti alla piccola pesca di cui all’art. 12, l. n. 250/1958. La Corte, in particolare, ha ritenuto che all’applicazione dei principi più volte affermati dalla Corte costituzionale in merito alla ratio di favore sottesa alla selezione dell’arco temporale di riferimento delle retribuzioni utili ai fini della pensione non ostasse la circostanza che, nella specie, i contributi meno favorevoli si collocassero ben oltre l’ultimo quinquennio precedente la liquidazione della pensione, argomentando per la conseguente irrazionalità della disciplina ove interpretata nel senso fatto proprio dall’INPS. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. OV IN ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria. 3 Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 3, l. n. 297/1982, e dell’art. 3, d.lgs. n. 503/1992, per avere la Corte territoriale accolto la domanda nonostante che le settimane contributive oggetto di neutralizzazione si collocassero oltre l’ultimo quinquennio anteriore alla decorrenza della pensione: ad avviso dell’Istituto, infatti, trattandosi nella specie di una pensione liquidata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 e – ancorché in regime di cumulo di contributi versati nel Fondo pensione lavoratori dipendenti e nella gestione dei lavoratori autonomi – soggetta comunque alle disposizioni dell’assicurazione generale obbligatoria previste per i lavoratori dipendenti, dovrebbe trovare applicazione il diverso principio affermato da questa Corte secondo cui la neutralizzazione non può estendersi al di là della contribuzione accreditata nell’ultimo quinquennio. Il motivo è fondato. Questa Corte, ormai con plurime decisioni, ha avuto modo di chiarire che i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1°.
1.1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla legge n. 421/1992 e al d.lgs. n. 503/1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla ratio di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, di talché rispetto ad essi non opera, nemmeno per i lavoratori che, alla predetta data, avessero maturato un'anzianità contributiva utile ai 4 fini pensionistici, il rimedio della c.d. “neutralizzazione” dei periodi a retribuzione ridotta, il quale, nell'assetto legislativo delineato dall'art. 3, l. n. 297/1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro, aveva l’opposta finalità di evitare che la prosecuzione dell’attività lavorativa comportasse un decremento della prestazione previdenziale (così già Cass. n. 28025 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 790 e 26442 del 2021 e Cass. n. 29667 del 2022). Né contrari argomenti possono desumersi da Corte cost. n. 173 del 2018, diffusamente richiamata nel controricorso al fine di criticare l’anzidetto approdo ermeneutico, come pure dalla successiva Corte cost. n. 177 del 2019, richiamata in memoria, che ad essa ha fatto riferimento: come già chiarito da Cass. n. 32775 del 2021, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2018, cit., ha bensì dichiarato l’illegittimità costituzionale “dell’art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell’art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell’assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l’esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole” (così, testualmente, la parte dispositiva della sentenza cit.), ma esclusivamente “in riferimento all’evocato parametro costituito dall’art. 3 5 Cost.”, vale a dire sul presupposto che “la non applicazione del principio alla scrutinata disciplina pensionistica del lavoro autonomo” comportasse “una ingiustificata diversità di trattamento con i lavoratori subordinati” (così, specificamente, i paragrafi nn. 3 e 6 della motivazione); per il resto, nel giustificare il principio, la Corte ha richiamato le proprie precedenti decisioni al riguardo, segnatamente la n. 82 del 2017, le quali – come puntualmente rilevato da Cass. n. 28025 del 2018, cit. – si sono tutte mosse nel solco dell'intrinseca irragionevolezza di un meccanismo che, in antitesi con la finalità di favore perseguita dalla legislazione antecedente alla riforma del 1992 di considerare, ai fini pensionistici, il livello retributivo degli ultimi anni di lavoro, siccome tendenzialmente più elevato, implicasse, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, un decremento della prestazione previdenziale (così specialmente Corte cost. n. 82 del 2017, cit., paragrafo 4.2 della motivazione). E dal momento che anche nel mutato contesto normativo la regolamentazione transitoria dettata dall’art. 13, d.lgs. n. 503/1992, ha previsto che la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico sia tutelata mediante il calcolo della quota A della pensione da effettuarsi in ossequio al disposto dell'art. 3, comma 8°, l. n. 297/1982 (e dunque con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane precedenti), la decisione impugnata, che ha inteso estendere il citato meccanismo al di là dei limiti segnati dalla disposizione ult. cit., si rivela errata in diritto. Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di 6 Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
- ricorrente -
contro TI NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N. 362, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE TRANE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO DE BENEDITTIS;
- controricorrente -
Oggetto R.G.N. 19086/2020 Cron. Rep. Ud. 20/12/2022 PU Civile Sent. Sez. L Num. 4843 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO IG Data pubblicazione: 16/02/2023 2 avverso la sentenza n. 144/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/11/2019 R.G.N. 7/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere Dott. IG CAVALLARO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO MU visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 6.11.2019, la Corte d’appello di Trieste, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 25866 del 2018, ha dichiarato il diritto di OV IN ad aver riliquidata la pensione di vecchiaia previa neutralizzazione delle settimane di contribuzione meno favorevoli rivenienti dall’attività di pescatore iscritto al Fondo versamento addetti alla piccola pesca di cui all’art. 12, l. n. 250/1958. La Corte, in particolare, ha ritenuto che all’applicazione dei principi più volte affermati dalla Corte costituzionale in merito alla ratio di favore sottesa alla selezione dell’arco temporale di riferimento delle retribuzioni utili ai fini della pensione non ostasse la circostanza che, nella specie, i contributi meno favorevoli si collocassero ben oltre l’ultimo quinquennio precedente la liquidazione della pensione, argomentando per la conseguente irrazionalità della disciplina ove interpretata nel senso fatto proprio dall’INPS. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. OV IN ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria. 3 Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 3, l. n. 297/1982, e dell’art. 3, d.lgs. n. 503/1992, per avere la Corte territoriale accolto la domanda nonostante che le settimane contributive oggetto di neutralizzazione si collocassero oltre l’ultimo quinquennio anteriore alla decorrenza della pensione: ad avviso dell’Istituto, infatti, trattandosi nella specie di una pensione liquidata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 e – ancorché in regime di cumulo di contributi versati nel Fondo pensione lavoratori dipendenti e nella gestione dei lavoratori autonomi – soggetta comunque alle disposizioni dell’assicurazione generale obbligatoria previste per i lavoratori dipendenti, dovrebbe trovare applicazione il diverso principio affermato da questa Corte secondo cui la neutralizzazione non può estendersi al di là della contribuzione accreditata nell’ultimo quinquennio. Il motivo è fondato. Questa Corte, ormai con plurime decisioni, ha avuto modo di chiarire che i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1°.
1.1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla legge n. 421/1992 e al d.lgs. n. 503/1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla ratio di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, di talché rispetto ad essi non opera, nemmeno per i lavoratori che, alla predetta data, avessero maturato un'anzianità contributiva utile ai 4 fini pensionistici, il rimedio della c.d. “neutralizzazione” dei periodi a retribuzione ridotta, il quale, nell'assetto legislativo delineato dall'art. 3, l. n. 297/1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro, aveva l’opposta finalità di evitare che la prosecuzione dell’attività lavorativa comportasse un decremento della prestazione previdenziale (così già Cass. n. 28025 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 790 e 26442 del 2021 e Cass. n. 29667 del 2022). Né contrari argomenti possono desumersi da Corte cost. n. 173 del 2018, diffusamente richiamata nel controricorso al fine di criticare l’anzidetto approdo ermeneutico, come pure dalla successiva Corte cost. n. 177 del 2019, richiamata in memoria, che ad essa ha fatto riferimento: come già chiarito da Cass. n. 32775 del 2021, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2018, cit., ha bensì dichiarato l’illegittimità costituzionale “dell’art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell’art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell’assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l’esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole” (così, testualmente, la parte dispositiva della sentenza cit.), ma esclusivamente “in riferimento all’evocato parametro costituito dall’art. 3 5 Cost.”, vale a dire sul presupposto che “la non applicazione del principio alla scrutinata disciplina pensionistica del lavoro autonomo” comportasse “una ingiustificata diversità di trattamento con i lavoratori subordinati” (così, specificamente, i paragrafi nn. 3 e 6 della motivazione); per il resto, nel giustificare il principio, la Corte ha richiamato le proprie precedenti decisioni al riguardo, segnatamente la n. 82 del 2017, le quali – come puntualmente rilevato da Cass. n. 28025 del 2018, cit. – si sono tutte mosse nel solco dell'intrinseca irragionevolezza di un meccanismo che, in antitesi con la finalità di favore perseguita dalla legislazione antecedente alla riforma del 1992 di considerare, ai fini pensionistici, il livello retributivo degli ultimi anni di lavoro, siccome tendenzialmente più elevato, implicasse, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, un decremento della prestazione previdenziale (così specialmente Corte cost. n. 82 del 2017, cit., paragrafo 4.2 della motivazione). E dal momento che anche nel mutato contesto normativo la regolamentazione transitoria dettata dall’art. 13, d.lgs. n. 503/1992, ha previsto che la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico sia tutelata mediante il calcolo della quota A della pensione da effettuarsi in ossequio al disposto dell'art. 3, comma 8°, l. n. 297/1982 (e dunque con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane precedenti), la decisione impugnata, che ha inteso estendere il citato meccanismo al di là dei limiti segnati dalla disposizione ult. cit., si rivela errata in diritto. Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di 6 Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del