Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2012, n. 1767
CASS
Sentenza 11 dicembre 2012

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Massime1

In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che, in sede di interrogatorio di garanzia, si limiti ad una generica contestazione della veridicità di una relazione di servizio e di altri atti di polizia giudiziaria, senza allegare alcun elemento idoneo a sostenere l'ipotesi, solo implicitamente prospettata, della loro falsità.

Commentario1

  • 1Calunnia: non è punibile chi accusi falsamente altri di aver commesso il reato, per scopi difensivi
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023

    La massima In tema di calunnia, integra un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa ed è scriminata dall' art. 51 c.p., la condotta dell'agente che affermi falsamente fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, nella responsabilità per il reato a lui ascritto, purché le false accuse non eccedano i limiti della utilità ed essenzialità, nel senso della assenza di ragionevoli alternative per una efficace confutazione dei fatti in contestazione, indipendentemente dal grado di articolazione della indicazione accusatoria mendace (Cassazione penale , sez. VI , 25/05/2022 , n. 33754). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2012, n. 1767
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1767
Data del deposito : 11 dicembre 2012

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