Sentenza 11 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che, in sede di interrogatorio di garanzia, si limiti ad una generica contestazione della veridicità di una relazione di servizio e di altri atti di polizia giudiziaria, senza allegare alcun elemento idoneo a sostenere l'ipotesi, solo implicitamente prospettata, della loro falsità.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: non è punibile chi accusi falsamente altri di aver commesso il reato, per scopi difensiviAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, integra un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa ed è scriminata dall' art. 51 c.p., la condotta dell'agente che affermi falsamente fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, nella responsabilità per il reato a lui ascritto, purché le false accuse non eccedano i limiti della utilità ed essenzialità, nel senso della assenza di ragionevoli alternative per una efficace confutazione dei fatti in contestazione, indipendentemente dal grado di articolazione della indicazione accusatoria mendace (Cassazione penale , sez. VI , 25/05/2022 , n. 33754). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2012, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2012 |
Testo completo
1767 /1 3 64 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/12/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ADOLFO DI VIRGINIO -Rel. Presidente - N. 0/0, 01685 ARTURO CORTESEDott. - Consigliere - - Consigliere - N. 36013/2011 REGISTRO GENERALE Dott. IG LANZA Dott. - Consigliere - EMANUELE DI SALVO GAETANO DE AMICIS - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) RA IG N. IL 07/05/1966 2) RA IG EP N. IL 04/03/1965 avverso la sentenza n. 180/2010 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 08/03/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorsé udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal Presidente Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cazanite Stabile, che ha concluso per ilzigetłotło dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv CAUDILLOUditi(difensore Avv. R. Caudillo d'ufficio Ricorrono di persona AS IG e AS ZI EP, con mezzi di impugnazione distinti ma sostanzialmente identici nel contenuto, avverso sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta in data 8.3.2011, che aveva confermato la loro condanna per il reato di cui all'art. 368 c.p. Come risulta dalla sentenza, il 13 gennaio 2006 gli imputati erano stati tratti in arresto, insieme con tale RA EM, come sospetti autori di una rapina commessa presso una agenzia bancaria della zona. Secondo la prima segnalazione, i rapinatori si erano allontanati a bordo di una autovettura Fiat "Punto" di colore blu, della quale era stato rilevato il numero di targa. Gli operanti riuscirono ad avvistare e ad intercettare l'autovettura, sulla quale viaggiavano i due AS e il RA. Ognuno di essi venne trovato in possesso di oltre duemila euro in banconote di diverso taglio, il cui importo complessivo corrispondeva al provento della rapina;
e tutti e tre vennero tratti in arresto. In sede di interrogatorio di garanzia AS ZI EP si protestò estraneo alla rapina e negò il possesso del danaro. Le sue dichiarazioni trovarono avallo in quelle di AS IG. Secondo i giudici di merito, con tali dichiarazioni gli attuali ricorrenti avevano implicitamente incolpato gli operanti, autori della relazione di servizio che attestava il rinvenimento del danaro in tasca a AS ZI EP e del verbale di sequestro della somma, di falsità ideologica in atto pubblico;
né poteva essere fondatamente invocato l'esercizio del diritto di difesa, in cui non rientra la falsa incolpazione di persone che si sanno innocenti. Deducono i ricorrenti inosservanza dell'art. 51 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, relativamente sia al profilo obiettivo sia al profilo soggettivo del reato. Essi non avevano formulato alcuna accusa di falso nei confronti degli operanti;
ed anzi, avevano affermato di non sapersi spiegare la ragione per cui a AS ZI EP, che a differenza degli altri due arrestati si era dichiarato estraneo alla rapina, fosse stato attribuito il possesso del danaro. La condotta loro attribuita rientrava quindi nel legittimo esercizio del diritto di difesa. I ricorsi si debbono ritenere fondati. Ed invero, il possesso di una somma notevole di danaro costituiva indubbiamente prova evidente e indiscutibile della partecipazione alla rapina commessa poco prima;
e pertanto la negazione della circostanza equivaleva ad una sostanziale protesta di innocenza e costituiva esercizio del diritto di difesa, anche astraendo da qualsiasi considerazione circa la sua pur evidente inattendibilità. E' vero, d'altronde, che l'esercizio del diritto di difesa non scrimina l'incolpazione calunniosa di altre persone;
ma ciò non significa che la contestazione di circostanze attestate in atti di polizia giudiziaria equivalga automaticamente ad un'accusa di falsità in atto pubblico ed altrettanto automaticamente comporti la responsabilità del suo autore per il reato di calunnia. Questa Corte (Sez. VI, 14..1995 n.5789) ha già affermato che non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che, in sede di interrogatorio, qualifichi implicitamente falso un atto di polizia giudiziaria per contestare la veridicità di circostanze di fatto aventi valenza indiziante a suo carico, sempre che le sue dichiarazioni costituiscano mezzo necessario di confutazione dell'imputazione ponendosi in rapporto funzionale con l'accusa nei suoi confronti. Si è affermato parimenti (ibidem, 8.2.2001 n.131118) che è scriminata dall'esercizio del diritto di difesa la condotta calunniosa dell'imputato quando questi rivolge ai suoi accusatori rilievi non determinati e circostanziati e comunque non esorbitanti dall'economia processuale, vale a dire strettamente correlati all'esigenza di difendersi dall'imputazione. Ciò posto, la genericità assoluta della contestazione della veridicità del verbale, non accompagnata da allegazioni meglio determinate atte a rafforzare l'ipotesi della falsità dei verbali solo implcitamente prospettata attraverso la negazione del possesso del danaro, non consente di ritenere che la condotta incriminata esorbiti dall'esercizio del diritto di difesa, così come affermato nella sentenza impugnata. Ne deriva senz'altro la non punibilità dei ricorrenti. Per quanto attiene invero alla posizione di AS IG, la cui partecipazione alla rapina non era in questione, la sua condotta avrebbe potuto in astratto essere apprezzata sotto il profilo dell'art. 378 c.p.; ma è pacifico che non risponde di favoreggiamento il concorrente nel reato presupposto che scagioni il correo;
e in ogni caso opererebbe la scriminante di cui all'art. 384 c.1 c.p., trattandosi di condotta posta in essere per procurare l'impunità ad un prossimo congiunto.
p. q. m.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma, all'udienza dell'11 dicembre 2012 Il Presidente estensore M indسليق DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 GEN 2013, IL FUNZIONARIO DZIARIO Piera Esporto