Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/1997, n. 11920
CASS
Sentenza 7 novembre 1997

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Massime1

Integra gli estremi del reato di falso materiale in atto pubblico la alterazione, al momento della apertura delle buste contenenti le generalità del candidato, della votazione annotata sugli elaborati d'esame all'atto della correzione del giudizio dell'elaborato espresso dalla commissione esaminatrice, indipendentemente dalla avvenuta annotazione e sottoscrizione dei relativi verbali.

Commentario1

  • 1Il recente approdo della Corte di cassazione sull’art.328, comma I, cp: il diritto vivente stravolge il senso della littera?
    Berruti Laura Viola · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2015

    La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 01.07.2014, confermava la condanna di C.G. in relazione al reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, pronunciata dal Tribunale di Modica per l'omessa compilazione a cura del primario responsabile del reparto di ortopedia dell'ospedale, di un rilevante numero di cartelle cliniche. Avverso tale sentenza proponevano ricorso i difensori di C.G. assumendo mancanti nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, che si ritiene impropriamente contestato in ragione dell'assenza di una norma imperativa che impone di redigere la cartella clinica di cui, tra l'altro, se ne contesta la natura pubblica. In ogni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/1997, n. 11920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11920
Data del deposito : 7 novembre 1997

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