Sentenza 7 novembre 1997
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di falso materiale in atto pubblico la alterazione, al momento della apertura delle buste contenenti le generalità del candidato, della votazione annotata sugli elaborati d'esame all'atto della correzione del giudizio dell'elaborato espresso dalla commissione esaminatrice, indipendentemente dalla avvenuta annotazione e sottoscrizione dei relativi verbali.
Commentario • 1
- 1. Il recente approdo della Corte di cassazione sull’art.328, comma I, cp: il diritto vivente stravolge il senso della littera?Berruti Laura Viola · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2015
La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 01.07.2014, confermava la condanna di C.G. in relazione al reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, pronunciata dal Tribunale di Modica per l'omessa compilazione a cura del primario responsabile del reparto di ortopedia dell'ospedale, di un rilevante numero di cartelle cliniche. Avverso tale sentenza proponevano ricorso i difensori di C.G. assumendo mancanti nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, che si ritiene impropriamente contestato in ragione dell'assenza di una norma imperativa che impone di redigere la cartella clinica di cui, tra l'altro, se ne contesta la natura pubblica. In ogni …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/1997, n. 11920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11920 |
| Data del deposito : | 7 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 07/11/97
1. Dott. LO COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio CICCHETTI " N. 1453
3. " Giuseppe SICA " REGISTRO GENERALE
4. " IO OT " N. 12305/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) SC TO, nato a [...] il [...];
2) OL TO, nato a [...] il [...];
3) LO LE, nato a [...] S. Elena il 17.12.1938;
4) RA IO, nato a [...] il [...];
5) ET IL, nato a [...] il [...];
6) D'ER DA MA, nata a [...] il [...];
7) EL RI AR, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in data 30.5.1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale Dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito l'Avv. IO Riviezzo i ricorrenti SC, OL, LO, ET, EL e l'Avv. Franco Satta per i ricorrenti SC e LO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16.11.1994, il Tribunale di Sassari, dichiarava OL TO e LO LE colpevoli del delitto di falso materiale aggravato loro contestato ai capi E) e G)
dell'imputazione, RA IO del medesimo reato contestatogli sub F) e SC TO del medesimo reato contestatogli sub T1), condannando, in concorso di attenuanti generiche per tutti dichiarate prevalenti sull'aggravante contestata e tenuto conto della diminuente del rito, OL e LO alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, RA e SC alla pena di anni uno e mesi Otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna per SC, OL e RA e con applicazione del condono di cui al D.P.R. 16.12.1986 n. 865 per ZO10; Proscioglieva OL, LO, SC, RA e D'ER DA MA dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi S2) (truffa aggravata), U2) (frode processuale), Z2) (tentata truffa aggravata) , T2) e V2), modificate queste due ultime imputazioni nel reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. come modificato dalla legge 26.4.1990 n. 86, perché estinti per intervenuta amnistia;
assolveva infine OL, LO, RA, SC, D'ER, ET IL e EL RI AR dai reati di falso ideologico in atto pubblico loro rispettivamente ascritti.
A seguito di appello degli imputati suddetti, la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 30.5.1996, in parziale riforma dell'impugnata decisione, riduceva la pena inflitta a OL e LO ad anni uno e mesi due di reclusione ciascuno e quella inflitta a RA e SC ad anni uno di reclusione ciascuno, confermando nel resto.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il SC, il OL, lo LO, il RA, il ET, la D'ER e la EL.
Il SC, il OL, lo LO, il RA, il ET e la EL, con motivi disgiunti, ma sostanzialmente analoghi, deducono inosservanza o erronea applicazione della legge penale con specifico riferimento agli artt. 226, bis-ter-quinquies e 148, terzo comma, c.p.p. 1930 nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La D'ER deduce violazione dell'art. 606, primo comma lett. e), c.p.p. vigente ovvero dell'art. 524 c.p.p. 1930 in relazione agli artt. 474 e 475 c.p.p. 1930, assumendo che l'assoluzione dal reato di falso ideologico perché il fatto non sussiste, precludeva il proscioglimento della medesima dal reato di truffa per amnistia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo con cui i ricorrenti SC, OL, LO, RA, ET e EL denunciano l'illegittimità delle intercettazione telefoniche, di cui si assume l'inutilizzabilità, per essere state effettuate in assenza di seri e concreti indizi di reato e senza che i decreti autorizzativi contenessero specifica motivazione, è destituito di fondamento.
Ai sensi dell'art. 226 ter c.p.p. 1930, l'obbligo di specifica indicazione degli indizi nel decreto di autorizzazione è soddisfatto quando il provvedimento del magistrato richiami la richiesta della polizia giudiziaria nella quale siano specificati gli elementi indizianti giustificativi del controllo dell'utenza telefonica. In tal caso la richiesta motivata diviene parte integrante del decreto autorizzativo perché viene incorporata nel provvedimento del magistrato, il quale, accogliendo la richiesta stessa, manifesta il suo convincimento sulla serietà e concretezza di quegli indizi (cfr. Cass.
4.3.1988 n. 8126); la durata delle intercettazioni legittimamente viene poi legittimamente prorogata quando perdurino le condizioni poste a base del decreto autorizzativo. Ciò essendo avvenuto nella specie, correttamente la Corte di merito ha ritenuto utilizzabili le effettuate intercettazioni telefoniche.
I ricorrenti SC, OL, LO e RA, contestano la sussistenza dei reati di falso materiale in atto pubblico per i quali è intervenuta condanna, denunciando, oltre all'illogicità della motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova, l'insussistenza dei reati in questione, in quanto i pretesi falsi materiali, riferendosi al voto attribuito sull'elaborato di taluno dei candidati ed ivi apposto, non concernerebbe l'atto nel quale si attesta il processo di formazione della volontà della Commissione giudicatrice, rappresentato dal relativo verbale, ma un documento, l'elaborato appunto, che neppure è atto derivativo dello stesso.
Conseguentemente, non riguardando il falso ne un atto, ne' un attestato sul contenuto di altro atto, ne' un certificato, si verserebbe nell'ipotesi di falso innocuo o inutile. Oltre a ciò si assume, comunque, l'insussistenza del falso perché l'asserita falsificazione del giudizio o del voto non sarebbe stata sottoscritta dalla Commissione di esame, per cui, mancando tale elemento essenziale, non si sarebbe verificata l'"editio falsi" in relazione ad un atto che, essendo inesistente per il diritto, non avrebbe valore di documento.
La tesi difensiva non ha pregio.
L'annotazione del voto sugli elaborati di una prova di esame da parte di una commissione esaminatrice costituisce di per sè una attestazione, (proveniente dai membri della commissione, nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni di esaminatori), del risultato della valutazione dell'elaborazione effettuata da soggetti a ciò legittimati;
tale attestazione non può essere qualificata come scrittura privata in quanto, essendo apposta da pubblici ufficiali per dare atto della attività da loro svolta, va qualificata come atto pubblico;
ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'annotazione del voto sull'elaborato venga cancellata o sostituita con quella di un voto diverso dopo l'apertura delle buste coi nomi, e cioè dopo la individuazione dei nominativi dei candidati che hanno redatto il lavoro, è configurabile il delitto di falso materiale in atto pubblico ai sensi dell'art. 476 c.p., essendosi verificata l'alterazione di atti ormai giuridicamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. V, 16.4.1991, Battista). Analogamente deve dirsi per il giudizio dell'elaborato espresso dalla Commissione esaminatrice, risolvendosi anch'esso in una attestazione della valutazione complessiva dell'elaborato effettuata collegialmente dai pubblici ufficiali che la compongono, a nulla rilevando la eventuale mancanza di sottoscrizione di qualche commissario, essendo sufficiente per la sussistenza di un atto pubblico in senso tecnico-giuridico, la possibilità di identificare in modo certo la persona o l'ente da cui l'atto proviene. Correttamente, pertanto, è stata ritenuta nella specie da parte della Corte di merito, sulla scorta della giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte espressamente richiamata, la sussistenza del reato di falso materiale in atto pubblico contestato agli imputati sopra indicati rispettivamente ai capi sub E), G) e T1) della rubrica. In merito ai singoli episodi di falso materiale addebitati agli imputati non sono ravvisabili nella decisione impugnata i denunciati vizi di illogicità della motivazione e di violazione dei criteri di valutazione della prova.
Il ricorrente SC, contesta, a questo proposito, l'affermazione della sua responsabilità, quale componente la commissione del concorso per l'abilitazione all'insegnamento di educazione fisica nelle scuole medie di 1^ grado ai fini dell'immissione in ruolo, in relazione alla falsificazione del voto e del giudizio del candidato GI LO, assumendo, in primo luogo, che per disposizione ministeriale tutti i candidati dovevano essere promossi e, in secondo luogo, che apoditticamente l'impugnata sentenza afferma che le correzioni in calce all'elaborato sono indice di alterazione dolosa perché il materiale telefonico consentirebbe di affermare che il tema era uno sfacelo, frase ripetuta due volte che, secondo il ricorrente, afferiva non all'elaborato del GI, bensì a quello del "figlio di IA ON, con la conseguenza che le correzioni apportate all'elaborato del GI non potevano essergli attribuite.
La lagnanza non ha pregio.
Il primo luogo deve rilevarsi che l'assunto, secondo cui i candidati all'abilitazione all'insegnamento di educazione fisica dovevano essere comunque promessi per disposizione ministeriale, anche se veridico, è ininfluente ai fini della sussistenza del reato di falso materiale in questione, atteso che il voto e il giudizio sull'elaborato assumevano pur sempre rilevanza nella formazione della graduatoria, di talché non è sicuramente prospettabile nella specie l'ipotesi del falso inutile o innocuo. In merito al candidato GI si rileva che l'elaborato a lui relativo risultava alterato sia nel giudizio originale, corretto con grafia diversa, dove la valutazione negativa era stata trasformata in positiva con l'addizione "in meglio" e con l'inserimento di opportuni incisi, e con la correzione del voto portato a 37/40. Prova della responsabilità dell'imputato SC in ordine a tale episodio di falso materiale viene tratta dalla Corte di merito dal contenuto di una conversazione telefonica intercettata nel corso della quale l'imputato informava il suo interlocutore di aver dovuto personalmente portare il voto, assai inferiore, a 37/40, aggiungendo inoltre che l'elaborato sarebbe stato uno sfacelo ed in relazione al quale egli aveva avrebbe agito giungendo ad attribuire il voto sopra indicato. Ciò posto, il giudice di appello ha offerto un adeguato e logico supporto motivazionale al proprio convincimento di responsabilità, indicando le fonti di prova su cui si basa. La diversa interpretazione che di tale telefonata vuol dare il ricorrente, tendente ad accreditare che essa si riferiva ad altro soggetto "figlio di CO ON, oltre che ad essere sprovvista di qualsiasi supporto probatorio, costituisce, comunque, un censura in punto di fatto non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrenti OL, LO e RA contestano l'affermazione di responsabilità in ordine all'episodio di falso materiale attinente alla candidata NU AO, e il OL e lo LO, inoltre, anche in relazione a quello concernente la candidata RI AO IA. In relazione a tali episodi i ricorrenti ripropongono tesi difensive già esaurientemente confutate dall'impugnata sentenza, ove si evidenzia come i voti attribuiti agli elaborati delle predette candidate risultino alterate ( 28/40 trasformato in 38/40 quello della NU e 29/40 in 39/40 quello della RI) e come la loro responsabilità risulti confermata dalle conversazioni telefoniche intercettate, da cui risulta, quanto alla NU, che se anche si fosse trattato di un errore iniziale, gli imputati avevano colto la palla al balzo e anziché correggere attraverso la relativa procedura il dato errato ( 38/40) avevano provveduto a correggere il dato vero ( 28/40) attribuendo alla candidata il voto maggiore, e cioè un voto diverso da quello effettivamente deliberato, agendo quindi nella consapevolezza di effettuare una falsa attestazione. Prive di pregio risultano pertanto le proteste di innocenza del OL, secondo cui egli si limitò a correggere il voto sull'elaborato in conformità a quello risultante sul verbale, in quanto costui ben era a conoscenza che effettuava la correzione di un dato vero e non di un dato errato, del pari prive di pregio sono le proteste di innocenza dello LO, la cui responsabilità, quale membro della commissione esaminatrice, non può essere esclusa dal fatto che la correzione del voto sia stata fatta materialmente dal OL, dovendo esso rispondere del falso quanto meno a titolo di concorso, nulla avendo eccepito in merito alla irregolarità commessa dal Presidente della commissione.
Comunque le responsabilità del OL, dello LO e del RA in ordine a tale episodio risultano confermate, come evidenziato in sentenza, dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate.
Altrettanto deve dirsi per l'episodio RI, dove la responsabilità del OL e dello LO risulta dimostrata dai giudice di appello sulla base delle conversazioni telefoniche intercettate, da cui emerge l'interessamento dei predetti a favore della detta candidata, il voto della quale sull'elaborato risulta trasformato dall'originario 29/40 in 39/40. Nè ad inficiare la logicità delle conclusioni del giudice di merito è sufficiente l'assunto dei ricorrenti secondo cui dalle telefonate emergeva soltanto un interessamento per gli orali, che dovevano essere sostenuti nei giorni successivi, ben potendo trarsi logico argomento dall'interessamento per gli orali per concludere che anche per gli scritti vi era stato analogo interessamento.
I ricorrenti SC, OL, LO, RA, ET, D'ER e EL lamentano, infine, la mancata piena assoluzione dai reati di truffa consumata e tentata loro rispettivamente ascritti. In particolare i ricorrenti SC, OL, LO, ET e EL assumono l'insussistenza del reato di truffa per mancanza dell'elemento costitutivo dal danno patrimoniale per l'Amministrazione. Quest'ultimo assunto difensivo è destituito di fondamento, in quanto l'alterazione della graduatoria, quale conseguenza degli artifizi e raggiri posti in essere dagli imputati, essendo pregiudizievole per altri candidati ingiustamente retrocessi o esclusi, ben può ritorcersi in danno della pubblica amministrazione, la quale, a salvaguardia dei diritti dei candidati retrocessi o esclusi, ben può essere tenuta ad annullare e ripetere il concorso, con evidenti conseguenze di carattere economico. In merito alla mancata assoluzione dei ricorrenti dal reato di truffa con formula liberatoria, occorre invece analizzare separatamente il reato di truffa consumata di cui al capo S2) e quello di truffa tentata di cui al capo Z2), nonché le singole posizioni dei ricorrenti.
Per quanto concerne il reato di truffa consumata, occorre rilevare che dal contesto del capo di imputazione risulta contestata, sotto il profilo degli artifizi e raggiri, l'attuazione dei reati di falso materiale o ideologico in atti pubblici specificati nelle singole imputazioni. Ciò comporta che essendo stati condannati OL, LO, RA e SC per il reati di falso materiale in atto pubblico, correttamente è stata applicata a costoro l'amnistia per il reato di truffa consumata, non avendo rilevanza, ai fini da una piena assoluzione da detto reato, l'assoluzione dal reato di falso ideologico, atteso che elemento costituivo della truffa consumata di cui al capo S2) era anche il falso materiale e non sussistevano, perciò le condizioni di cui all'art. 152, primo comma, c.p.p. 1930. Diversa, invece, è la situazione degli imputati ET, D'ER e EL in relazione al reato di truffa consumata suddetto, non risultando contestati a costoro episodi di falso materiale in atto pubblico e costituendo quindi gli artifizi e raggiri loro addebitati soltanto quegli episodi di falso ideologico in atto pubblico per i quali sono stati assolti per insussistenza del fatto;
del pari diversa è la situazione per ciò che concerne gli imputati OL, LO, D'ER e SC in relazione al reato di truffa tentata di cui al capo Z2), in ordine al quale gli artifizi e raggiri contestati sono specificamente individuati nella condotta descritta dal capo G1), imputazione concernente un episodio di tentativo di falso ideologico per il quale sono stati assolti per insussistenza del fatto. L'assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di falso ideologico fa infatti venir meno per costoro uno degli elementi costitutivi del reato di truffa, consumata e tentata, tanto più che detti reati erano intimamente legati da nesso teleologico, espressamente contestato sotto forma dell'aggravante di cui all'art.61 n. 2 c.p. Risultando perciò evidente che il fatto ascritto come truffa consumata o tentata non costituiva reato per mancanza di un elemento costitutivo del reato medesimo, il giudice di merito doveva trarne le conseguenze previste dall'art. 152, secondo comma, c.p.p. e prosciogliere gli imputati suddetti nel merito con la formula di rito e non procedere all'applicazione dell'amnistia. Non può infatti condividersi l'assunto dell'impugnata sentenza secondo cui il falso sarebbe stato dichiarato insussistente non in senso naturalistico, ma perché la condotta è stata ritenuta inidonea ad integrare il fatto reato, atteso che la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" viene pronunciata quando manca del tutto, o comunque non risulta provato, uno degli elementi oggettivi del reato e cioè l'azione, l'evento, il nesso di causalità.
Ciò posto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al proscioglimento per amnistia degli imputati ET, D'ER e EL dal reato di truffa consumata di cui al capo S2) della rubrica e degli imputati OL, LO, D'ER e SC dal reato di truffa tentata di cui al capo Z2) della rubrica, dovendo costoro essere assolti dai reati suddetti perché il fatto non costituisce reato. Devono rigettarsi nel resto i ricorsi di SC, OL e LO e deve rigettarsi "in toto" il ricorso del RA.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al proscioglimento per amnistia degli imputati ET, D'ER e EL dal reato di truffa consumata di cui al capo S2) della rubrica e degli imputati OL, LO, D'ER e SC dal reato di truffa tentata di cui al capo Z2) della rubrica, dovendo costoro essere assolti dai reati suddetti perché il fatto non costituisce reato. Rigetta nel resto i ricorsi di SC, OL, LO nonché il ricorso del RA. Condanna il RA al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 7 novembre 1997. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1997