Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
0 26 74/02 AULA B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 17927/1999 Dott. Paolino Presidente Dell'Anno 66 Lupi Fernando - Consigliere 66 Cron. 63PP 8 66 Luciano 66Vigolo Rep. 66 Federico Roselli 66 Pasquale Picone Relatore 66 Ud. 19.12.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SANPAOLO IMI SPA - già Istituto Bancario San Paolo di Torino SpA- in persona del procuratore speciale Franco Toso, elettivamente domiciliata in Roma, Lidia che be de unitamente Piazzale Clodio, n. 32, presso lo studio Ciabattini rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tosi con procura speciale conferita per atto Notaio Boggio di Torino del 6.10.99 (Rep. 79553); 5252 -ricorrente-
contro
PA CO, CI RG, IN TO, SO NA, ET RG e BI GI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Lucrezio Caro, n. 62, presso l'avv. Carlo de Vita, che li rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrenti- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n. 91 in data 22 giugno 1999 (R.G. 1301/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.12.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Tosi e de Vita;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elisabetta Maria Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Sanpaolo Imi SpA - già Istituto Bancario San Paolo di Torino SpA - domanda, con ricorso per due motivi, la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino, di rigetto dell'appello e conferma della decisione del Pretore della stessa sede, decisione che aveva accolto le domande di CO ER ed altri dipendenti cessati dal servizio, dirette all'accertamento dell'obbligo di mantenere operativa la polizza di assicurazione per il rimborso delle spese per malattia e infortunio. La società ricorrente, con lettera del 2 agosto 1996, aveva comunicato agli interessati che per il periodo successivo al 31 dicembre 1996 non avrebbe più dato corso alla polizza assicurativa sanitaria con oneri a suo carico, polizza che era stata garantita ai dipendenti della Crediop SpA, incorporata dall'allora Istituto San 2 Paolo in data 1° gennaio 1996. Ad avviso degli ex dipendenti, tutti cessati dal servizio prima dell'incorporazione, gli obblighi inerenti al trattamento di previdenza complementare comprendevano la garanzia della polizza, sicché la San Paolo Imi SpA non poteva sottrarsi all'adempimento. Il Tribunale ha giudicato fondata la tesi dei pensionati sulla base delle seguenti argomentazioni. a) Non era in questione la possibilità giuridica di modifiche peggiorative ad opera di un accordo collettivo sostitutivo di altro precedente, con effetti anche nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio prima delle modifiche stesse, in quanto il diritto alla polizza sanitaria non era derivato da un patto collettivo;
il diritto in questione, riconosciuto ai dipendenti dalla deliberazione del Comitato esecutivo della Crediop in data 26 luglio 1989, derivava piuttosto dal contratto individuale, nel quale si era inserito quale uso aziendale. b) Ma, anche nella prospettiva della parte appellante, secondo cui la deliberazione 26 luglio 1989 era stata adottata all'esito di trattative con i sindacati, gli eventuali accordi collettivi modificativi del precedente non potevano incidere sui diritti già sorti al momento della cessazione dal servizio. c) In ogni caso, non era intervenuto un accordo collettivo modificativo perché nel testo dell'accordo in data 7 febbraio 1996, era riportata la semplice dichiarazione dell'azienda di non voler dare ulteriore corso alla polizza dopo il 31 dicembre 1996, dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti sindacali e seguita dalla dicitura "le organizzazioni sindacali prendono atto della dichiarazione dell'azienda", con l'apposizione, sotto tale dicitura, delle sottoscrizioni dei rappresentanti dei lavoratori, sicché doveva escludersi che fosse stato concluso un accordo sul punto. 3 Al ricorso della società resistono con controricorso CO ER e gli altri litisconsorti. Il ricorso è stato ulteriormente precisato con memoria depositata ao sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Il primo motivo del ricorso denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo, costituito dall'individuazione della fonte dell'obbligazione relativa alla polizza. L'affermazione del Tribunale che la fonte era costituita da determinazione unilaterale del datore di lavoro, dando luogo ad un uso aziendale, a prescindere da ogni altra considerazione, richiedeva di accertare in cosa si fosse esattamente f concretato il comportamento reiterato: orbene, nessun dubbio che si era trattato dell'estensione del trattamento praticato ai lavoratori in servizio a quelli in quiescenza. L'indagine sul contenuto del comportamento aziendale sarebbe stata decisiva, perché avrebbe portato a concludere che l'obbligo era soltanto quello di praticare ai dipendenti cessati dal servizio lo stesso trattamento cui avevano diritto quelli in attività, sicché, in presenza di modifiche di quest'ultimo, non poteva restare immodificato il primo. In ogni caso, all'uso aziendale deve riconoscersi la stessa natura di un accordo collettivo aziendale, modificabile perciò ad opera di patti collettivi successivi;
ma, anche nella prospettiva dell'inserimento dell'uso nel contratto individuale, non può formarsi un uso aziendale nei riguardi di dipendenti cessati dal servizio, mancando propri il contratto individuale. Il secondo motivo di ricorso denuncia contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione dei canoni ermeneutici legali, con 4 . .. ... riguardo all'esistenza e alla validità dell'accordo sindacale modificativo del sistema di copertura assistenziale aziendale. Si sostiene che, una volta ritenuto che fonte del diritto alla polizza era un accordo collettivo, il Tribunale avrebbe dovuto adeguatamente considerare che era stato concluso in modo del tutto informale (intese prelimininari e delibera del comitato esecutivo), sicché informale era stato anche l'accordo successivo, la cui conclusione emergeva dalla semplice "presa d'atto" delle organizzazioni sindacali, nella presupposizione del nesso tra trattamento del personale in servizio e trattamento del personale non più in attività. In effetti, il Tribunale, in violazione dell'art. 1363, aveva trascurato di trarre gli elementi necessari per l'interpretazione dalla lettura delle pattuizioni concernenti i lavoratori in servizio;
illogicamente, non aveva attribuito il significato di accettazione alla presa d'atto, visto che le organizzazioni sindacali, titolari del potere di negoziare sul punto, se non fossero State d'accordo, avrebbero sicuramente espresso il loro dissenso, violando altresì l'art. 1367 c.c., con il negare qualsiasi effetto giuridico alle dichiarazioni delle parti. La Corte, esaminati unitariamente i due motivi per la stretta connessione tra le rispettive argomentazioni, giudica il ricorso inammissibile. Come si può agevolmente constatare, l'intero impianto argomentativo del ricorso assume a suo presupposto un elemento di fatto decisivo per la risoluzione della controversia: il diritto alla polizza sanitaria sarebbe stato garantito ai lavoratori cessati dal servizio per relationem al trattamento praticato ai dipendenti in attività. In altri termini, nascita, contenuto ed estinzione dell'obbligazione, sarebbero stati determinati con riferimento alle obbligazioni assunte dal datore di lavoro nei confronti del personale in servizio. 5 Su questo presupposto, infatti, sono basate tutte le critiche mosse alla sentenza impugnata: ammesso che si fosse formato un uso aziendale, la clausola che ne era risultata, individuale o collettiva che fosse, aveva ad oggetto l'obbligo di praticare lo stesso trattamento in vigore per i dipendenti in servizio. Di conseguenza, non era pertinente il richiamo dei limiti posti alla contrattazione collettiva quanto alla possibilità di incidere sopra diritti già acquisiti dai dipendenti cessati dal servizio;
ne risultata direttamente influenzato il procedimento interpretativo della dichiarazione della società e della presa d'atto dei sindacati, da considerare come quale mera ricognizione della naturale estensione ai pensionati della cessazione della copertura sanitaria per i dipendenti in servizio. Z Senonché, si è presenza di un elemento di fatto che non risulta, dal contesto della sentenza impugnata e, in particolare, dall'esposizione ivi contenuta di quelli che erano stati i motivi di appello, sottoposto al vaglio del giudice dell'appello: ciò deve dirsi non solo per il contenuto della clausola (individuale o collettiva) risalente alla deliberazione del comitato esecutivo Crediop, ma anche per l'avvenuta modifica del trattamento del personale in servizio con l'accordo 7 febbraio 1996. Ed infatti, si legge nella sentenza impugnata, che il ricorso in appello era stato fondato su tre ordini di ragioni: 1) non facendo parte la polizza sanitaria del trattamento pensionistico integrativo, non si poteva estenderle la regola di immodificabilità propria di questo;
2) la clausole collettive non possono mai originare diritti quesiti;
3) un nuovo accordo collettivo aveva modificato il precedente. Deve farsi, quindi, applicazione del principio di diritto secondo il quale, qualora una determinata questione che implichi un accertamento in fatto non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che 6 richiami tale questione in sede di legittimità denunciando sul punto il vizio di omessa motivazione, per evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non solo la già avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare la veridicità di tale asserzione. (cfr. da ultimo, Cass. 10 luglio 2001, n. 9336). Ne consegue l'inammissibilità della censura di omessa motivazione, non avendo la parte ricorrente ottemperato neppure al primo degli oneri indicati. I motivi di ricorso devono essere, dunque, valutati per quanto in essi residua a seguito dell'eliminazione dei profili che presuppongo la necessità di accertare che ai pensionati era stato promesso puramente e semplicemente di adeguare il loro trattamento a quello del personale in servizio. In questa prospettiva, vi è da considerare che la sentenza impugnata è sorretta da ben tre rationes decidendi, ciascuna avente piena autonomia: a) il diritto alla polizza discendeva dal contratto individuale e non poteva su di esso incidere un contratto collettivo;
b) i diritti acquisiti al patrimonio del dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche se di derivazione collettiva, non possono essere sottratti da contratti collettivi stipulati successivamente;
c) nella fattispecie, non era intervenuta alcuna pattuizione collettiva. Orbene di queste rationes decidendi risultano investite dalle critiche del ricorso, sia pure ridotte in conseguenza dei profili di inammissibilità di cui si è detto, esclusivamente la prima e la terza, non la seconda. Resta perciò escluso che possa procedersi all'esame della fondatezza delle censure, in applicazione del principio di diritto, pacifico nella giurisprudenza 7 della Corte (cfr., fra le più recenti, Cass. 28 agosto 1999, n. 9057), secondo il quale, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni, determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accertamento della fondatezza dei motivi di ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, restando, pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa. La parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, secondo la statuizione contenuta nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 9,30 e degli onorari liquidati in € 5.000,00. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Taper i cann Veilin. Mu umi Dell 8