Sentenza 11 gennaio 2002
Commentario • 1
- 1. Diritto di proprietà e funzione socialeSara Fabiani · https://www.diritto.it/ · 16 gennaio 2022
Indice: Storia e radici del diritto di proprietà; L'Italia e lo Stato sociale; Dottrina e giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla limitazione della proprietà privata in Italia; La funzione sociale del diritto di proprietà; Illegittimità del blocco degli sfratti; Conclusioni: dottrina, giurisprudenza costituzionale e legislatore; Volume consigliato Storia e radici del diritto di proprietà. Il diritto di proprietà è, da secoli, uno dei cardini fondamentali delle dichiarazioni dei diritti naturali dell'uomo. Le sue radici sono così antiche che è stato parte integrante dei diritti umani elencati nella Magna Carta che Re Giovanni d'Inghilterra fu costretto a firmare dai propri sudditi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPR0 03 18/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POL SAZIONE Oggetto Accertamento di SEZIONE TERZA CIVILE sottoscrizione di scrittura privata e azione ex art. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2932 c.c. R.G.N. 21712/98 Dott. Vittorio DUVA Presidente 1395/99 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Cron.571 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Consigliere Rep. 88 Dott. Giuliano LUCENTINI Ud. 13/06/01 MALZONE Rel. Consigliere Dott. Ennio ha pronunciato la seguente 3000 CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: LA IO, SS LI, SS 3231 AU, AR RENATA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato MOSCATI ENRICO, che li difende unitamente all'avvocato CIPOLLONE GABRIELE, giusta delega in atti;
- ricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSA
contro
UFFICIO COP LAGOTTO AIDA, PAGANIN ANGELINA;
Richiesta copia stur dai Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1.55 - intimati 11 GEN 2002 e sul 2° ricorso n° 01395/99 proposto da: IL CANCELL. elettivamente domiciliata in ROMA VIALE2001 LAGOTTO AIDA, 1313 AUGUSTO IMPERATORE 22, presso 10 studio dell'avvocato CUCCIA ANDREA, che la difende unitamente all'avvocato RIZZONI LYDIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LA IO, SS LI, SS AU, AR RENATA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato MOSCATI ENRICO, che li difende unitamente all'avvocato CIPOLLONE GABRIELE, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
PAGANIN ANGELINA;
- intimata - avverso la sentenzan. 1740/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione seconda civile, emessa 1'11/3/97, depositata il 31/10/97; RG.721/1993, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato ENRICO MOSCATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 il Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per i rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 1.2.1990 AG ID premesso che: 2 a) con scrittura privata del 29.2.1984 aveva acquistato da LA MA, LA NN, Pas- sarella ZI, IN IN e AN EN la quota di due terzi di un fondo pro-indiviso di proprie- tà degli stessi di complessivi ha 3.78,84, sito in fraz. Piano del Comune di Ariano Polesine, corrispon- dendo il relativo prezzo di L. 88.396.000 con gli asse- gni bancari di L. 43.776.000 L. 17.776.000 L. 12.230.000 e L. 12.230.000, oltre la caparra di L. 5.000.000, con un'eccedenza di L.
2.616.000 per imposte e tasse, e che la restante quota di un terzo era rima- sta in proprietà di EL LD;
b) contestualmente era stato redatto un con- tratto di affitto del medesimo fondo, al fine di esclu- dere il diritto di prelazione dei confinanti;
c) nella stessa data del 29.2.1984 era stato stipulato avanti al notaio TO l'atto di compraven- dita con cui LA MA, AN EN, LA, NN e LA ZI cedevano in proprietà ad essa acquirente la quota di due terzi di un altro fondo di complessivi ha 2,79,07 dichiarando di essere stati già soddisfatti del relativo prezzo. d) Inopinatamente gli stessi venditori l'avevano convenuta in giudizio avanti la Sezione Agra- ria del tribunale di Rovigo chiedendo la risoluzione 3 del contratto di affitto per morosità; tutto ciò premesso, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Rovigo i predetti venditori, chiedendo che, previo accertamento dell'autenticità della scrit- tura privata di vendita, si dichiarasse l'avvenuto tra- sferimento in suo favore della proprietà della quota di due terzi del fondo descritto nella scrittura privata medesima o, in subordine, che si emettesse in suo favo- re sentenza a norma dell'art. 2932 c.c. I convenuti, costituitisi in giudizio, sostenendo che la AG era inadempiente in ordine al contratto di vendita con scrittura privata, essendosi limitata al versamento della prima rata, e che le quietanze di pa- gamento esibite dalla controparte si riferivano al pa- gamento del prezzo della compravendita avvenuta per at- to notarile, istavano per il rigetto della domanda dell'attrice e per la risoluzione del contratto di ven- dita per scrittura privata. L'adito tribunale con sentenza 29.5.1992 rigettava la domanda attrice, ritenendo l'istante inadempiente in ordine al pagamento del prezzo stabilito nella scrittu- ra privata e considerando che gli assegni esibiti dalla stessa erano imputabili all'atto pubblico di acquisto, di cui era stato simulato il prezzo. Proponeva appello la AG e la Corte d'Appello 4 di Venezia con sentenza dell'11.3.1997 dichiarava l'autenticità della sottoscrizione della scrittura pri- vata 29.2.1984, dichiarava l'avvenuto trasferimento delle quote del fondo in favore della AG ID, or- dinando al Conservatore RR.II. di Chioggia di provvede- re alla relativa trascrizione;
condannava, quindi, gli appellati alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore dell'appellante. Ricorrono per la cassazione della decisione il Lan- dini, LA NN e ZI, la AN, esponendo due motivi. Resiste con controricorso la AG, e ricorre in via incidentale in base ad un solo motivo. I ricorrenti principali resistono al ricorso inci- dentale. I ricorrenti, principali e incidentale, depositano memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi devono essere riuniti perché attengono alla medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). I due motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente perché attengono, sotto diverso aspetto, alla medesima questione dell'effettivo paga- mento del prezzo della compravendita per atto notarile al momento della relativa stipula. 5 Con i1 primo motivo, deducendo violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si sostiene che la Corte di merito ha escluso la prova della simulazione del prezzo a mezzo di testi- moni о presunzioni, ponendosi in contrasto con quanto sostenuto in sede di legittimità e cioè che il prezzo realmente versato non incontra, tra alienante ed acqui- rente, i limiti dettati dall'art. 1417 C.C. in tema di simulazione, in quanto la pattuizione di dissimulare una parte del prezzo non può essere equiparata al con- tratto dissimulato, ma ha natura semplicemente integra- tiva e potrebbe risultare anche da una mera dichiara- zione unitalerale del compratore. Con il secondo motivo, deducendo contraddittorietà di motivazione su un punto deciso della controversia, si sostiene che la Corte di merito non ha dato adeguata risposta all'asserzione degli appellati secondo cui la quietanza liberatoria, fatta nel rogito dai venditori in favore dell'acquirente in merito al pagamento del prezzo, costituisce una pura e semplice clausola di stile, al fine di non aggravare l'acquirente delle ul- teriori spese di ipoteca legale. La doglianza, come espressa nei due suindicati mo- tivi, non trova conferma nella realtà processuale ri- portata nella sentenza impugnata. 6 Ed invero, la Corte di merito non si è limitata ad escludere che la simulazione relativa del prezzo possa essere provata con mezzi diversi dalla prova scritta, bensì ha ritenuto sussistente la prova che il prezzo della vendita di cui all'atto notarile era stato effet- tivamente pagato al momento della stipula del relativo atto, traendone elementi di conferma, innanzitutto, dalla quietanza liberatoria rilasciata con lo stesso atto dai venditori e, quindi, ha rilevato con congrua motivazione che gli assegni esibiti dall'acquirente non potevano che essere imputati al prezzo della vendita di cui alla scrittura privata, perché tutti successivi al medesimo atto pubblico di compravendita, di tal che l'asserzione dei ricorrenti, secondo cui l'espressione relativa al pagamento del prezzo contenuta nell'atto notarile di vendita sarebbe una pura clausola di stile, oltre che smentita in fatto, nemmeno aveva il conforto di un qualsiasi elemento di prova provenienti dalla controparte. Non miglior sorte subisce il ricorso incidentale della AG sulla questione attinente alla mancata pronuncia sulla richiesta di restituzione di somma avanzata dalla AG nei confronti del LA, dal momento che tale domanda devesi ritenere contenuta nel- la più ampia richiesta risarcitoria avanzata dalla La- 7 gotto sin dal primo momento е con ciò stesso ravvisan- dosi infondata la tesi dei suoi contraddittori della inammissibilità per la novità della domanda, e al tempo stesso, deve ritenersi infondata la doglianza di omessa pronuncia sul punto avanzata dalla AG con ricorso incidentale, avendo la Corte di merito con adeguata mo- 100T/29,11 1 20,66 tivazione disatteso la più ampia domanda risarcitoria proposta dalla stessa. TOT 149,77 Per le ragioni suesposte, i ricorsi vanno rigetta- ti. Ricorrono giusti motivi per ritenere le spese, di questo grado compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addì 13.6.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vittorio Bus line Ивколи IL CANCELLIERE C Gina Caseli Depositata in Cancelleria oggi, 11 1 1.02 IL CANCELLIERE C1 Agenzia delle Entrate Gina Casoli Ufficio di Roma 2 16.03 12 Iscritto a role 12/11 Art. 11. 8