Sentenza 17 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di violazioni edilizie, grava sul direttore dei lavori la responsabilità per la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o nelle disposizioni regolamentari locali, atteso che questi rientra tra i destinatari del precetto di cui all'art. 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. (fattispecie relativa alla mancata esposizione del cartello indicante gli estremi della concessione edilizia e degli altri elementi prescritti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2002, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Umberto PAPADIA Presidente
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Luigi PICCIALLI Consigliere
Dott. Carlo GRILLO Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AL, n. il 11.6.1969 ad Ancona, ivi res.te, rapp. e dif. Dott. Avv. Elvio Vitale, del foro di Roma e Maurizio FA del foro di Ancona;
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, sez. dist. Di Osimo, del9.11.2001;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Piccialli;
udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
Fatto e diritto
MA AL ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale, all'esito di giudizio di opposizione a decreto penale, è stato condannato alla pena di un milione di lire di ammenda, in quanto colpevole, nella sua qualità di direttore dei lavori, della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. a) L. 47-85, per la mancata esposizione sul cantiere edile del cartello indicante gli estremi della concessione edilizia e degli altri prescritti elementi;
fatto accertato il 9-4-1997. II ricorso è affidato a due motivi.
Il primo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e norme integrative, sotto due profili:
a) per aver ravvisato, pur a fronte di risultanze conclamanti l'avvenuta apposizione del cartello ed il successivo ordine telegrafico, impartito al proprietario, di ripristinarlo a seguito dell'avulsione da intemperie, gli estremi della colpa, in forza di un insussistente dovere di continua vigilanza;
b) per aver ritenuto la sussistenza del dovere di controllo da parte del direttore dei lavori, penalmente sanzionato dalla norma "'in bianco" di cui all'art. 20 lett. a) cit., pur in assenza di una specifica disposizione di legge imponente lo stesso, in violazione dunque del principio di "tassatività" dettato dall'art. 25 Cost. II secondo motivo lamenta "violazione delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, manifesta illogicità della motivazione etc..", per avere il giudice di merito omesso di dichiarare estinto il reato, previo travisamento delle dichiarazioni del difensore, peraltro privo di mandato speciale al riguardo, ed applicando indebitamente i principi dettati da una pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 275-90),valevoli solo nell'ambito della normativa processuale previgente all'attuale codice di rito, ritenendo che vi fosse stata rinuncia alla maturata prescrizione della contravvenzione, laddove la difesa si era solo opposta alla declaratoria predibattimentale estintiva, in funzione della prioritaria richiesta di assoluzione piena nel merito. Il primo motivo d'impugnazione non è meritevole di accoglimento, considerato che, sotto il primo dei dedotti profili, si risolve nell'inammissibile censura in fatto avverso la decisione di merito, che ha ritenuto non provata la tesi dell'avulsione accidentale del cartello e, solo dubitativamente, ha valutato la circostanza dell'invito telegrafico al ripristino, ritenendola insufficiente a scagionare il direttore dei lavori, sul rilievo che la negligenza del medesimo si sarebbe già manifestata in precedenza, con conseguente intempestività del rimedio alla carenza, comunque rilevata dai verbalizzanti carabinieri.
Infondato è anche il secondo profilo, considerato che ai sensi dell'art. 6 co. 1 della I. 47-85 il direttore dei lavori, unitamente agli altri destinatari del precetto in bianco (il titolare della concessione, il committente, il costrutti) risponde penalmente, ai sensi dell'art. 20 lett. a), del rispetto delle prescrizioni ella concessione e delle relative modalità esecutive, tra le quali rientra, ove previsto nell'atto amministrativo o nelle disposizioni regolamentari locali (come nella specie non si contesta) l'obbligo di esposizione del cartello in questione (v., per tutte, S.U. penali 14-7-92 n. 7978). Fondato, per quanto di ragione, è invece il secondo motivo di ricorso.
Deve, anzitutto ed in linea di principio, precisarsi che non vi è alcuna ragione per ritenere limitata alla vigenza del precedente codice di procedura penale la dichiarazione d'incostituzionalità parziale di cui alla sentenza 31-5-1990 n. 275, attenendo la pronuncia alla disposizione sostanziale di cui all'art. 157 del codice penale (nella parte in cui non consentiva all'imputato di rinunciare ad avvalersi della causa estintiva già verificatasi) e ben attagliandosi i relativi principi anche all'odierna normativa processuale, nell'ambito della quale l'art. 129 c.p.p., non diversamente dall'art. 152 del previgente, impone al giudice la prioritaria declaratoria estintiva, salvi i casi di prevalente evidenza di una più radicale causa di assoluzione nel merito. Tuttavia nel caso di specie, come si rileva dall'esame degli atti del giudizio di merito (reso necessario dalla natura della censura), non risulta che vi sia stata un'effettiva e, comunque, valida rinuncia.
Dal verbale di dibattimento emerge, in primo luogo, che il difensore del contumace imputato, opponente a decreto penale per le sopra esposte ragioni di merito, a fronte del preliminare rilievo di ufficio della prescrizione del reato, dichiarò genericamente di "opporsi" alla declaratoria in limine iudici, senza tuttavia formulare alcuna espressa rinuncia, per conto del suo rappresentato, ad avvalersi della causa estintiva. Tale dichiarazione tendeva, evidentemente, a ribadire le ragioni del l'opposizione, al fine di conseguire una pronuncia assolutoria nel merito, ai sensi dell'art. 129 co 2 c.p.p; coerenti a tale impostazione difensiva risultano le conclusioni poi rassegnate, invocanti l'assoluzione "per non aver commesso il fatto" ed "in subordine n.d.p. per prescrizione". Quel difensore, peraltro, contrariamente a quanto opinato dal giudice di merito, non aveva alcun potere di rinunciare alla prescrizione, atto dispositivo di particolare impegno sostanziale e processuale, necessitante o di una espressa diretta manifestazione di volontà dell'imputato o di uno specifico mandato ad hoc;
e questo non poteva desumersi dal contenuto dei mandati difensivi in atti, in particolare: a) da quello, palesemente generico, in data 1-12-98, conferente i poteri "di svolgere ogni attività professionale per la tutela dei propri interessi "nonché" tutte le indagini difensive ex art. 38 n.a c.p.p al fine di acquisire prove ed elaborare la migliore linea difensiva"; b) dal successivo, in data 10-4-2001, prevedente tra l'altro la nomina a "procuratore speciale al fine di proporre ex art 141 richieste o dichiarazioni orali nel procedimento. "Palesemente erronea, pertanto, è l'argomentazione contenuta nella sentenza impugnata, che dal secondo di tali mandati difensivi ha ritenuto di poter desumere il conferimento della facoltà di rinunciare alla prescrizione del reato, considerata la natura di atto abdicativo della relativa manifestazione di volontà, insuscettibile di essere ricompresa nell'ambito delle "richieste", vale a dire nelle istanze, atti d'impulso processuali, o "dichiarazioni orali", queste ultime costituenti manifestazioni di scienza, positive o negative, rese per conto del rappresentato, senza tuttavia disporre anche dei relativi diritti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché estinto il reato ascritto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2002.
DEPOSITATA INCANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 2003 .