Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula B RE P UB B L I CA I TALIANA nome Popolo Italiand0 202 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Presidente R.G. 15892/99Dott. Vincenzo Trezza "1 Mario Putaturo Donati V. Consigliere " Natale Capitanio " Rep. " Cron.6382 " Giovanni Amoroso " Ud. 14/12/2001 " Camilla Di Iasi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da TESORO, in persona del Ministro pro- MINISTERO DEL tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,via dei Portoghesi n.12,è per legge domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
CA, elett.dom.in Roma, via Francesco De Sanctis EMILIA n.4, presso lo studio dell'avv. Giampaolo Petti che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
5005 CONTRORICORRE NTE 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Verbania in data 15 aprile 1999, n.102 (R.G.N.667/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14/12/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo, assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EM ND proponeva appello avverso la sentenza del 18 agosto 1998 con cui il Pretore del lavoro di Verbania le aveva negato il diritto alla pensione di invalidità per non essere la stessa invalida al 100%.Con sentenza del 16 aprile 1999 il Tribunale locale, in riforma della decisione impugnata, accertava che la ND era invalida al 100% condannando il Ministero del pensionistico con gli Tesoro ad erogare il trattamento e, sulle somme d'anno in anno arretrati, oltre rivalutazione rivalutate, gli interessi legali. Il Ministero del Tesoro ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi cui ha resistito l'assicurata con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi, denunciandosi violazione e/o falsa dell'art.12 della legge n. 118 del 1971 nonché applicazione motivazione omessa su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360, nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza 2 per non avere rilevato che, in materia di invalidità civile,l'Amministrazione del Tesoro,giusta quanto eccepito in sede di comparsa di costituzione di primo grado,era carente di potere alcuno in ordine alla erogazione dei benefici economici, quali la pensione о l'assegno di invalidità, rispetto ai quali era dell'Interno. In altri termini, lacompetente l'Amministrazione legittimazione passiva non poteva che essere circoscritta al solo accertamento dello stato invalidante. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno accolti perché fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a Sezioni Unite, in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art.130 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art.11 della legge 24 dicembre 1993,n.537 e degli artt. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994, n.698, comporta che l'interessato, dopo avere procedimento amministrativo diinutilmente esperito il accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in 3 所 causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore о il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione,in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art.11 della legge delega n.537 del 1993 e peraltro contrastante con le di tale disposizione, renderebbefinalità di semplificazione eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art.24 Cost.,e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art.38 Cost. (Cass., S.U.,3 agosto 2000, n.529; Cass., 12 luglio 2000, n.483). Siffatti principi sono stati violati dal Tribunale che, nel condannare il Ministero del Tesoro al trattamento pensionistico,previo accertamento della invalidità della ND, non ha tenuto conto, da un lato, della domanda con cui l'assicurata non si era limitata a chiedere la declaratoria del requisito sanitario ma aveva anche insistito per la condanna di esso Ministero all'attribuzione della prestazione pecuniaria legittimazione e, dall'altro, della eccezione di carenza di dal Ministeropassiva, tempestivamente e ritualmente proposta convenuto nella memoria di costituzione in primo grado. Vanno invece considerati assorbiti i motivi terzo,quarto, quinto e sesto riguardanti questioni logicamente All subordinate come la sussistenza degli altri presupposti per la fruizione della pensione di invalidità e per il cumulo della rivalutazione e degli interessi. Vanno perciò accolti il primo e il secondo motivo del CA sono necessari ricorso, assorbiti tutti gli altri. Poiché non ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, ai sensi del primo comma dell'art.384 c.p.c., decide la causa nel merito, rigettando la domanda di EM ND per difetto di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro. Nulla per le spese dell'intero giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo e secondo motivo, assorbiti tutti gli altri;
cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di EM ND;
nulla per le spese per l'intero giudizio. Roma, 14 dicembre 2001 Il Consigliere est. Il Presidente Juiceure Trav м е 23 FEB. 20 ELPle 5