Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/2001, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN POPOLO ITALIA02 0 1 8 /0 1 LA CORTE SUP Oggetto integrita contraddittivo SEZIONE SECONDA CIVILE uilerabilia in rede di legittimite question umore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente - R.G.N. 19883/98 Cron.4254 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 632 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud.27/10/00 Dott. Francesco PA FIORE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 6000 il 13 FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL CA MO IA, RI OR, elettivamente domiciliati in ROMA LARGO TRIONFALE 7, LIRE 1500 CANCELLER presso lo studio dell'avvocato MANNUCCI LUIGI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti 0975546 contro 0975547 COND. VIA CAIO CANULEIO 121, ROMA, in persona del suo 0975521 Amministratore pro tempore Sig. Domenico MO, 0975522 elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNA GRECIA 84, difeso dall'avvocato PINTO ANGELO, giusta delega in 2000 atti;
1757 controricorrente -1- nonchè
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OR LO, elettivamente domiciliato in ROMA UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva VIA MAGNA GRECIA 84, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. PiMFS per diritti L. 42000 B l42.00045B P³ PINTO ANGELO, che lo difende, giusta delega in atti;
30 M G 2001. IT controricorrente IL CA F avverso la sentenza n. 323/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco PA FIORE;
udito l'Avvocato Luigi MANNUCCI, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLERIA LIRE 10000 €0,52 L.1000 CANCELLERIA CANCELLE 174734. 506260 AX174733 AX174792 AY506251 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4 giugno 1994, il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte dagli attori TT TT e PA MO nei confronti del convenuto Condominio di via C. Canuleio n. 121, in Roma, disconoscendo l'assunto loro diritto di installazione di canne fumarie sui muri perimetrali dell'edificio e condannandoli alla rimozione della canna fumaria, collocata lungo le pareti della chiostrina condominiale. Osservava il Tribunale che l'art. 5 del regolamento condominiale di natura contrattuale faceva divieto di modificare le cose comuni, e che la violazione di tale precetto comportava l'obbligo della ridu- zione in pristino, oltre al risarcimento del danno. Rilevava, altresì, che la canna fumaria degli attori realizzava una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, essendo stata collocata a stretto contatto dei balconi degli appartamenti di più condòmini ed essendo in grado di raggiungere temperature, così come evidenziato daielevate rilievi della disposta consulenza tecnica d'ufficio. TT TT e PA MO interponevano gravame, cui resisteva sia il Condominio di via C. 3 Canuleio e sia il condòmino CA EN, intervenuto volontariamente nel giudizio di primo grado. Con sentenza pubblicata il 4 febbraio 1998, la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame. Per la cassazione di tale sentenza, AM MO e TT TT hanno proposto ricorso in forza di tre motivi, illustrati anche con successiva memoria. Il Condominio di via C. Canuleio n. 121 e CA EN hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, rubricato "per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., ovvero per l'erronea interpretazione dell'articolo 1138 c.c. in combina- to disposto con l'articolo 1102 c.c., del quale si س ل ا م è sostenuto sia in primo grado che in sede di appello l'assoluta derogabilità", i ricorrenti sollevano questione sulla validità ed efficacia della clausola, di cui all'art. 5 del regolamento condominiale di natura contrattuale, che assumono appunto invalida ed inefficace per essere priva della dovuta specificità e concretezza quanto alle vietate, peraltro modificazioni ed innovazioni 4 rimettendo all'assemblea condominiale la possibili- tà di autorizzarle, con conseguenti e non giustifi- cate disparità di trattamento. Precisano i ricorrenti che la derogabilità pattizia delle possibilità d'uso della cosa comune, previste dall'art. 1102 C.C., richiede nell'atto negoziale di deroga l'indicazione specifica e concreta delle limitazioni poste a quelle possibilità, non essendo sufficiente una mera e generica indicazione al riguardo, così come espressa nella citata clausola del regolamento condominiale. Sottolineano, peraltro, che la sentenza impugnata difetta di motivazione in quanto, nell'interpretare l'art. 5 del regolamento condomi- niale contrattuale (...), richiedente il consenso preventivo dell'assemblea condominiale per qualsia- si opera compiuta dai singoli condomini (...), non aveva preso in esame l'ipotesi, prospettata dal condominio, che (...) prevedendo l'obbligo del ripristino dello stato di fatto come sanzione per l'esecuzione delle modifiche in difetto di autoriz- zazione, stabilisse il principio senza il dell'immodificabilità del fabbricato (Cass. civ., I I sez., consenso dell'assemblea 21.5.97, n. 4509).." • 5 Con il secondo motivo, rubricato "per la omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo 360, n. della controversia, ai sensi dell'art. c.p.c., ovvero per aver corredato il rigetto dell'appello con una motivazione sommaria, apparen- te, fittizia e generica, in quanto al di là delle enunciazioni formali, non sembra possibile rilevare valida motivazione. Inoltre, per aver fondato una la decisione su motivazioni implicite, ricavabili da decisioni prese su altro punto e/o fattori esterni al giudizio e non acclarati", i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia motivato il rigetto del gravame con argomentazioni per lo più rilevate dal giudizio di primo grado, peraltro valutate sommariamente. In particolare, contestano alla Corte di merito di aver ritenuto che l'installazione della canna fumaria in questione configuri una modificazione pregiudizievole della cosa comune, per di più all'estetica del muro perimetrale dell'edificio, nonché alla sicurezza ed all'igiene dei luoghi e dei condòmini, quando invece tale non è perché installata a regola d'arte, nel rispetto delle di una chiostrina norme in vigore, all'interno alcun pericolo per priva di veduta esterna, senza 6 persone o cose, e previo rilascio di nulla osta da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza ed igiene. Sottolineano, infine, che il divieto di installa- zione della canna fumaria in oggetto comporterebbe l'impossibilità di utilizzare i locali serviti da tale condotto di scarico quale luogo di esercizio d'attività commerciale di ristorazione, nient'affatto vietata dal regolamento condominiale. Con il terzo motivo, rubricato "per la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 102 t c.p.c., ovvero per la mancata integrazione dei litisconsorti necessari pretermessi", i ricorrenti sarebbe dovuto procedere denunciano che si all'integrazione del contraddittorio nei confronti sia di CA US, proprietaria della canna fumaria in questione ed unica conduttrice dei locali e dell'attività di birreria-pizzeria servita da tale condotto di scarico, e sia di RO MO, LE MO, MO, IN PE IN, MI A- IN MO, SE e RU FO, titolari di diritti reali su quei locali. Producono documentazione in merito e precisano che le anzidette persone, per le qualità esposte e per + l'oggetto del giudizio, dovevano essere considerate litisconsorti necessari. I motivi tutti vanno disattesi. Ed invero, quanto al terzo motivo, da esaminarsi prioritariamente, va osservato che il presupposto e gli elementi di fatto, dedotti a fondamento della questione di non integrità del contraddittorio, sollevata per la prima volta in questa sede di legittimità, non trovano alcuna emergenza (neppure prospettata in ricorso) negli atti del processo di merito, per l'appunto introdotto nei confronti del Condominio di via C. Canuleio dai ricorrenti TT TT e PA MO, quale usufruttuaria dei locali in questione la prima e quale gestore del connesso esercizio commerciale il secondo. Per consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, infatti, la non integrità del contradditto- rio è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e, quindi, anche nel giudizio di legittimità, così che in tale sede la relativa eccezione può essere proposta per la prima volta, ma soltanto nel caso in cui il presupposto e gli posti а fondamento elementi di fatto, emergano con ogni evidenza dagli dell'eccezione, لا atti del processo di merito, senza necessità di nuove prove e svolgimento di ulteriori attività, non consentite in sede di legittimità (v. ex plurimis sent. n. 2610/99, n. 7083/95, n. 3741/90, n. 5900/87 e n. 3416/80). Quanto al primo motivo, va osservato che i ricor- renti formalmente denunciano la violazione о falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1102 e 1138 c.C.), ma sostanzialmente censurano la ritenuta (nella sentenza impugnata) validità ed efficacia della citata clausola del regolamento condominiale contrattuale (art. 5), così prospettando una questione affatto nuova, come tale inammissibile in sede di legittimità: una questione, appunto, che non formò oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, per quanto i motivi di gravame e le richieste delle parti non investivano la validi- tà e l'efficacia di quella clausola, coinvolgendo interpretazione della invece un problema di mera stessa. E la prospettazione di vizio di motivazione quanto all'interpretazione di tale clausola, che pure viene espressa nel corpo del motivo in esame, prospettazione nient'affatto apprezzabile per aver mancato ricorrenti di indicare specifiche e १ puntuali ragioni dell'assunta deficienza di motiva- zione della sentenza impugnata, tali non presentan- dosi quelle esposte, che si sostanziano nel mero e (peraltro) incompiuto richiamo di una valutazione espressa dalla Corte di Cassazione in precedente giudizio tra altre parti, nel quale -diversamente dal caso di specie- la censura di difetto di motivazione sull'interpretazione della clausola di regolamento condominiale contrattuale investiva la disconosciuta attribuzione alla stessa clausola della finalità di fissare per i condòmini obblighi e limitazioni ulteriori rispetto a quelli di legge (v. sent. n. 4509/97). Quanto al secondo motivo, va osservato che le innanzi riportate doglianze (non relative ed specificamente l'autonoma ragione di coinvolgenti raffigurata dal pattuito e violato decisione, divieto di modificazioni delle cose comuni senza il sipreventivo consenso dell'assemblea condominiale) risolvono, al di là della formale prospettazione come vizi di motivazione, in una sostanziale richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova scelta e valutazione dei materiali probatori acquisiti, diversa da quella che la Corte di merito ha operato nell'esercizio го della discrezionalità a lei riservata, e, quindi, risultano irriducibili al paradigma di alcuno dei motivi per cui è ammesso il ricorso per cassazione. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono a carico solidale dei ricorrenti e vengono liquidate in favore delle controparti come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti AM MO e TT TT a pagare ai controricorrenti Condominio di via C. Canuleio n. 121, in Roma, e CA EN le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 132.400, oltre complessive lire 3.000.000 per onorari., Il cons.jest. Il presidente lucel IL CANCEVERE C1 FranceFrance Catania 60000 13 FEB. 2001 Roma 310000 IL CA RE C1 CHO DELLE - 4 APR. 2001 16.183 D al n. ELLE ire tooco D O I C I F F zari RACCIONING) U