Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2011, n. 22313
CASS
Sentenza 15 febbraio 2011

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, presieduta dal Dott. Alfredo Teresi, il 15 febbraio 2011. Le parti coinvolte nel procedimento sono il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani e diversi indagati, accusati di frode in commercio e di violazioni amministrative relative all'etichettatura di prodotti alimentari. Il PM ha richiesto l'annullamento dell'ordinanza del GIP che aveva disposto la restituzione dei prodotti sequestrati, sostenendo che le etichette riportassero informazioni false sulla provenienza, configurando così un reato di frode. D'altra parte, la difesa ha eccepito che le violazioni contestate non integrassero un reato penale, ma solo un illecito amministrativo.

La Corte ha accolto il ricorso del PM, sottolineando che le disposizioni del D.Lgs. n. 109 del 1992, anche dopo le modifiche, si pongono in concorso con il delitto di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p. La Corte ha argomentato che le false indicazioni di provenienza, anche se destinate a commercianti e non al consumatore finale, possono comunque ingannare e ledere la correttezza commerciale. Pertanto, l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Trani per un nuovo esame, evidenziando la necessità di valutare il "fumus" di atti diretti a un esercizio sleale del commercio.

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Massime1

Integra il tentativo di frode in commercio la detenzione, presso il magazzino di prodotti finiti dell'impresa di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza, destinati non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui il prodotto alimentare risultava confezionato in uno stabilimento diverso da quello indicato sulle etichette, ha escluso la sussistenza del rapporto di specialità tra il delitto di cui all'art. 515 cod. pen. e la fattispecie, sanzionata amministrativamente, di cui all'art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109).

Commentario1

  • 1La conservazione di lattine d’olio d’oliva in magazzino destinate alla vendita con etichettatura diversa rispetto all’effettiva provenienza della merce, integra il…
    Liso Stefano · https://www.diritto.it/ · 12 gennaio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2011, n. 22313
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22313
Data del deposito : 15 febbraio 2011

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