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Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2023, n. 49997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49997 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ON RO nato a [...] il [...] SILICATO CO nato a [...] il [...] IO AT nato a [...] il [...] SS AS nato a [...] il [...] EC AT nato a [...] il [...] VA AN nato a [...] il [...] IO SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore di IO AT, Avv. GIORGIO ASSENZA, il quale ha chiesto di voler preliminarmente dichiarare la sopravvenuta improcedibilità dei reati contestati ai capi b) e c) della rubrica per mancanza di querela;
Udito l'Avv. FRANCESCO MARIA MARCHESE, difensore di SS AS, e in sostituzione dei difensori degli altri ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49997 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 21 giugno 2022, accoglieva il motivo di appello relativo alla continuazione tra tutti i reati e rideterminava la pena alla quale erano stati condannati GO SA, IL ER, LA TO, RA MO, MU TO, VA Santo e LA AL;
era stato contestato agli imputati il reato di cui al capo a), relativo ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti ai danni di sportelli bancomat mediante danneggiamento degli edifici presso i quali erano collocati gli apparecchi (per il quale era stato assolto il solo VA e condannati gli altri imputati); GO SA, IL ER, LA TO e PU SA erano stati ritenuti responsabili del reato di cui al capo b), relativo ad una tentata rapina (riqualificato in primo grado in tentato furto pluriaggravato); LA TO, IL ER e VA Santo del furto aggravato di cui al capo c); RA MO, IL ER, LA AL e LA TO della tentata rapina di cui al capo d); MU TO di tentato furto aggravato (capo e) e ricettazione (capo f). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di GO SA e LA AL, lamentando l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. relativa alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 cod. pen., non essendo stato possibile evincere la stabile collaborazione degli imputati finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati fine, sembrando piuttosto verosimile che entrambi avessero partecipato rispettivamente al solo reato di cui al capo b) e oi quello di cui al capo d) che, tuttavia, doveva essere diversamente riqualificato, e quindi ai sensi dell'art. 110 cod. pen.; le intercettazioni citate dai giudici di merito non erano idonee a fornire la prova del reato contestato per cui non appariva oltre ogni ragionevole dubbio provata la partecipazione stabile alla asserita consorteria criminale da parte degli imputati. 1.2 Il difensore lamenta la mancata riqualificazione dei fatti di cui al capo d) in tentato furto, visto che la vicenda che vedeva coinvolto LA AL non era dissimile da quella che aveva coinvolto GO per il reato di cui al capo b), riqualificato in tentato furto;
mai avrebbe LA potuto ritenere che chi era alla guida avrebbe cercato di scappare attraverso pericolose manovre con l'autovettura, qualora si fosse verificata la presenza delle forze dell'ordine sul posto del delitto, come poi successo: la circostanza che tutti gli imputati fossero ben organizzati anche con strumenti potenzialmente idonei all'offesa della persona non poteva assurgere a prova della consapevolezza da parte di LA che • 2 qualcuno degli altri soggetti agenti avrebbe potuto porre in essere comportamenti lesivi nei confronti degli agenti al fine dì garantirsi l'immunità. 1.3 Il difensore lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva per entrambi gli imputati e la concessione delle attenuanti generiche alla massima estensione per GO. 2. Propone ricorso il difensore di IL ER. 2.1 Il difensore eccepisce l'errata applicazione degli artt. 56 e 628 cod. pen. per avere la Corte di appello qualificato la condotta posta in essere dall'imputato come reato di tentata rapina impropria, nonostante la violenza non potesse ritenersi funzionale alla impunità per il tentato furto, posto che la condotta dell'imputato era rimasta nell'alveo degli atti preparatori: era indubbio che l'attività degli imputati era stata interrotta ancor prima che potesse cominciare la fase esecutiva del reato progettato, benché fosse certamente chiara la loro intenzione criminosa in quanto, essendo ancora gli imputati in fase di sopralluogo del territorio, non poteva escludersi che fossero nella possibilità di voler desistere dall'azione criminosa;
la violenta e improvvisata fuga degli imputati era dovuta in quanto si trovavano su una autovettura oggetto di furto e non poteva essere correlata ad un tentativo di furto al bancomat che di fatto non vi era mai stato. 3. Propone ricorso il difensore di LA TO. 3.1.11 difensore denuncia, in relazione al reato di cui al capo d) della rubrica, l'assoluta mancanza di motivazione conseguente all'omessa valutazione ed al travisamento di prova decisiva, e cioè della relazione di servizio dell'agente di polizia, da cui st rilevava che il poliziotto non si era fermato sulla parte posteriore della vettura per cui, innestando la retromarcia, l'autista non aveva avuto alcuna intenzione di travolgere l'agente, quanto piuttosto soltanto di guadagnare la fuga;
non vi era poi alcuna traccia di uno speronamento all'autovettura . di servizio, per cui era errata la contestazione di tentata rapina impropria. 3.2 Il difensore presentava poi memoria con la quale, alla luce della sopravvenuta disciplina legislativa sulla procedibilità del reato di furto, chiedeva di voler preliminarmente dichiarare la sopravvenuta improcedibilità dei reati contestati ai capi b) e c) della rubrica per mancanza di querela quale necessaria condizione di procedibilità, con tutte le conseguenti determinazioni del caso in punto di ricalcolo della pena finale. 4. Propone ricorso il difensore di RA MO. vIr\N- 3 4.1 Il difensore eccepisce l'errata ed illegittima applicazione di legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione ad associazione a delinquere, visto che il ricorrente (ne dava atto la stessa Corte di appello) era intervenuto una sola volta per sostituire il fratello, che si era reso indisponibile, era imputato soltanto del reato di cui al capo d), e non compariva in nessuna delle intercettazioni che avevano preceduto l'unica volta che era comparso nel procedimento. 4.2 Il difensore contesta la sussistenza del tentativo del reato di cui al capo d), in quanto la condotta tesa alla sottrazione della cosa non era neanche iniziata;
ne discendeva la non punibilità per il fatto ascritto in mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. 4.3 Il difensore lamenta il mancato riconoscimento della diminuente di cui al secondo comma dell'art. 116 cod. pen. negata in quanto il ricorrente, in una conversazione precedente ai fatti, in cui nessuno ipotizzava ciò che sarebbe potuto accadere, avrebbe acconsentito alla scelta del guidatore;
era chiaro che si era magnificata la capacità di condurre con sicurezza il veicolo da parte del guidatore, non certo la spregiudicatezza e capacità di investire un poliziotto. 5. Propongono ricorso per cassazione i difensori di MU TO. 5.1 I difensori eccepiscono vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ex art. 416 cod. pen., non essendo stata raggiunta la prova dell'inserimento di MU nella compagine associativa;
in particolare, le conversazioni intercettate risultavano travisate e parcellizzate;
vi era carenza di qualsiasi prova del contributo di MU alla associazione e mancava la dimostrazione di un ruolo dinamico e funzionale allo scopo della stessa;
la condotta che eventualmente poteva emergere era quella dell'accordo di commettere reati nell'ipotesi di cui all'art. 110 cod. pen. 5.2 I difensori lamentano l'insufficienza della prova relativamente ai reati di furto aggravato e ricettazione, visto che il coinvolgimento di MU era ancorato al racconto dello stesso a due supposti sodali, narrazione generica riguardo al tempo, al luogo e ai partecipanti del tentato furto;
la Corte di appello aveva riferito di ipotetici controlli svolti dalla polizia, che in realtà non era mai intervenuta, e ad un ipotetico colpo di pistola;
i particolari che secondo la Corte di appello MU aveva riferito erano assolutamente dissonanti rispetto al materiale in atti;
inoltre, in merito alla ricettazione contestata la Corte di appello non aveva motivato ritenendone automaticamente la sussistenza anche sotto il profilo soggettivo. 4 ,J, ) I f'\.` 5.3 I difensori lamentano l'errata applicazione della recidiva reiterata e l'errata valutazione dei precedenti penali in assenza di una loro valutazione circa l'effettiva maggiore responsabilità e pericolosità sociale dell'imputato: dal certificato del casellario giudiziale si evinceva che MU non era mai stato dichiarato recidivo e tutti i fatti risalivano al febbraio 2013, per cui era illegittimo l'aumento di 2/3 della pena. 5.4 I difensori eccepiscono il vizio di motivazione in ordine alla negazione delle attenuanti generiche e la violazione di legge in relazione all'art.133 cod. pen. 5.5 I difensori lamentano la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e la mancata motivazione sugli aumenti di pena. 6. I medesimi difensori propongono ricorso anche nell'interesse di VA Santo. 6.1 I difensori lamentano la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in merito all'iter argomentativo relativo alla attribuibilità del reato di cui al capo c) all'imputato e non ad altri e l'errata applicazione della legge penale per insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio sulla partecipazione al reato dell'imputato: i partecipanti all'associazione avevano già avuto modo di manifestare numerosi dubbi e lamentele sul conto di VA (che era stato assolto dal reato associativo) ancora prima del colpo del 3 gennaio 2018, ragion per cui era inverosimile che lo stesso vi avesse potuto partecipare fattivamente;
inoltre, non vi era alcun riscontro effettivo della presenza di VA sui luoghi dell'accaduto, partecipazione ritenuta dal primo giudice sulla base di una ricostruzione poi smentita Dalla Corte di appello. Era evidente -proseguono i difensori- che in relazione a tutta la ricostruzione formulata dall'accusa e recepita nelle sentenze gravate vi erano una serie di dubbi assolutamente plausibili ai quali la sentenza impugnata non dava alcuna risposta e l'affermazione "vieni lì" rivolta da LA a VA era insufficiente a provare la partecipazione di quest'ultimo al fatto. 6.2 I difensori lamentano motivazione contraddittoria e violazione di legge in merito al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 6.3 I difensori eccepiscono il vizio di motivazione in ordine alla negazione delle attenuanti generiche e la violazione di legge in relazione all'ari 133 cod. pen. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di GO SA e LA AL deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al primo motivo di ricorso, le stesse non si confrontano assolutamente con quanto affermato dalla Corte di appello, che ha dedicato la prima parte della motivazione della sentenza agli elementi dai quali si è tratta l'esistenza dell'associazione nelle pagine da 3 a 9), passando poi ad esaminare le posizioni dei singoli appellanti. In particolare, la Corte rileva che dalle intercettazioni (che venivano puntualmente riportate) risultava che GO diceva agli altri le attività da svolgere, ed era riconosciuto dagli altri quale capo del sodalizio;
sul punto, il motivo di ricorso pretende di fornire una spiegazione alternativa delle risultanze delle intercettazioni, operazioni non consentita in sede di legittimità, dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'ND e altri, Rv. 268389). Analogo discorso vale per LA AL, la cui posizione viene trattata alle pagine 44 e 45 della sentenza impugnata, nella quale vengono riportate le intercettazioni dalle quali si è tratta la conclusione del suo inserimento nell'associazione, con la consapevolezza di farne parte e di aderire al programma criminoso, svolgendo compiti esecutivi. E' stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi" (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724). 1.2 Relativamente al reato di cui al capo d) contestato al solo LA, la Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede, che tutti i partecipanti al reato debbano rispondere di rapina impropria, 6 essendo prevedibile l'evoluzione violenta dell'azione criminosa non solo per la già nota spregiudicatezza del conducente dell'autovettura (LA TO), che avrebbe poi tentato di investire il poliziotto, ma perché "il fatto che una Volante li possa individuare, possa affiancarsi e bloccare le vie di fuga mentre intima l'ALT, è un evento che rientra nella normale prevedibilità di chi si reca a perpetrare un furto eclatante sulla pubblica via" (pag.49); è stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "in tema di concorso anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile" (Sez.2, 52811 del 04/11/2016, Bennato, Rv. 268788 1.3 Per quanto infine riguarda la concessione delle attenuanti generiche a GO, deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato alcun motivo per il quale sarebbe meritevole del beneficio, per cui il motivo è manifestamente infondato. Relativamente alla recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato: nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato per GO i fatti contro il patrimonio, commessi in un contesto associativo e per LA AL la particolare gravità dei fatti commessi, elementi significativi di una più spiccata pericolosità sociale e 7 i L, refrattarietà alla sanzione penale, anche alla luce dei precedenti penali dei due imputati, con ciò adempiendo pienamente all'obbligo motivazionale. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di IL ER deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Relativamente all'eccezione secondo la quale l'attività degli imputati non aveva ancora superato la fase degli atti preparatori ovvero non era ancora iniziata la fase di esecuzione del reato di cui al capo d), la Corte di appello ha rilevato che dalle conversazioni intercettate IL, LA TO e LA AL avevano manifestato l'intenzione di compiere un furto ad un Postamat, e si erano fermati ad osservare quello collocato presso l'ufficio postale di Valguarnera, discutendo del modo migliore per forzarlo;
una volta procuratosi l'ordigno per far "saltare" il Postamat ed una macchina rubata con la quale darsi alla fuga, IL e gli altri erano stati fermati dalla Polizia, e IL, riuscito a fuggire a piedi dopo il tentativo di investimento del poliziotto operato dal conducente dell'autovettura (LA TO), finita poi contro un palo, aveva telefonato al padre la mattina successiva, raccontando del perché il colpo era fallito;
la Corte di appello ha quindi ritenuto correttamente come fosse stata già superata la soglia del tentativo punibile, visto che gli imputati si trovavano a volto coperto su una autovettura rubata, con all'interno un ordigno esplosivo e nei pressi del Postamat che avrebbero dovuto far "saltare"; sul punto, si deve ribadire che "per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie relativa a tentativo di rapina ad un furgone portavalori, con riferimento alla quale la S.C. ha ritenuto che erroneamente il tribunale del riesame, in riforma dell'ordinanza coercitiva, avesse escluso l'univocità degli atti solo per la non imminenza dell'assalto, senza tener conto degli altri indici utilizzabili per stabilire se l'azione avesse una significativa probabilità di essere portata a compimento, tra cui l'individuazione dell'obiettivo, la progettazione dell'azione nei minimi particolari, la progressione nell'organizzazione - con l'approvvigionamento di una pala gommata, di armi e di maschere per i volti - nonostante la certezza del monitoraggio delle forze dell'ordine, nonché la scelta di un'idonea strada con curve a gomito per l'agguato)." (Sez.2, n. 24302 del 04/05/2017, PM in proc. Gentile, Rv. 269963). 8 3. Il ricorso proposto nell'interesse di LA TO deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 L'unico motivo di ricorso propone, invero, una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la Corte territoriale ha infatti evidenziato il tentativo di investimento del poliziotto posto in essere da LA TO, in ciò correttamente individuando la violenza propria del tentativo di rapina. 3.2. Quanto ai motivi aggiunti, si deve ribadire che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che...produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (così in motivazione Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551); pertanto, attesa la inammissibilità del ricorso, del tutto irrilevante è stabilire la presenza di una querela per i reati di cui ai capi b) e c). 4. Il ricorso proposto nell'interesse di RA MO deve essere dichiarato inammissibile. 4.1 II primo motivo di ricorso chiede una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie: a fronte dell'eccezione della difesa secondo cui RA ha partecipato ad un solo reato, si deve rilevare come la Corte di appello abbia evidenziato che RA era stato indicato da GO come potenziale escavatorista e che aveva chiesto lui al fratello di poter entrare nel gruppo, partecipando poi alla tentata rapina di cui al capo d) non solo nella fase esecutiva, ma anche in quelle preparatoria e decisionale, con ciò dimostrando la sua appartenenza all'associazione e la consapevolezza di farne parte, come emergeva anche dalle conversazioni nelle quali i correi lo indicano come "uno di loro". 9 -)”\
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore di IO AT, Avv. GIORGIO ASSENZA, il quale ha chiesto di voler preliminarmente dichiarare la sopravvenuta improcedibilità dei reati contestati ai capi b) e c) della rubrica per mancanza di querela;
Udito l'Avv. FRANCESCO MARIA MARCHESE, difensore di SS AS, e in sostituzione dei difensori degli altri ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49997 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 21 giugno 2022, accoglieva il motivo di appello relativo alla continuazione tra tutti i reati e rideterminava la pena alla quale erano stati condannati GO SA, IL ER, LA TO, RA MO, MU TO, VA Santo e LA AL;
era stato contestato agli imputati il reato di cui al capo a), relativo ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti ai danni di sportelli bancomat mediante danneggiamento degli edifici presso i quali erano collocati gli apparecchi (per il quale era stato assolto il solo VA e condannati gli altri imputati); GO SA, IL ER, LA TO e PU SA erano stati ritenuti responsabili del reato di cui al capo b), relativo ad una tentata rapina (riqualificato in primo grado in tentato furto pluriaggravato); LA TO, IL ER e VA Santo del furto aggravato di cui al capo c); RA MO, IL ER, LA AL e LA TO della tentata rapina di cui al capo d); MU TO di tentato furto aggravato (capo e) e ricettazione (capo f). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di GO SA e LA AL, lamentando l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. relativa alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 cod. pen., non essendo stato possibile evincere la stabile collaborazione degli imputati finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati fine, sembrando piuttosto verosimile che entrambi avessero partecipato rispettivamente al solo reato di cui al capo b) e oi quello di cui al capo d) che, tuttavia, doveva essere diversamente riqualificato, e quindi ai sensi dell'art. 110 cod. pen.; le intercettazioni citate dai giudici di merito non erano idonee a fornire la prova del reato contestato per cui non appariva oltre ogni ragionevole dubbio provata la partecipazione stabile alla asserita consorteria criminale da parte degli imputati. 1.2 Il difensore lamenta la mancata riqualificazione dei fatti di cui al capo d) in tentato furto, visto che la vicenda che vedeva coinvolto LA AL non era dissimile da quella che aveva coinvolto GO per il reato di cui al capo b), riqualificato in tentato furto;
mai avrebbe LA potuto ritenere che chi era alla guida avrebbe cercato di scappare attraverso pericolose manovre con l'autovettura, qualora si fosse verificata la presenza delle forze dell'ordine sul posto del delitto, come poi successo: la circostanza che tutti gli imputati fossero ben organizzati anche con strumenti potenzialmente idonei all'offesa della persona non poteva assurgere a prova della consapevolezza da parte di LA che • 2 qualcuno degli altri soggetti agenti avrebbe potuto porre in essere comportamenti lesivi nei confronti degli agenti al fine dì garantirsi l'immunità. 1.3 Il difensore lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva per entrambi gli imputati e la concessione delle attenuanti generiche alla massima estensione per GO. 2. Propone ricorso il difensore di IL ER. 2.1 Il difensore eccepisce l'errata applicazione degli artt. 56 e 628 cod. pen. per avere la Corte di appello qualificato la condotta posta in essere dall'imputato come reato di tentata rapina impropria, nonostante la violenza non potesse ritenersi funzionale alla impunità per il tentato furto, posto che la condotta dell'imputato era rimasta nell'alveo degli atti preparatori: era indubbio che l'attività degli imputati era stata interrotta ancor prima che potesse cominciare la fase esecutiva del reato progettato, benché fosse certamente chiara la loro intenzione criminosa in quanto, essendo ancora gli imputati in fase di sopralluogo del territorio, non poteva escludersi che fossero nella possibilità di voler desistere dall'azione criminosa;
la violenta e improvvisata fuga degli imputati era dovuta in quanto si trovavano su una autovettura oggetto di furto e non poteva essere correlata ad un tentativo di furto al bancomat che di fatto non vi era mai stato. 3. Propone ricorso il difensore di LA TO. 3.1.11 difensore denuncia, in relazione al reato di cui al capo d) della rubrica, l'assoluta mancanza di motivazione conseguente all'omessa valutazione ed al travisamento di prova decisiva, e cioè della relazione di servizio dell'agente di polizia, da cui st rilevava che il poliziotto non si era fermato sulla parte posteriore della vettura per cui, innestando la retromarcia, l'autista non aveva avuto alcuna intenzione di travolgere l'agente, quanto piuttosto soltanto di guadagnare la fuga;
non vi era poi alcuna traccia di uno speronamento all'autovettura . di servizio, per cui era errata la contestazione di tentata rapina impropria. 3.2 Il difensore presentava poi memoria con la quale, alla luce della sopravvenuta disciplina legislativa sulla procedibilità del reato di furto, chiedeva di voler preliminarmente dichiarare la sopravvenuta improcedibilità dei reati contestati ai capi b) e c) della rubrica per mancanza di querela quale necessaria condizione di procedibilità, con tutte le conseguenti determinazioni del caso in punto di ricalcolo della pena finale. 4. Propone ricorso il difensore di RA MO. vIr\N- 3 4.1 Il difensore eccepisce l'errata ed illegittima applicazione di legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione ad associazione a delinquere, visto che il ricorrente (ne dava atto la stessa Corte di appello) era intervenuto una sola volta per sostituire il fratello, che si era reso indisponibile, era imputato soltanto del reato di cui al capo d), e non compariva in nessuna delle intercettazioni che avevano preceduto l'unica volta che era comparso nel procedimento. 4.2 Il difensore contesta la sussistenza del tentativo del reato di cui al capo d), in quanto la condotta tesa alla sottrazione della cosa non era neanche iniziata;
ne discendeva la non punibilità per il fatto ascritto in mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. 4.3 Il difensore lamenta il mancato riconoscimento della diminuente di cui al secondo comma dell'art. 116 cod. pen. negata in quanto il ricorrente, in una conversazione precedente ai fatti, in cui nessuno ipotizzava ciò che sarebbe potuto accadere, avrebbe acconsentito alla scelta del guidatore;
era chiaro che si era magnificata la capacità di condurre con sicurezza il veicolo da parte del guidatore, non certo la spregiudicatezza e capacità di investire un poliziotto. 5. Propongono ricorso per cassazione i difensori di MU TO. 5.1 I difensori eccepiscono vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ex art. 416 cod. pen., non essendo stata raggiunta la prova dell'inserimento di MU nella compagine associativa;
in particolare, le conversazioni intercettate risultavano travisate e parcellizzate;
vi era carenza di qualsiasi prova del contributo di MU alla associazione e mancava la dimostrazione di un ruolo dinamico e funzionale allo scopo della stessa;
la condotta che eventualmente poteva emergere era quella dell'accordo di commettere reati nell'ipotesi di cui all'art. 110 cod. pen. 5.2 I difensori lamentano l'insufficienza della prova relativamente ai reati di furto aggravato e ricettazione, visto che il coinvolgimento di MU era ancorato al racconto dello stesso a due supposti sodali, narrazione generica riguardo al tempo, al luogo e ai partecipanti del tentato furto;
la Corte di appello aveva riferito di ipotetici controlli svolti dalla polizia, che in realtà non era mai intervenuta, e ad un ipotetico colpo di pistola;
i particolari che secondo la Corte di appello MU aveva riferito erano assolutamente dissonanti rispetto al materiale in atti;
inoltre, in merito alla ricettazione contestata la Corte di appello non aveva motivato ritenendone automaticamente la sussistenza anche sotto il profilo soggettivo. 4 ,J, ) I f'\.` 5.3 I difensori lamentano l'errata applicazione della recidiva reiterata e l'errata valutazione dei precedenti penali in assenza di una loro valutazione circa l'effettiva maggiore responsabilità e pericolosità sociale dell'imputato: dal certificato del casellario giudiziale si evinceva che MU non era mai stato dichiarato recidivo e tutti i fatti risalivano al febbraio 2013, per cui era illegittimo l'aumento di 2/3 della pena. 5.4 I difensori eccepiscono il vizio di motivazione in ordine alla negazione delle attenuanti generiche e la violazione di legge in relazione all'art.133 cod. pen. 5.5 I difensori lamentano la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e la mancata motivazione sugli aumenti di pena. 6. I medesimi difensori propongono ricorso anche nell'interesse di VA Santo. 6.1 I difensori lamentano la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in merito all'iter argomentativo relativo alla attribuibilità del reato di cui al capo c) all'imputato e non ad altri e l'errata applicazione della legge penale per insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio sulla partecipazione al reato dell'imputato: i partecipanti all'associazione avevano già avuto modo di manifestare numerosi dubbi e lamentele sul conto di VA (che era stato assolto dal reato associativo) ancora prima del colpo del 3 gennaio 2018, ragion per cui era inverosimile che lo stesso vi avesse potuto partecipare fattivamente;
inoltre, non vi era alcun riscontro effettivo della presenza di VA sui luoghi dell'accaduto, partecipazione ritenuta dal primo giudice sulla base di una ricostruzione poi smentita Dalla Corte di appello. Era evidente -proseguono i difensori- che in relazione a tutta la ricostruzione formulata dall'accusa e recepita nelle sentenze gravate vi erano una serie di dubbi assolutamente plausibili ai quali la sentenza impugnata non dava alcuna risposta e l'affermazione "vieni lì" rivolta da LA a VA era insufficiente a provare la partecipazione di quest'ultimo al fatto. 6.2 I difensori lamentano motivazione contraddittoria e violazione di legge in merito al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 6.3 I difensori eccepiscono il vizio di motivazione in ordine alla negazione delle attenuanti generiche e la violazione di legge in relazione all'ari 133 cod. pen. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di GO SA e LA AL deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al primo motivo di ricorso, le stesse non si confrontano assolutamente con quanto affermato dalla Corte di appello, che ha dedicato la prima parte della motivazione della sentenza agli elementi dai quali si è tratta l'esistenza dell'associazione nelle pagine da 3 a 9), passando poi ad esaminare le posizioni dei singoli appellanti. In particolare, la Corte rileva che dalle intercettazioni (che venivano puntualmente riportate) risultava che GO diceva agli altri le attività da svolgere, ed era riconosciuto dagli altri quale capo del sodalizio;
sul punto, il motivo di ricorso pretende di fornire una spiegazione alternativa delle risultanze delle intercettazioni, operazioni non consentita in sede di legittimità, dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'ND e altri, Rv. 268389). Analogo discorso vale per LA AL, la cui posizione viene trattata alle pagine 44 e 45 della sentenza impugnata, nella quale vengono riportate le intercettazioni dalle quali si è tratta la conclusione del suo inserimento nell'associazione, con la consapevolezza di farne parte e di aderire al programma criminoso, svolgendo compiti esecutivi. E' stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi" (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724). 1.2 Relativamente al reato di cui al capo d) contestato al solo LA, la Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede, che tutti i partecipanti al reato debbano rispondere di rapina impropria, 6 essendo prevedibile l'evoluzione violenta dell'azione criminosa non solo per la già nota spregiudicatezza del conducente dell'autovettura (LA TO), che avrebbe poi tentato di investire il poliziotto, ma perché "il fatto che una Volante li possa individuare, possa affiancarsi e bloccare le vie di fuga mentre intima l'ALT, è un evento che rientra nella normale prevedibilità di chi si reca a perpetrare un furto eclatante sulla pubblica via" (pag.49); è stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "in tema di concorso anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile" (Sez.2, 52811 del 04/11/2016, Bennato, Rv. 268788 1.3 Per quanto infine riguarda la concessione delle attenuanti generiche a GO, deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato alcun motivo per il quale sarebbe meritevole del beneficio, per cui il motivo è manifestamente infondato. Relativamente alla recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato: nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato per GO i fatti contro il patrimonio, commessi in un contesto associativo e per LA AL la particolare gravità dei fatti commessi, elementi significativi di una più spiccata pericolosità sociale e 7 i L, refrattarietà alla sanzione penale, anche alla luce dei precedenti penali dei due imputati, con ciò adempiendo pienamente all'obbligo motivazionale. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di IL ER deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Relativamente all'eccezione secondo la quale l'attività degli imputati non aveva ancora superato la fase degli atti preparatori ovvero non era ancora iniziata la fase di esecuzione del reato di cui al capo d), la Corte di appello ha rilevato che dalle conversazioni intercettate IL, LA TO e LA AL avevano manifestato l'intenzione di compiere un furto ad un Postamat, e si erano fermati ad osservare quello collocato presso l'ufficio postale di Valguarnera, discutendo del modo migliore per forzarlo;
una volta procuratosi l'ordigno per far "saltare" il Postamat ed una macchina rubata con la quale darsi alla fuga, IL e gli altri erano stati fermati dalla Polizia, e IL, riuscito a fuggire a piedi dopo il tentativo di investimento del poliziotto operato dal conducente dell'autovettura (LA TO), finita poi contro un palo, aveva telefonato al padre la mattina successiva, raccontando del perché il colpo era fallito;
la Corte di appello ha quindi ritenuto correttamente come fosse stata già superata la soglia del tentativo punibile, visto che gli imputati si trovavano a volto coperto su una autovettura rubata, con all'interno un ordigno esplosivo e nei pressi del Postamat che avrebbero dovuto far "saltare"; sul punto, si deve ribadire che "per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie relativa a tentativo di rapina ad un furgone portavalori, con riferimento alla quale la S.C. ha ritenuto che erroneamente il tribunale del riesame, in riforma dell'ordinanza coercitiva, avesse escluso l'univocità degli atti solo per la non imminenza dell'assalto, senza tener conto degli altri indici utilizzabili per stabilire se l'azione avesse una significativa probabilità di essere portata a compimento, tra cui l'individuazione dell'obiettivo, la progettazione dell'azione nei minimi particolari, la progressione nell'organizzazione - con l'approvvigionamento di una pala gommata, di armi e di maschere per i volti - nonostante la certezza del monitoraggio delle forze dell'ordine, nonché la scelta di un'idonea strada con curve a gomito per l'agguato)." (Sez.2, n. 24302 del 04/05/2017, PM in proc. Gentile, Rv. 269963). 8 3. Il ricorso proposto nell'interesse di LA TO deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 L'unico motivo di ricorso propone, invero, una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la Corte territoriale ha infatti evidenziato il tentativo di investimento del poliziotto posto in essere da LA TO, in ciò correttamente individuando la violenza propria del tentativo di rapina. 3.2. Quanto ai motivi aggiunti, si deve ribadire che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che...produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (così in motivazione Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551); pertanto, attesa la inammissibilità del ricorso, del tutto irrilevante è stabilire la presenza di una querela per i reati di cui ai capi b) e c). 4. Il ricorso proposto nell'interesse di RA MO deve essere dichiarato inammissibile. 4.1 II primo motivo di ricorso chiede una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie: a fronte dell'eccezione della difesa secondo cui RA ha partecipato ad un solo reato, si deve rilevare come la Corte di appello abbia evidenziato che RA era stato indicato da GO come potenziale escavatorista e che aveva chiesto lui al fratello di poter entrare nel gruppo, partecipando poi alla tentata rapina di cui al capo d) non solo nella fase esecutiva, ma anche in quelle preparatoria e decisionale, con ciò dimostrando la sua appartenenza all'associazione e la consapevolezza di farne parte, come emergeva anche dalle conversazioni nelle quali i correi lo indicano come "uno di loro". 9 -)”\