Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2004, n. 33180
CASS
Sentenza 25 maggio 2004

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Massime1

In tema di incidente probatorio, è consentito al giudice che procede all'audizione di un minore infrasedicenne per reati in materia di prostituzione e violenza sessuale, disporre l'assunzione della testimonianza in forma scritta (con domande orali e risposte scritte) quando questa modalità appare necessaria per tutelare la fragile psicologia del teste e la genuinità della deposizione. (In motivazione si afferma che tale forma non costituisce ne' una violazione del principio del contraddittorio, in quanto non impedisce alle parti presenti di rivolgere domande o fare contestazioni, ne' del principio dell'oralità, in quanto non si tratta di prova precostituita fuori dal processo ma formata in contraddittorio tra le parti come per le deposizioni del sordo o del sordomuto).

Commentario1

  • 1La Consulta si pronuncia sul cd. incidente probatorio “speciale”: ricostruzione dell’istituto e considerazioni finali.
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 14 settembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2004, n. 33180
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33180
Data del deposito : 25 maggio 2004

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