Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2003, n. 15743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15743 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula A 1 5 7 43/03 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev.soc. Dr. Vincenzo Mileo Presidente R.G. n. 5620/2001 Dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Cron. 32066 Dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. Dr. Fabrizio Miani Canevari Consigliere Ud. 10.04.2003. Dr. Pietro Cuoco Consigliere 3 fuell Ha pronunziato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), con sede in Roma alla via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, giusta procura speciale in calce al ricorso, e con i medesimi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, ricorrente;
CONTRO
VI LA, rappresentato e difeso -giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso - dall'avv. Salvatore Cabibbo, già elettivamente 2201 - 1 domiciliato in Roma alla via Cola di Rienzo n. 28, ed ora domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brescia in data 19 ottobre - 11 dicembre 2000, n. 4279/2000, n. 11768/1999 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 10 aprile 2003; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. ell 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 7 maggio 1997 e ritualmente notificato, il signor LA VI conveniva l'INPS innanzi al Pretore di Brescia, giudice del lavoro, perché fosse accertato il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità e perché l'Istituto convenuto fosse conseguentemente condannato a corrispondergli la provvidenza. Si costituiva l'INPS, che contestava la fondatezza della domanda azionata. In via istruttoria era disposta CTU medico-legale ed il Pretore di Brescia, con sentenza n. 368/99, ritenuta la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità, accoglieva il ricorso e condannava l'INPS alla rifusione delle spese di lite. Avverso detta decisione interponeva tempestivo appello l'INPS, che censurava la valutazione medico-legale del CTU, posta dal giudice di primo grado a fondamento della propria pronuncia. Si costituiva ritualmente il sig. VI resistendo al gravame avversario. In via istruttoria era disposta CTU medico-legale. Con sentenza in data 19 ottobre - 11 dicembre 2000 il Tribunale di Brescia rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado. Osservava il Tribunale che la CTU disposta in grado di appello, i cui esiti, in quanto esenti da vizi logici, erano condivisi dal giudicante, aveva confermato la valutazione operata dal CTU di primo grado. Aggiungeva il Tribunale che, tra le patologie elencate dal CTU d'appello, era indicata la uremia terminale in trattamento dialitico extracorporeo trisettimanale, che comportava secondo quanto chiarito da detto consulente che dall'inizio di detto trattamento il VI doveva essere considerato totalmente inabile al lavoro, 3 tenuto conto dell'incompatibilità, per eccesso di usura, dello svolgimento di una attività lavorativa con tale trattamento. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 19 febbraio 2001, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo. L'intimato LA VI ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., frualle nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), l'Istituto ricorrente deduce, riproducendo la motivazione della sentenza impugnata, che detta "scarna" motivazione è palesemente in contrasto con i principi sanciti in subiecta materia da questa Corte, e richiama Cass. 19.5.2000 n. 6558 e 18.2.1995 n. 1744. Aggiunge il ricorrente che del resto, a ben vedere, lo stesso parere del CTU di secondo grado, su cui si fonda la sentenza impugnata, è in sostanza un parere di non inabilità, perché le infermità non precludono la possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma in relazione al quesito proposto, il concetto di inabilità totale al lavoro deve essere inteso come una condizione incompatibile con lo svolgimento ordinario di un proficuo lavoro di tipologia operaia, e ciò per eccesso di usura;
che il CTU di primo grado aveva già formulato, in maniera esplicita ed inequivocabile, un giudizio di non inabilità, come da pag. 2,3 e 4 dei "chiarimenti alla Relazione di Consulenza Tecnica Medico-legale", depositati il 15.3.1999, e che il ricorrente trascrive, evidenziando che detto CTU aveva ritenuto, in conformità al giudizio dell'Istituto, la sussistenza della riduzione della capacità di lavoro nei termini 4 richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità, ma non la preclusione per il soggetto di qualsiasi attività lavorativa - essendo il medesimo molto giovane e quindi professionalmente riqualificabile -, con esclusione pertanto del requisito sanitario richiesto per la concessione della pensione di inabilità. Secondo il ricorrente poi la motivazione della sentenza impugnata era erronea ed insufficiente, in quanto la ritenuta totale inabilità, sulla base del rilievo del CTU del trattamento dialitico, contrastava con le considerazioni di entrambi i consulenti sull'impossibilità di considerare il VI inabile, non precludendo teoricamente le di lui infermità la possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, essendo teoricamente possibile per il VI un'attività lavorativa non impegnativa dal punto di vista fisico, sedentaria, e pertanto compatibile anche con la uremia terminale con necessità di trattamento dialitico. E solo per rispondere all'improprio e fuorviante quesito posto dal Tribunale il CTU d'appello era stato costretto, secondo l'Istituto, a formulare le predette considerazioni oscure e contraddittorie. Né, secondo il ricorrente, il Tribunale aveva tenuto conto dei rilievi formulati dall'INPS nell'atto di appello sulla valutazione della capacità lavorativa in relazione alla personalità del lavoratore e sulle residue attività lavorative che il medesimo poteva svolgere, evidenziando tra l'altro che il VI già percepiva dall'INPS un "assegno d'invalidità", che gli garantiva la possibilità di condurre un'esistenza libera e dignitosa. Il ricorrente richiamava infine i principi enunciati da Cass 15.7.1995 n. 7723. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in grado di appello - i cui esiti, in quanto esenti da vizi logici, sono stati integralmente condivisi dal -5 - "Tribunale il VI è affetto da uremia terminale in trattamento dialitico extracorporeo trisettimanale, nonché da cardiopatia ipertrofica in ipertensione arteriosa, atrofia ottica glaucomatosa in esiti di glaucoma dell'occhio sinistro, disventilazione di tipo ostruttivo di lieve entità, pregressa epatite C. Ora è vero che, come deduce il ricorrente Istituto, il c.t.u. ha ritenuto teoricamente possibile per il VI un'attività lavorativa non impegnativa dal punto di vista fisico, sedentaria, e pertanto compatibile anche con le patologie dalle quali è affetto, compresa la uremia terminale con necessità di trattamento dialitico, ma ha aggiunto che, se indicato come nel quesito proposto, il concetto di inabilità al lavoro deve essere inteso come una Hell. condizione incompatibile con lo svolgimento ordinario di un proficuo lavoro di tipologia operaia, e ciò per eccesso di usura;
nel caso del VI si deve concludere, ritenendo che il soggetto possa essere considerato inabile totalmente al lavoro. E, proprio in relazione a tale precisazione del c.t.u., il Tribunale ha ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi logico- giuridici, che il VI doveva essere considerato totalmente inabile al lavoro, tenuto conto dell'eccesso di usura derivante dallo svolgimento di un'attività lavorativa, in relazione al trattamento dialitico trisettimanale, cui era sottoposto. L'usura abnorme delle residue capacità psico-fisiche del soggetto comporta, pertanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale, sulla base della relazione del c.t.u., la sussistenza del requisito dell'inabilità, richiesto ai fini della riconoscibilità della relativa pensione, in quanto, con riguardo ai soggetti il cui grado di invalidità civile sia molto elevato - il VI era già titolare di assegno di invalidità, come dedotto dal ricorrente Istituto è necessaria un'indagine molto accurata sull'usura psico-fisica che un 6MAY eventuale attività lavorativa può provocare sull'interessato (v. in tema di usura, tra le altre, Cass. 23 maggio 2001 n. 7058). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, avendo l'intimato depositato solo procura speciale, senza partecipare alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 10 aprile 2003. Il Presidente theiles (dr. Vincenzo Mileo) IL CANCELLIERE Il Consigliere estensore Depositato in Cancelleria Doggi, 21011 2003 E (dr Donato Figurelli) R E M IL CANCELLIERE -7-