Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/2001, n. 6849
CASS
Sentenza 18 maggio 2001

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L'obbligo del condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni subiti dai singoli condomini nelle loro unità immobiliari, a causa della omessa manutenzione e riparazione previsto dall'art.1123 cod. civ., ovvero trattandosi di lastrici solari nella misura indicata nell'art.1126 cod. civ., trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio non anche in una sua particolare condotta, commissiva od omissiva, che, peraltro, se provata, può determinare, relativamente alle spese occorrenti per porre rimedio alle conseguenze negative di tale condotta, la sua esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.. Tale obbligo di contribuzione vale anche per le spese necessarie per eliminare vizi e carenze costruttive originarie dell'edificio condominiale, salva in questo caso, l'azione di rivalsa nei confronti del costruttore - venditore e si estende anche alle spese necessarie per riparare i danni che i singoli condomini subiscono nelle loro unità immobiliari.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/2001, n. 6849
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6849
Data del deposito : 18 maggio 2001

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