Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 1
L'obbligo del condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni subiti dai singoli condomini nelle loro unità immobiliari, a causa della omessa manutenzione e riparazione previsto dall'art.1123 cod. civ., ovvero trattandosi di lastrici solari nella misura indicata nell'art.1126 cod. civ., trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio non anche in una sua particolare condotta, commissiva od omissiva, che, peraltro, se provata, può determinare, relativamente alle spese occorrenti per porre rimedio alle conseguenze negative di tale condotta, la sua esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.. Tale obbligo di contribuzione vale anche per le spese necessarie per eliminare vizi e carenze costruttive originarie dell'edificio condominiale, salva in questo caso, l'azione di rivalsa nei confronti del costruttore - venditore e si estende anche alle spese necessarie per riparare i danni che i singoli condomini subiscono nelle loro unità immobiliari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/2001, n. 6849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6849 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR LB, elettivamente domiciliata in Roma, via del Boschetto n. 68, presso l'avv. Rosa Pirrongelli, che la difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
OU EN, elettivamente domiciliato in Roma, viale Adriatico n. 23, presso l'avv. Renato Ricci, difeso, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14725 del 5 agosto 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 marzo 2001 dal Consigliere Carlo Cioffi;
udito l'avv. Rosa Pirrongelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Uccella, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 15 settembre 1989 LB UR, proprietaria dell'appartamento al piano terra dell'edificio sito in Tivoli, contraddistinto con il civico 3 di via del Tartaro, e costituito da due piani e due appartamenti, uno per piano, affermò che dal lastrico solare di copertura di parte della sua unità immobiliare, di proprietà (insieme con l'appartamento sovrastante il suo) di EN RE, e dai muri perimetrali dell'edificio, provenivano notevoli infiltrazioni di umidità che ne avevano danneggiato i soffitti e le pareti;
convenne pertanto quest'ultimo innanzi al Pretore di tale città, proprietario dell'appartamento sovrastante, e chiese che fosse condannato al pagamento della somma necessaria per effettuare i lavori necessari atti ad evitare il denunziato inconveniente e al risarcimento dei danni subiti, per l'intero, o in via subordinata per quanto di dovere.
EN RE si costituì e rispose che gli inconvenienti denunziati da LB UR erano dovuti a difetti di costruzione del suo appartamento, e chiese il rigetto della domanda. Istruita la lite, ed acquisita la relazione del consulente tecnico che aveva nominato, il Pretore di Tivoli accolse la domanda, e condannò EN RE ad effettuare i lavori nel dettaglio specificati, e a risarcire ad LB UR i danni subiti. Il soccombente propose appello;
ed il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, l'ha accolto, rigettando la domanda di LB UR.
Il Tribunale, in particolare, ha affermato, recependo le indicazioni del consulente tecnico, che alcune delle infiltrazioni lamentate da LB UR sono conseguenti a difetti di costruzione dell'immobile, e di esse non può dunque essere chiamato a risponderne EN RE;
quanto alle altre, conseguenti a cattiva manutenzione della copertura di un lastrico solare di proprietà di quest'ultimo, ma per lui assolutamente impraticabile, che parimenti non deve risponderne, non essendo stato provato che il deterioramento di tale copertura è conseguenza di sue azioni od omissioni, e comunque perché LB UR non "ha fornito alcun elemento utile al fine di individuare le rispettive quote condominiali, e quindi di quantificare l'ammontare della spesa a ciascuno addebitabile per l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino della copertura dell'edificio".
LB UR ha chiesto la cassazione di tale sentenza per sei motivi, illustrati da memoria.
EN RE ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo del suo ricorso LB UR afferma che sia il lastrico di copertura di parte del suo appartamento, sia i muri perimetrali dell'edificio, ossia i manufatti attraverso i quali si infiltra l'umidità che danneggia la sua unità immobiliare, sono parti comuni dell'edificio, e tutti i condomini devono dunque provvedere alla loro manutenzione e riparazione, ai sensi degli art. 1117, 1123 e 1126 cod. civ.; norme di cui denunzia la violazione.
La censura è fondata.
L'obbligo del condomino di contribuire, in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare, alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell'edificio, e alla rifusione dei danni subiti dai singoli condomini nelle loro unità immobiliari a causa della omessa manutenzione e riparazione, previsto dall'art. 1123 comma 1 cod. civ. (ovvero, trattandosi di lastrici solari, nella misura indicata dall'art. 1126 cod. civ.), trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio, non anche in una sua particolare condotta, commissiva od omissiva;
che peraltro, se provata, può determinare, relativamente alle spese occorrenti per porre rimedio alle conseguenze negative di tale condotta, la sua esclusiva responsabilità, a sensi dell'art. 2043 cod. civ. (Cassazione civile sez. un., 26 novembre 1996, n. 10492;
Cassazione civile sez. un., 29 aprile 1997, n. 3672). Tale obbligo di contribuzione vale anche per le spese necessarie per eliminare vizi e carenze costruttive originarie dell'edificio condominiale, salva, in questo caso, l'azione di rivalsa nei confronti del costruttore venditore (vedi in tal senso Cassazione civile sez. II, 29 ottobre 1992 n. 11774), e si estende anche alle spese necessarie per riparare i danni che singoli condomini subiscono nello loro unità immobiliari (Cassazione civile sez. II, 11 settembre 1998, n. 9009). La mancata allegazione, da parte del ricorrente, di "elementi utili al fine di individuare le rispettive quote condominiali, e quindi di quantificare l'ammontare della spesa a ciascuno addebitabile" appare poi del tutto irrilevante, anche perché, per quel che risulta dal ricorso e dalla sentenza impugnata, il ricorrente sembra essersi limitato a chiedere, con la sua domanda subordinata (che con il ricorso ha coltivato), una sentenza dichiarativa dell'obbligo di EN RE di concorrere, nella misura stabilita dalla legge, alla spesa necessaria per l'esecuzione delle opere necessarie alla coibentazione dei muri perimetrali dell'edificio e del lastrico solare di copertura, non anche di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro. Con i restanti motivi del suo ricorso LB UR censura lo stesso capo della sentenza innanzi considerato, denunziando vizi di motivazione, e quello con cui il Tribunale ha statuito in ordine alle spese giudiziali;
essi restano quindi assorbiti.
Il giudice del rinvio, che nel riesaminare la causa dovrà attenersi ai principi di diritto innanzi sintetizzati, provvederà al governo delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001