Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
Il numero di dosi medie giornaliere ricavabili da una determinata quantità di "hashish" si calcola moltiplicando la quantità di sostanza (espressa in grammi) per il valore percentuale di Delta-9-THC contenuto in essa, e dividendo il prodotto per il numero di 5 (ricavato dallo standard ministeriale di 2,5 moltiplicato 2 in relazione al contenuto di Delta-9-THC di riferimento legale indicato nel 2 per cento in tabella). (Nella specie, la Corte ha ritenuto che da un quantitativo di g. 118,67 di hashish fossero ricavabili 113,44 dosi medie giornaliere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2008, n. 4652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4652 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 21/10/2008
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1731
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 15571/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF RI, n. in data 11.06.1971;
avverso sentenza emessa in data 06.12.2002 dalla Corte di Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Koverech Oscar;
Udito il Procuratore Generale Dr. Ciampoli Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 06.11.2001, con la quale FF RI era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 1, e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire sette milioni di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e del suo mantenimento in carcere. Quanto sopra, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 74 stessa legge, illecitamente deteneva al fine di spaccio, gr. 118,67 (lordi) di marijuana, sostanza stupefacente di cui alla Tab. 2^ prevista dalla medesima L., art. 14 (In Vibo Valentia il 15.05.1997). 2. - Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del FF, articolando tre ordini di motivi. 2.1. - Con il primo, deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per non avere il giudicante fornito elementi di prova idonei a dimostrare l'attribuibilità all'odierno ricorrente sia della prima busta ritrovata dai militari (alle ore 16.. circa del 15.05.1997) nelle vicinanze del punto in cui gli stessi videro cadere l'involucro lanciato dal FF subito dopo il loro avvistamento, sia del secondo involucro rinvenuto nel corso del secondo sopralluogo effettuato (alle ore 19.30 circa dello stesso giorno, oltre tre ore dopo l'arresto del FF) da militari diversi da quelli intervenuti nel primo pomeriggio. Lamenta, in particolare che l'aver attribuito all'imputato la disponibilità anche del secondo involucro è frutto di un "giudizio di verosimiglianza" caratterizzato da apoditticità, essendosi la Corte territoriale semplicemente limitata ad affermare "inverosimile la circostanza che altri nel periodo di tempo che va dalle ore 16.00 alle ore 19.30 del 15.5.1997 avessero ivi collocato il secondo involucro contenente droga rinvenuto dai carabinieri durante la seconda ispezione dei luoghi", senza fornire alcun dato concreto a supporto della titolarità in capo al FF di detto secondo involucro. Infondato va ritenuto il suddetto motivo che contiene talune censure al limite della inammissibilità, giacché il ricorrente vorrebbe, in sostanza, che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione della ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici di merito, con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici, oltre che rispettosa dei principi di diritto. Le critiche che vengono con esso articolate non colgono nel segno, nel senso che non dimostrano affatto la pretesa illogicità della decisione gravata in quanto si risolvono a ben vedere nella prospettazione di elementi di dubbio, frutto di una lettura delle risultanze processuali assolutamente parziale e non coordinata. E ciò a fronte di una decisione che, in modo logicamente convincente, ha ritenuto di fondare la responsabilità del ricorrente su un quadro probatorio che appare adeguatamente ricostruito, facendo riferimento oltre che alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, alla valutazione da questo operata in ordine alla deposizione degli agenti di P.G. in servizio presso i CC di Vibo Valentia, all'esame del teste della difesa, nonché alla consulenza tecnica del perito del Pubblico Ministero.
Nè è apprezzabile alcuna violazione di legge, in punto di valutazione dei mezzi di prova, non emergendo vizi afferenti la regola di valutazione della prova indiziaria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2. Giova in proposito ricordare che, in tale occasione, è necessario che il giudice proceda alla delibazione preventiva concernente la valenza significativa di ciascuno di essi, ma successivamente deve svolgere anche un esame globale ed unitario di essi, che consenta di verificare la legittimità del complesso indiziario individuato, sotto il profilo della sua capacità dimostrativa in termini di certezza logica o di elevata probabilità di accertamento del fatto ignoto (cfr. Cass., Sez. 4^, 28.05.2002, Hattab ed altro). Questo per corrispondere alla suddetta regola (ex art. 192 c.p.p., comma 2), secondo cui gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti.
Ciò risulta essere stato fatto, anche e soprattutto, attraverso la preventiva e logica disamina delle risultanze processuali e delle circostanze oggettive (così come ricostruite dal Tribunale e recepite per relationem dalla Corte di Appello) che, poi - facendone discendere un giudizio di certezza e di precisione- sono state apprezzate globalmente, insieme agli altri convergenti elementi acquisiti quali, ad esempio le deposizioni degli agenti di P.G.: da un lato, infatti, è stata ritenuta pienamente attendibile la "dettagliata ricostruzione dei fatti operata dai testi UL e I" e, contrariamente all'assunto difensivo, non inficiata dalla circostanza che il primo ha riferito che la busta lanciata via dal FF era di forma cilindrica, mentre il secondo ha pariate di una busta triangolare, trattandosi, a giudizio della Corte territoriale di "una divergenza che non intacca la sostanza delle dichiarazioni rese e che ben può essere dovuta alla diversa angolazione dalla quale i militi hanno visto l'oggetto in questione dall'altro ha ritenuto logicamente e correttamente utilizzabili le dichiarazioni rese dal teste NA - presente alla seconda ispezione del luogo indicato dai militari della prima pattuglia, nel corso della quale è stato rinvenuto il secondo involucro contenente la sostanza stupefacente in argomento - non avendo questi riferito fatti appresi sic et simpliciter da altri, bensì i risultati della suddetta ispezione (delle ore 19,30) materialmente effettuata da un collega, mentre il NA, in qualità di autista, era all'interno della autovettura da dove, comunque, vedeva il collega recarsi sul punto ove rinveniva il predetto involucro. Devesi anzi osservare che, in senso contrario, poteva apprezzarsi la sola generica versione difensiva dell'imputato che, non confortata da alcun elemento fattuale o logico, è stata ritenuta non verosimile, con valutazione esente da censure in questa sede.
In una tale prospettiva, la decisione gravata sfugge, dunque, a qualsivoglia censura di illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se contraddittorio o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo.
Cosicché la doglianza di parte ricorrente, quando contesta il giudizio di responsabilità facendo riferimento, in maniera del tutto generica, alla "apoditticità" della valutazione delle risultanze dibattimentali operata dal giudicante, nonché, altrettanto genericamente e fumosamente, alla circostanza di essere detto giudice pervenuto alla affermazione di "appartenenza al FF anche del secondo involucro soltanto sulla base di un giudizio di inverosimiglianza, senza tuttavia addurre a sostegno di tale affermazione alcun elemento positivo di prova, anche indiretta", non può trovare accoglimento, perché presupporrebbe una rinnovazione complessiva di tutto il materiale probatorio, qui non consentita e comunque implicante una censura di merito sul quadro indiziario, qui parimenti non ammissibile. Per assunto pacifico, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (Cass., Sez. Un., 2 luglio 1997, Dessimone;
da ultimo, ex pluribus, Cass., 17.02.2003, parte civile Spinelli in proc. TE ed altro) questo valendo, in particolare, relativamente alla valutazione sull'attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione. Non va del resto dimenticato che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente al giudice di legittimità, come già evidenziato, una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (cfr. Cass., Sez. 4^, 13 gennaio 2004, Palumbo), ed essendo piuttosto consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato. In una tale prospettiva, la decisione gravata, di piena conferma di quella di primo grado, sfugge a qualsivoglia censura di illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se contraddittorio o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo. Cosicché la doglianza di parte ricorrente, laddove censura la congruità dell' argomentare del giudicante, non può trovare accoglimento, perché presupporrebbe una non consentita rinnovazione complessiva di tutto il materiale probatorio. E ciò a fronte di una decisione con la quale i giudici del merito hanno ritenuto di fondare la responsabilità del ricorrente su un quadro probatorio che appare adeguatamente ricostruito e, con concorde e integrata motivazione e in modo logicamente convincente, hanno dimostrato l'illegalità della detenzione della sostanza e la sua destinazione allo spaccio, confutando le affermazioni difensive e richiamandosi in particolare, in adesione ad indirizzi interpretativi costanti alle seguenti due circostanze: a) "quantitativo" della sostanza stupefacente (gr. 118,67);
b) alla vista dei militari il FF si disfece della sostanza "non conciliandosi tale comportamento con la destinazione della droga ad uso personale".
Una volta ritenuta logicamente attribuibile al FF l'intero quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta nei due involucri (pari a gr. 26,37 nel primo e gr. 92,30 nel secondo), tutta riconducibile allo stesso tipo di "cannabis sativa o marijuana", appare inconferente la doglianza relativa alla "mancata indagine autonoma sulla quantità di principio attivo contenuto nei due singoli reperti" al fine di verificarne l'efficacia drogante, essendo sufficiente, a tal fine, la precisazione fornita dal consulente tecnico del P.M., Dott. Menichini, che ha evidenziato nel reperto complessivo la presenza di un principio farmacotossicologico attivo nella misura del 4,78% e, quindi, di milligrammi 5672 di THC puro. Tenuto conto delle risultanze della suddetta consulenza - secondo cui: "in base alle indicazioni del D.M. sanità n. 186 del 1990 che individua in milligrammi 50 di THC puro la quantità necessaria per una dose media giornaliera, dal totale del reperto, in cui sono contenuti milligrammi 5672 di THC puro, si possono ottenere n. 113 (centotredici) dosi medie giornaliere" - la Corte territoriale ha correttamente escluso la destinazione della droga ad uso personale. 2.2. - Infondato è anche il secondo motivo con il quale si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al D.P.R. n.309 del 1990, artt. 73 e 75 e D.M. n. 186 del 1990, art.
3 - Tab. 2^
per erronea applicazione della legge penale in tema di determinazione della quantità di principio attivo per i prodotti della "cannabis". Appare in realtà del tutto corretto il calcolo operato dal citato consulente tecnico del P.M. effettuato sulla base della quantità di principio attivo estraibile rapportato al parametro di cui alla tabella 2^ allegata al D.M. 12 luglio 1990, n. 186. Va considerato, in materia, il principio espresso da questa Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 4^, 11.01.1993, n. 2, P.M. in proc. Vignotto, rv. 193772 e Sez. 4^, 25.03.1992, n. 5355, Faiella, rv. 190281) che ha indicato quale debba essere, per le sostanze stupefacenti di cui alla suddetta Tabella 2^, la formula che consente la corretta determinazione del numero di dosi medie giornaliere estraibili da una determinata quantità grezza di prodotto.
Detta formula prevede che:
- la quantità (Q) di sostanza espressa in grammi (nella fattispecie de qua pari a gr. 118,67) va moltiplicata per il valore percentuale di Delta - 9 - THC in essa contenuto (4,78, come indicato nella citata relazione peritale) e il prodotto ottenuto (567,2426) deve essere diviso per il numero 5 (ricavato dallo standard ministeriale di 2, 5 moltiplicato per 2 in relazione al contenuto di Delta - 9 - THC di riferimento legale indicato nel 2 per cento in tabella). La corretta applicazione di detta formula consente di pervenire alla determinazione, nel caso di specie, di n. 113,44 dosi medie giornaliere, come esattamente calcolato dal consulente del P.M. e recepito dalla Corte territoriale nella gravata sentenza. A ulteriore supporto della correttezza del risultato ottenuto, vanno richiamate anche le indicazioni fornite dal D.M. n. 186 del 1990, nella parte in cui, nello stesso allegato, individua in 50 milligrammi di THC la quantità necessaria per una dose media giornaliera: a fronte di tale indicazione, appare del tutto logica e corretta la conclusione del perito, secondo il quale: "dal totale del reperto, in cui sono contenuti milligrammi 5672 di THC puro, si possono ottenere n. 113 (centotredici) dosi medie giornaliere". 2.3. - Prive di fondamento, infine, debbono ritenersi le doglianze, introdotte con il terzo motivo, relative alla dedotta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per il mancato riconoscimento della attenuante speciale del fatto di "lieve entità".
I giudici del merito, con valutazione conforme alle emergenze processuali, hanno invero congruamente e logicamente motivato il perché del mancato inquadramento della ipotesi de qua nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ritenendo che non possa riconoscersi l'attenuante speciale in argomento "in considerazione del quantitativo della sostanza stupefacente di cui trattasi certamente non modesto". Costituisce ormai dato pacifico in giurisprudenza, che la circostanza attenuante speciale del "fatto di lieve entità" può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile, sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze della azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante la eventuale presenza degli altri (cfr. ex multis, Cass. Sez. Un. 21.09.2000, n. 17; Sez. 4^, 18.01.2005, n. 10219; Sez. 4^, 01.06.2005, n. 20556;
Sez. 4^, 29.09.2005, n. 38879; Sez. 4^, 14.02.2007, Santi). Partendo da queste premesse, non può che ritenersi corretto e non manifestamente illogico il ragionamento del giudice di merito che ha escluso la concedibilità dell'attenuante de qua con riferimento all'oggetto materiale del reato e, in particolare, alla quantità della sostanza stupefacente oggetto della condotta criminosa (gr. 118,67 di cannabis sativa o marijuana) 3. - Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2009