Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2003, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
fuiufuies della 26/5/84 m. 159ar seus Art.. ce 74134 _ LISTRAZIONE 1 36 03 REPUBBLICA IT 0 3 HE DE ITALIANO LA CORTI PREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N.00054/01 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott Bruno Saccucci Presidente Consigliere Cron. 9029 Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Mario Cicala Rep. Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. rel. Ud. 01/07/02 Di Palma Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente: Oggetto: Agevolaz. tributarie. SE N TENZA Sisma 1984. Sospensione imposte. sul ricorso proposto da: Deducibilità. Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege - ricorrente
contro
AP Concetta intimato I Commissione Tributaria avversO la sentenza della depositata ilRegionale di Campobasso, n. 383/2/99, 25.10.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1°.
7.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito 2934 Antonio Magno;
Udito, per il ricorrente, l'Avvocato Di Martino;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AP Concetta, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava 1' ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il riccrso del contribuente veniva accolto dalla commissione tributaria provinciale. Contro la sentenza della commissione tributaria regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il ministero delle finanze, denunziando la violazione e falsa applicazione degli articoli 3, comma 2bis, D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, in 2 8 relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 13quinquies, legge n. 363/1984; 11, legge 18 febbraio 1999, n. 28. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "L'articolo 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni -n.46 il quale prevede nella legge 28 febbraio 1986, che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazio- ni nella legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per residenti nei comuni dell'Italia Centrale e Meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 28 della legge 13 maggio n..133, posto in relazione all'articolo 11 della1999, legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. nn. 11248/2001, 10237/2001, 8659/2001, 4945/2000). 3 Я Non venendo addotte nuove valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della v sezione civile- tributaria, il 1° luglio 2002. Il consigliere est. Серииур взи Il pres idente Bu ruvesчино IN CANCELLERIA DEPOSITA IL CANCELLIERE C1 18. MAR. 2003. Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio