Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/2002, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
O L L O B E E 4 7 N 3 . O I IN NON0 1 8 74 / 02 N Z , ) A 1 E R 9 T 9 C S I 1 A - PUBBLICA ITALIANA G F 1 1 I D 3 E A B I CORTE SUPRI EMA DI CASSAZIONE T R Oggetto A SENBI secondo SEZIONE SECONDA CIVILE equile molivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: د اه قلة Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 15178/99 Cron. 4621 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.17/10/01 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPENNINI 47, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MENNA, difeso dall'avvocato MARIA COLARIETI, giusta delega in atti;
ricorrente Mak
contro
CONDOMINIO PALAZZO MAROTTA MANFREDI PZZA CADUTI DI BRESCIA 22 SALERNO, in persona dell'Amm.re p.t. ALFONSO SENAPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 52, presso lo studio dell'avvocato 2001 ALESSANDRO ΡΙΖΖΙΝΟ, difeso dall'avvocato AGOSTINO 1375 ALFANO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 258/99 del Giudice di pace di SALERNO, depositata il 26/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per del ricorso, in subordine per il 1'inammissibilità rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe (n. 258 del 26 marzo 1999) il Giudice di Pace di Salerno ha rigettato l'opposizione proposta da GI LO, proprietario di una unità immobiliare dell'edificio "Marotta e Man- fredi", sito in Salerno, piazza Caduti di Brescia n. 22, contro il decreto in- giuntivo con il quale era stato condannato a pagare al condominio la somma di lire 216.000, a titolo di oneri condominiali. Il Giudice di pace ha in particolare affermato che l'ammontare di tali oneri era stata correttamente determinato dall'amministratore del condominio, in base alla nuova tabella millesimale recentemente adottata in sostituzione della precedente, disattendendo, per le ragioni nel dettaglio esposte, la tesi con cui l'opponente aveva negato che tale nuova tabella era stata validamente approvata. MA IE ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi. Il condominio ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi del suo ricorso GI LO censura la senten- za impugnata per aver affermato che la tabella millesimale, in base alla quale sono stati conteggiati gli oneri condominiali per cui è causa, è stata validamente approvata dal condominio, denunziando violazione delle norme di legge ordinaria che ne disciplinano l'adozione (in particolare gli art. 1138, 1321 e 1323 cod. civ.), e vizi (non anche carenza assoluta) di motiva- zione. Le censure sono inammissibili. Contro le sentenze del giudice di pace pronunziate in cause di valore non superiore a due milioni di lire (come quella di specie), e perciò da decidere secondo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia rifatto a norme di legge) il ricorso per cassazione non è ammesso per violazione di legge (fatta eccezione per quelle costituzionali e comunitarie, in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per sempli- ci vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716). Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna GI LO a rifondere al condominio dell'edificio "Marotta e Manfredi", sito in Salerno, piazza Caduti di Brescia n. 22, le spese del giudizio di legittimità che liquida in lire 131.700 oltre lire 1.000.000 per onorari. (€ 516,46)CE 68,02). Roma, 17 ottobre 2001 Il presidente (Rafaele Corona) L'estensore Carlo Cioffi) iter O IL CANCELLIERE C1 L L 4 O 7 Francesco Catania B 3 . ) N E C A CANCELLERIA P R 11 FEB. 2072 P A D 6 E C1 IL CANCELLERZ 4 T . N T T IL CANCELLIERE C1 E T S S I R S ( A Francesco Catania 2