CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2026, n. 21485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21485 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: El LY HA nato in [...] il [...] RA El PH nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2025 del GIP Tribunale di Verona Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 1 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato a El LY HA e RA El PH la pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa ciascuno, per il reato di cui all’art. 73, comma 4, dPR n. 309 del 1990, per aver detenuto, in concorso tra loro, circa tre chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisi in 30 panetti, da ritenersi destinata ad uso non esclusivamente personale. Il Gip ha inoltre disposto la confisca della sostanza stupefacente, dei telefonini e del denaro in sequestro, ordinando altresì la distruzione della sostanza stupefacente e degli apparecchi cellulari. 2. Avverso l’indicata sentenza, El LY HA e RA El PH , a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Debora Piazza, propongono ricorso per Penale Sent. Sez. 3 Num. 21485 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BA SI Data Udienza: 17/02/2026 2 cassazione, con atti distinti di identico contenuto, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione degli articoli 73, comma 7 -bis e 85 - bis del dPR n. 309 del 1990, 240 e 240-bis cod. pen., e correlato vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro e degli apparecchi cellulari in sequestro. Si lamenta la assoluta carenza di motivazione in relazione alle ragioni della confisca del denaro e degli apparecchi cellulari in sequestro, e comunque la violazione di legge, non potendo trovare nel caso in esame applicazione disposto di cui all'articolo 73, comma 7 -bis del DPR 309 del 1990, essendo escluso, trattandosi di una condotta di mera detenzione che il denaro e i telefoni cellulari costituissero il profitto o il prodotto del reato, ne risultando in alcun modo motivata la ricorrenza dei presupposti della confisca per sproporzione di cui all'articolo 240 -bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Occorre premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348; Sez. 6, Sentenza n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285899 - 01). 2.1. L'ipotesi in esame è riconducibile nella seconda delle due evenienze esaminate dalle Sezioni Unite, non risultando dal testo della sentenza impugnata che la confisca del denaro e dei telefoni cellulari sia stata oggetto di accordo tra le parti. Deve poi essere ricordato che, in sede di patteggiamento, a seguito della modifica introdotta dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen. e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale disposizione quali ipotesi di confisca obbligatoria, mentre la confisca in casi particolari di cui all’art. 240 -bis cod. pen. è consentita per taluni reati, tra i quali rientra il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in virtù del richiamo operato dall’art. 85-bis d.PR n. 309 del 1990, anche nei casi di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. Ciò, ovviamente, non esime il giudice dal dovere di motivare sulle ragioni per le quali ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le 3 giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (cfr., Sez. 2, n. 1734 del 03/12/2024, dep. 2025, [...]; Sez. 2, n. 42538 del 24/10/2024, Pentevalle;
Sez. 6, n. 2703 del 20/11/2008, dep. 2009, [...], Rv. 242688), con la precisazione che, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (in questo senso, cfr. Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081; Sez. 2, Sentenza n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574). Tanto premesso, il provvedimento impugnato non soddisfa l'obbligo di motivazione nei limiti e nei contenuti fin qui delineati, non avendo il giudice minimamente motivato in ordine alla disposta confisca del denaro e dei telefonini, oltre che della sostanza stupefacente, essendosi limitato a affermarne la doverosità. 2.2. Quanto al denaro, va ricordato che, trattandosi di condanna per detenzione di sostanza stupefacente, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen., né, per medesimezza di ratio, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), applicabile invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285899 - 01; Sez. 2 n. 20130 del 19/4/2022, [...], Rv. 283248). Nella fattispecie, infatti, è contestata la detenzione di sostanza stupefacente, non una vendita di detta sostanza, per cui la somma (nemmeno esattamente indicata in sentenza) rinvenuta nella disponibilità di El LY, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, in ipotesi pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Conseguentemente, viene a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputato e le somme di denaro rinvenute nella sua disponibilità, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. Non è, dunque, applicabile l'art. 240 cod. pen., che prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato (costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato 4 presupposto), né l’art. 73, comma 7 -bis, dPR n. 309 del 1990, facente anch’esso riferimento al profitto o al prodotto ovvero, salva l'ipotesi di cui al quinto comma del medesimo articolo, alla confisca di beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente (al profitto o al prodotto). In relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è invece possibile procedere alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240 -bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85 - bis d.P.R. n. 309 del 1990). L'istituto della confisca allargata o "per sproporzione" di cui all’art. 240 -bis cod. pen. è stato delineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia ed avente la medesima finalità preventiva (Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, [...], Rv. 219221), il cui fondamento poggia “su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone” (Corte cost., sent. n. 33 del 2018). Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di contrastare tale accumulazione mediante una misura ablativa che “non si fonda sulla prova della provenienza del bene da confiscare dal singolo delitto per il quale è pronunciata condanna, ma sulla ragionevole presunzione che – in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni, e in mancanza di una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita – essi siano stati acquisiti mediante attività criminose ulteriori rispetto a quella giudizialmente accertata”, né è necessario che il reato per il quale è prevista la confisca allargata sia connesso alla criminalità organizzata, essendo essenziale, ma sufficiente per superare il vaglio di ragionevolezza, che i ‘reati matrice’, o ‘reati spia’, abbiano una “potenzialità lucrogenetica”, ovvero siano in grado “di produrre vantaggi economici in capo al loro autore” (Corte cost., sent. n. 166 del 2025). E’ stato pertanto ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, e recentemente ribadito dalla Consulta (sent. n. 166 del 2025, cit.) che la confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 240 -bis cod. pen., quale ipotesi speciale di confisca obbligatoria, richiede i seguenti requisiti: a) la condanna del soggetto per uno dei reati elencati dalla norma, c.d. reati-spia; b) la titolarità o la disponibilità, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altre utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, da intendersi come uno squilibrio incongruo e 5 significativo, da verificare con riferimento al momento dell’acquisizione dei singoli beni;
c) la mancata giustificazione della origine legittima di quella ricchezza da parte del condannato, gravando su quest’ultimo “un semplice onere di allegazione di elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni”; d) il momento di formazione dell’accumulo patrimoniale sproporzionato deve essere circoscritto in un ambito di “ragionevolezza temporale” o “congruità temporale” rispetto al momento di consumazione del reato-spia. Il G.I.P. del Tribunale di Verona, nel disporre la confisca della somma di denaro in sequestro, limitandosi ad affermare la doverosità del provvedimento ablatorio, ha del tutto omesso di motivare in linea con gli insegnamenti affermati in proposito dalla Corte di legittimità e dalla Corte costituzionale, senza neppure consentire di individuare il tipo di confisca disposto. 2.3. Analoghe considerazioni valgono per i cellulari sequestrati a El LY HA e RA El PH, dei quali ugualmente è stata disposta la confisca senz'altra indicazione in ordine alla tipologia del provvedimento ablatorio ed in totale carenza della motivazione. Va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l'applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso» (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, [...], Rv. 285062). Il G.I.P. non ha fatto buon governo di tale insegnamento, limitandosi ad un'affermazione apodittica, senza alcun riferimento concreto al collegamento strumentale tra il reato commesso ed i cellulari oggetto di confisca. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di denaro e dei telefoni cellulari in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Verona, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica, che si atterrà ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, dando conto in motivazione, se la somma di danaro e i telefoni in sequestro siano confiscabili alla luce delle norme richiamate. 6
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Verona, in diversa persona fisica. Così deciso il 17 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SI BA ALDO ACETO
letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 1 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato a El LY HA e RA El PH la pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa ciascuno, per il reato di cui all’art. 73, comma 4, dPR n. 309 del 1990, per aver detenuto, in concorso tra loro, circa tre chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisi in 30 panetti, da ritenersi destinata ad uso non esclusivamente personale. Il Gip ha inoltre disposto la confisca della sostanza stupefacente, dei telefonini e del denaro in sequestro, ordinando altresì la distruzione della sostanza stupefacente e degli apparecchi cellulari. 2. Avverso l’indicata sentenza, El LY HA e RA El PH , a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Debora Piazza, propongono ricorso per Penale Sent. Sez. 3 Num. 21485 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BA SI Data Udienza: 17/02/2026 2 cassazione, con atti distinti di identico contenuto, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione degli articoli 73, comma 7 -bis e 85 - bis del dPR n. 309 del 1990, 240 e 240-bis cod. pen., e correlato vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro e degli apparecchi cellulari in sequestro. Si lamenta la assoluta carenza di motivazione in relazione alle ragioni della confisca del denaro e degli apparecchi cellulari in sequestro, e comunque la violazione di legge, non potendo trovare nel caso in esame applicazione disposto di cui all'articolo 73, comma 7 -bis del DPR 309 del 1990, essendo escluso, trattandosi di una condotta di mera detenzione che il denaro e i telefoni cellulari costituissero il profitto o il prodotto del reato, ne risultando in alcun modo motivata la ricorrenza dei presupposti della confisca per sproporzione di cui all'articolo 240 -bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Occorre premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348; Sez. 6, Sentenza n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285899 - 01). 2.1. L'ipotesi in esame è riconducibile nella seconda delle due evenienze esaminate dalle Sezioni Unite, non risultando dal testo della sentenza impugnata che la confisca del denaro e dei telefoni cellulari sia stata oggetto di accordo tra le parti. Deve poi essere ricordato che, in sede di patteggiamento, a seguito della modifica introdotta dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen. e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale disposizione quali ipotesi di confisca obbligatoria, mentre la confisca in casi particolari di cui all’art. 240 -bis cod. pen. è consentita per taluni reati, tra i quali rientra il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in virtù del richiamo operato dall’art. 85-bis d.PR n. 309 del 1990, anche nei casi di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. Ciò, ovviamente, non esime il giudice dal dovere di motivare sulle ragioni per le quali ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le 3 giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (cfr., Sez. 2, n. 1734 del 03/12/2024, dep. 2025, [...]; Sez. 2, n. 42538 del 24/10/2024, Pentevalle;
Sez. 6, n. 2703 del 20/11/2008, dep. 2009, [...], Rv. 242688), con la precisazione che, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (in questo senso, cfr. Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081; Sez. 2, Sentenza n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574). Tanto premesso, il provvedimento impugnato non soddisfa l'obbligo di motivazione nei limiti e nei contenuti fin qui delineati, non avendo il giudice minimamente motivato in ordine alla disposta confisca del denaro e dei telefonini, oltre che della sostanza stupefacente, essendosi limitato a affermarne la doverosità. 2.2. Quanto al denaro, va ricordato che, trattandosi di condanna per detenzione di sostanza stupefacente, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen., né, per medesimezza di ratio, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), applicabile invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285899 - 01; Sez. 2 n. 20130 del 19/4/2022, [...], Rv. 283248). Nella fattispecie, infatti, è contestata la detenzione di sostanza stupefacente, non una vendita di detta sostanza, per cui la somma (nemmeno esattamente indicata in sentenza) rinvenuta nella disponibilità di El LY, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, in ipotesi pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Conseguentemente, viene a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputato e le somme di denaro rinvenute nella sua disponibilità, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. Non è, dunque, applicabile l'art. 240 cod. pen., che prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato (costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato 4 presupposto), né l’art. 73, comma 7 -bis, dPR n. 309 del 1990, facente anch’esso riferimento al profitto o al prodotto ovvero, salva l'ipotesi di cui al quinto comma del medesimo articolo, alla confisca di beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente (al profitto o al prodotto). In relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è invece possibile procedere alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240 -bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85 - bis d.P.R. n. 309 del 1990). L'istituto della confisca allargata o "per sproporzione" di cui all’art. 240 -bis cod. pen. è stato delineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia ed avente la medesima finalità preventiva (Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, [...], Rv. 219221), il cui fondamento poggia “su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone” (Corte cost., sent. n. 33 del 2018). Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di contrastare tale accumulazione mediante una misura ablativa che “non si fonda sulla prova della provenienza del bene da confiscare dal singolo delitto per il quale è pronunciata condanna, ma sulla ragionevole presunzione che – in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni, e in mancanza di una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita – essi siano stati acquisiti mediante attività criminose ulteriori rispetto a quella giudizialmente accertata”, né è necessario che il reato per il quale è prevista la confisca allargata sia connesso alla criminalità organizzata, essendo essenziale, ma sufficiente per superare il vaglio di ragionevolezza, che i ‘reati matrice’, o ‘reati spia’, abbiano una “potenzialità lucrogenetica”, ovvero siano in grado “di produrre vantaggi economici in capo al loro autore” (Corte cost., sent. n. 166 del 2025). E’ stato pertanto ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, e recentemente ribadito dalla Consulta (sent. n. 166 del 2025, cit.) che la confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 240 -bis cod. pen., quale ipotesi speciale di confisca obbligatoria, richiede i seguenti requisiti: a) la condanna del soggetto per uno dei reati elencati dalla norma, c.d. reati-spia; b) la titolarità o la disponibilità, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altre utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, da intendersi come uno squilibrio incongruo e 5 significativo, da verificare con riferimento al momento dell’acquisizione dei singoli beni;
c) la mancata giustificazione della origine legittima di quella ricchezza da parte del condannato, gravando su quest’ultimo “un semplice onere di allegazione di elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni”; d) il momento di formazione dell’accumulo patrimoniale sproporzionato deve essere circoscritto in un ambito di “ragionevolezza temporale” o “congruità temporale” rispetto al momento di consumazione del reato-spia. Il G.I.P. del Tribunale di Verona, nel disporre la confisca della somma di denaro in sequestro, limitandosi ad affermare la doverosità del provvedimento ablatorio, ha del tutto omesso di motivare in linea con gli insegnamenti affermati in proposito dalla Corte di legittimità e dalla Corte costituzionale, senza neppure consentire di individuare il tipo di confisca disposto. 2.3. Analoghe considerazioni valgono per i cellulari sequestrati a El LY HA e RA El PH, dei quali ugualmente è stata disposta la confisca senz'altra indicazione in ordine alla tipologia del provvedimento ablatorio ed in totale carenza della motivazione. Va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l'applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso» (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, [...], Rv. 285062). Il G.I.P. non ha fatto buon governo di tale insegnamento, limitandosi ad un'affermazione apodittica, senza alcun riferimento concreto al collegamento strumentale tra il reato commesso ed i cellulari oggetto di confisca. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di denaro e dei telefoni cellulari in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Verona, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica, che si atterrà ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, dando conto in motivazione, se la somma di danaro e i telefoni in sequestro siano confiscabili alla luce delle norme richiamate. 6
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Verona, in diversa persona fisica. Così deciso il 17 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SI BA ALDO ACETO