Sentenza 1 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11410 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
A N IA L ITA O L A IC L BB E E 4 U 7 N 9 3 E 1 O LA CORTE SUPRE ASEP 1-1 4-1 0/02 - I C 1 Z 1 A A - F R 1 T I IN NOME DEL POPOLO ITALIAN 2 S . I D G L E E C R I D Oggetto U OPPOSITIONE A SEZIONE SECONDA CIVILE DECRETO INGLUPTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 296/00Dott. Mario Presidente SPADONE Dott. Ugo RIGGIO Rel. Consigliere Cron. 230.18 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 09/04/02 Consigliere Consigliere-Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COND. SILP, in persona dell'Amm.re SCHETTINI Ugo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, difeso ALBERTO MONTESANI, giusta delega indall'avvocato atti;
ricorrente
contro
LI IO;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 73/98 del Giudice di pace di .543 PAOLA, depositata il 07/11/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Ugo RIGGIO;
udito l'Avvocato Alberto MONTESANI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. -2- 3 د ر ا SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto dell'8 marzo 1996 RI AR proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 28 febbraio 1996 emesso nei suoi confronti dal Giudice di pace di AO su ricorso del Condominio Silp di detta città, per somme dovute quale quota di sua spettanza relativa a lavori di manutenzione straordinaria condominiale, evidenziando che il verbale dell'assembleadell'edificio condominiale del 29 gennaio 1994. posto a fondamento, unitamente ad altri documenti, del procedimento monitorio, era stato alterato mediante l'aggiunta, al dodicesimo rigo. della frase "la cui spesa viene ripartita in parti eguali“. Il condominio, costituitosi, resisteva all'opposizione, di cui chiedeva il rigetto. Dopo l'espletamento di consulenza tecnica e l'acquisizione di ampia documentazione il giudicante. con sentenza in data 13 ottobre 1998, premesso che la causa, essendo di valore inferiore ai due milioni di lire, andava decisa secondo equità, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo. Rilevava il giudice di pace che la pretesa creditoria fatta valere dal condominio Silp trovava in realtà fonte esclusiva nella condotta personale dell'amministratore, sia per quanto atteneva alla quantità e qualità dei lavori eseguiti ed al conteggio finale degli stessi. sia per quanto riguardava la ripartizione della spesa tra i condomini. Infatti dalla relazione del c.t.u.. oltre che dalla documentazione prodotta dall'opponente, risultava che il condominio aveva versato, nonostante le diffide mosse alla ditta appaltatrice dei lavori, circa £. 15.000.000 in più di quanto effettivamente dovutole. per cui l'importo totale, decurtato della somma non dovuta e diviso tra i condomini, portava a concludere 296-2000 Condominio Silp di AO AR. Udienza del 9 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. che la somma di £. 13.000.000 già versata dal AR copriva interamente la quota da lui dovuta al condominio. Ha chiesto la cassazione di questa sentenza il Condominio Silp in base ad un unico ampio motivo di ricorso. Il AR non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente sostiene la nullità della sentenza per violazione delle norme che garantiscono il principio del contraddittorio, ed in particolare degli artt. 101 e 102 c.p.c.. e di quelle poste a garanzia del principio dell'onere della prova (artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.); la sentenza sarebbe inoltre inficiata da difetto di motivazione. Il giudice di pace avrebbe infatti statuito sulle effettive spettanze पफी dell'impresa che aveva eseguito i lavori senza la necessaria partecipazione al giudizio della stessa. Il giudice di pace non avrebbe indicato il criterio di equità seguito, nominando un c.t.u. per accertare fatti che avrebbero dovuto essere dimostrati dal debitore opponente. Inoltre non avrebbe esaminato una serie di documenti, vale a dire le numerose delibere assembleari che avevano, tra l'altro, aggiudicato i lavori alla ditta AZ per una spesa preventiva di £. 113.998.580, incaricando l'amministratore per la stipula del contratto di appalto e nominando direttore dei lavori l'architetto Mannarino: approvato il contratto di appalto ed il preventivo di spesa da ripartire in parti uguali tra i condomini: approvato i lavori fuori preventivo. Inoltre varie lettere inviate a tutti i condomini, contenenti. tra l'altro. il consuntivo di spesa. Secondo il condominio ricorrente, poi, il giudice di pace avrebbe fatto una serie di affermazioni apodittiche, senza spiegare perché il condominio avrebbe versato 15 milioni di lire in più, sebbene il c.t.u. avesse accertato un pagamento in eccedenza di soli 7 milioni. 296 2000 Condominio Silp di AO AR. Udienza del 9 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 5 Il motivo è inammissibile. Occorre considerare infatti che la giurisprudenza formatasi dopo l'introduzione nel nostro ordinamento processuale della figura del giudice di pace ha rilevato che nelle cause il cui valore non ecceda £.
2.000.000. le quali a norma dell'art. 113 c.p.c. come novellato dalla legge 21 novembre 1991 n. 374 · devono essere decise da detto giudice secondo equità, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di norme processuali o costituzionali. oppure di norme comunitarie di rango superiore alle norme ordinarie. mentre non può ritenersi sussistere il limite del rispetto delle norme ordinarie e neppure l'ulteriore w limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento i quali, benché possano y sembrare di rango superiore alle norme scritte, in realtà derivano, attraverso successive astrazioni, dalla ratio di un complesso omogeneo di norme, tanto vero che è la modifica di queste ultime a determinare un mutamento dei primi e non viceversa. In altri termini è stato rilevato che il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie. ma deve giudicare facendo immediata applicazione della equità c.d. formativa o sostitutiva. fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. con osservanza, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento. ma osservando le norme costituzionali e quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. 296-2000 Condominio Silp di AO AR Udienza del 9 aprile 2002. Presidente Spadone, relatore Riggio. 6 Per quanto riguarda poi il lamentato vizio di motivazione della sentenza impugnata. è stato osservato che rilevante ai fini del ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice di pace rese in causa di valore inferiore a £. 2.000.000. è solo l'inesistenza o l'apparenza della motivazione stessa. oppure il contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili, quindi tale da precludere l'identificazione della ratio decidendi. o infine la perplessità della motivazione che renda impossibile individuare la qualificazione giuridica data al rapporto. Non può invece mai rientrare nel sindacato della Suprema Corte la motivazione relativa al criterio di equità adottato, essendo rimessa al giudice di pace la scelta del criterio in base al quale decidere la controversia. Alla stregua di tali principi risulta quindi evidente l'inammissibilità del motivo posto a base del ricorso in esame, poiché con esso si lamenta la violazione di norme ordinarie di legge e si prospettano semplici vizi della motivazione che a ben vedere, anziché evidenziare effettive carenze della stessa, si risolvono in censure del criterio equitativo adottato dal giudice di pace. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Non avendo gli intimati svolto O L 4 L 7 attività difensiva nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del giudizio di O 3 . B ) N E E , E 1 C N 9 A cassazione. 9 O P 1 I - Z I 1 A D 1 R - 1 T
P. Q. M.
E 2 S C I D Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. il 9 aprile 2002. ИдоMiggin asth ПравёниIL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma - 1 AGO. 2002 IL CANCELLIERE: 01 296 2000 Condominio Silp di AO AR. Udienza del 9 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio.