Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE01314/0 1 3 1 4 / 0 2 SEZIONE SI CONDA CIVE -CHIAMATA IN GARAVE مراه تا برسی کی کم سمجھ کر که مالی تم کو کیم شکر کر Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CHIAMATI Vistatus Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 8449/00 Cron. 2886 ELEFANTE - Consigliere Dott. Antonino Rep. 444 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere ua.07/11/02 Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTE NZ A sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA CIPOLATO LOREDANO, VIA PRISCIANO 28 presso lo studio dell'avvocato SILVAND MARIOTTI, difeso dall'avvocato PAOLO POLLINA, giusta delega in atti;
ricorrente contro + LO NLO, elettivamente IN IA BR 197, presso lodomiciliati in ROMA VIA GERMANICO studio dell'avvocato VINCENZO MARONE, che li difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO ALESSANDRI, giusta 2002 delega in atti;
1448 controricorrente -1- Svolgimento del processo Nel novembre 1989 IO ET convenne in giudizio davanti al Tribunale di Venezia Loredano AT chiedendone la condanna a eliminare delle servitù create con la costruzione di un immobile limitrofo a quello di esso citante. Il AT resistette alla domanda rilevando di aver costruito su progetto predisposto dallo stesso ET, e autorizzatovi, chiamò in giudizio i suoi danti causa LO GI e RI AC, per esserne manlevato. I chiamati si costituirono e chiesero il rigetto della domanda. Con sentenza del 2 luglio 1995, l'adito tribunale, considerato che la costruzione era stata eretta su progetto e variante predisposti dallo stesso ET e che quindi egli stesso aveva dato luogo alla creazione di servitu, rigettò la domanda del ET nei confronti del AT, nonché, per conseguenza, quella del AT
contro
LO NI GI e RI AC. Condanno il ET a pagare le spese al AT;
compensò le spese fra il AT ed i chiamati in causa. In accoglimento dell'appello proposto da GI e AC, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione appellata, condannava il AT al pagamento delle spese di primo grado rilevando che egli, pur avendo diritto a pretenderle dal ET, da cui era stato costretto a chiamare in causa gli appellanti, nulla aveva chiesto in proposito. Ricorre per cassazione il AT in base a un unico motivo. Resistono Do NI GI e RI AC. Non svolge attività difensiva IO ET. nonchè
contro
MU IU;
- intimato avverso la sentenza n. 681/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 27/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 11 udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - DESTRO che ha concluso per Generale Dott. Carlo --- - rigetto del ricorso, + -2- Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., il AT lamenta di essere stato condannato alle spesc pur non essendo uscito soccombente dalla lite. Di vero, i giudici di merito avevano respinto la domanda avanzata nei di lui confronti dal ET il quale lo aveva costretto a chiamare in causa LO NI GI e RI AC, tenuti alla garanzia per evizione avendogli venduto l'immobile. Il rigetto della domanda nei confronti dei terzi costitui, quindi, unica e diretta conseguenza della reiezione della domanda principale e non della carenza di fondamento dell'azione di garanzia promossa dal convenuto sicché non comportò in capo a quest'ultimo nessuna soccombenza neppure parziale o virtuale. Come riconosciuto dallo stesso giudice di appello, unico soccombente in causa fu il ET che avrebbe dovuto essere condannato al rimborso delle spese di causa sia nei confronti del convenuto che dei chiamati in causa. Erronea era l'affermazione dello stesso giudice secondo cui non poteva farsi luogo alla condanna alle spese del ET anche nei confronti dei terzi per assenza di domanda al riguardo, sia perché una domanda in tal senso vi era stata, sia perché l'onere della rifusione delle spese del terzo chiamato gravante sull'attore soccombente prescinde da un'istanza in tal senso del convenuto. La censura è fondata. Come riportato in istorico, la Corte di appello ha condannato il AT al pagamento delle spese di primo grado sostenute dal GI e dalla AC ed escluso che le stesse potessero essere poste a carico del ET in assenza di espressa domanda da parte del convenuto, pur 3 legittimato a chiedere la condanna dell'attore soccombente, che lo aveva costretto a evocare in giudizio gli appellanti, a rivalsarlo degli eventuali esborsi da rifondere ai chiamati in causa. Epperò che il AT non abbia chiesto la condanna del ET alle spese in questione è circostanza non corrispondente al vero perché dagli esami diretto degli atti consentito in questa sede, essendo stato denunciato un error in procedendo, emerge che nel giudizio di primo grado l'odierno ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva chicsto l'integrale rifusione delle spese "nei confronti di tutte le parti”. D'altronde, com'è giurisprudenza di questa Corte, il regolamento delle spese giudiziali è una conseguenza legale della decisione della lite, così che il giudice deve procedervi, quale pronuncia conseguenziale e accessoria alla definizione del giudizio, anche se le parti non hanno proposto alcuna istanza in proposito (Cass. nn. 3729/1990, 3126/1988, 3740/1987, 6333/1985). E legittimamente il giudice a quo, pur in assenza di impugnazione da parte del AT, avrebbe potuto in concreto condannare il ET alle spese anche nei confronti dei chiamati in causa, poiché costoro chiesero chiaramente condannarsi "gli appellati, o quanto meno il solo soccombente" a rifondere loro le spese del primo grado di giudizio. Su questo punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio. Il giudice del rinvio, designato in altra sezione della stessa corte territoriale, provvederà sulle spesc del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione delle Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2002 Il Presidente 11 Consigliere estensore Frauen deutimm Dott. Franco Pontorieri fergie dee Cove Dont. Sergio Del Core IL CANCELLIERE 01 Frings to Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 29 GEPIZ 2003. CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate of Roma 2 il 18-3-2003 seria 4 al n. 11487 versate € 139.44 apposta in calce alia copia autentica (art. 276 T.U, n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE OF CANCELLERIA A Roberto Ricot