Sentenza 19 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2001, n. 6869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6869 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 101 16869 IN NOME DEL POPOLO ITAL NO SSAZIONE LA CORTE SU AVORO i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.16212/99 Dott. Antonio SAGGIO Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Consigliere Cron. 15669 Dott. Attilio CELETANO LAMORGESE Cons. Relatore Rep. Dott. Antonio Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 14/02/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SICILTURIST s.r.l., in persona dell'amministratore unico Maria VI Montelepre, elettivamente domiciliata in Roma, via Nicolò Porpora n. 12, presso l'avv. Carla Grossi, e rappresentata e difesa dall'avv. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Giovanni Palermo, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE - ricorrente per diritti contro "1-9 M80-2001 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente prof. Massimo Paci, elettivamente 761 domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto e rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Rina Sarto, 1 Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 24 del Tribunale di Trapani depositata il 17 maggio 1999 (R.G. n. 1085/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La CI s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza in data 29 aprile/17 maggio 1999, con la quale il Tribunale di Trapani aveva confermato la decisione resa dal Pretore della stessa sede il 10 maggio 1996, appellata dalla società. Dalla sentenza qui impugnata risulta che la predetta società e il suo legale rappresentante Mario Signore Tindaro avevano proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa il 7 giugno 1989 dal direttore della sede Inps di quella città per una serie di illeciti amministrativi che derivavano 2 dall'omessa registrazione sui libri paga e matricola dei dipendenti GI IC e D'NO. Altra opposizione era stata Giacomo proposta dalla medesima società avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Trapani il 9 dicembre 1992 per l'omissione dei contributi previdenziali dovuti per i predetti dipendenti e per le connesse sanzioni civili e amministrative. Riuniti i giudizi, il primo giudice aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo e annullato l'ordinanza ingiunzione per la parte concernente le violazioni contestate in relazione alla posizione lavorativa del D'NO. L'Inps resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la società CI denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 2203 cod. civ., dolendosi della valutazione delle risultanze processuali, in particolare della deposizione del dipendente IC, cui addebita pure di non aver tenuto conto delle specifiche deduzioni avanzate con il ricorso in appello. Ma prima di tale censure deve esaminarsi, in quanto pregiudiziale, l'eccezione di 3 inammissibilità del ricorso sollevata dal Procuratore Generale, nel corso della discussione, e nel controricorso dall'istituto resistente, sotto il profilo della omessa esposizione sommaria dei fatti. L'eccezione è fondata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, perché possa ritenersi soddisfatto il requisito sommaria dei fatti di causa, dell'esposizione richiesto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione (art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.), è necessario che almeno nel contesto dell'atto d'impugnazione, senza che occorra una premessa in fatto a sé stante, si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, soltanto attraverso la lettura del ricorso e senza dover ricorrere ad altre fonti О ad altri atti del processo, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione e dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (v. fra le tante Cass. sez. unite 13 febbraio 1998 n. 1513, Cass. 17 aprile 2000 n. 4937). Nella specie, la ricorrente non ha assolto al suddetto indispensabile requisito, essendosi limitata ad indicare nel ricorso per cassazione soltanto la data della sentenza del Tribunale di Trapani, contro cui ha proposto l'impugnazione, e a dichiarare che quella pronuncia era confermativa della decisione del Pretore, di cui ha pure riportato soltanto la data. Tali indicazioni, come è evidente, non integrano la descrizione dei fatti di causa che hanno originato la controversia, con la specificazione del suo oggetto, delle vicende del processo e delle posizioni dei soggetti che ad esso hanno partecipato. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e la ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.), è tenuta alla rifusione nei confronti dell'altra parte delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 12.000-, oltre a lire 2.500.000=(duemilionicinquecentomila) per onorari. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001. 11 Consigli Il Presidente est. Алошо вашорен 까тивний пр 5 6/0 есе 3 3 IL CANCELLIERE 0 5 1 . . A Depositato in Cancelleria T S N I S R D A 3 A ' , T 7 19 MAG. 2001 L , - O L L 8 A E - L K 1 D E O 1 P I B S S IL CANCELLIERE I I E N D N E G G S A G T O I E S A A L O D P O I A T M , L I T I L O R A E R I T D D D S I E G O T E N R E S E