Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/2002, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
E I N L , M O 1 S I 9 O I 9 D LA CORTE 0 1 878 /02 1 Z - A E 1 R 1 C T - I S 1 I D 2 G REPUBBLICA ITALIANA U . L B E N O T S DICASSAZIONE Oggetto forrocate SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 13943/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere- 14555/99 Cron.4625 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO -W Rel. Consigliere Rep. Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 10/10/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA ------ sul ricorso proposto da: SA IU, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 119, presso lo studio dell'avvocato SANDRO FIORETTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AR PA;
intimata e sul 2° ricorso n° 14555/99 proposto da: AR PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2001 BARBERINI 67, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO 1330 PICOZZI, difesa dall'avvocat o MAZZINO BARZI, giusta -1- delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SA IU, INSIEME SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore Sig. TURCONI GIUSEPPE;
- intimati avversO la sentenza n. 191/98 del Giudice di pace di VIAREGGIO, depositata il 01/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. -2- R.G.N.13943+14555/99;13944+14554/99; 13945+14553/99; 13946+14552/99. Oggetto: Avvocato-compenso- pagamento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 1° agosto 1998, il giudice di pace di Viareggio ha condannato Di IO RO, DI IO AL, Di IO NA e RR LA al pagamento in favore dell'Avv. Giunio Massa delle somme indicate in dispositivo per ciascuno dei convenuti, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, IVA e CAP come per legge, e, in solido, al rimborso delle spese del procedimento, liquidate equitativamente in lire 500.000 cadauno "onnicomprensive, oltre IVA e CAP come per legge, nonché Di IO AL e NA in solido a rifondere ad "Insieme s.r.l." le spese di lite, liquidate in lire 1.000.000, oltre iVA e CAP come per legge;
ha, inoltre, rigettato la domanda proposta dai convenuti Di IO RO, AL, NA e RR LA nei confronti di "Insieme s.r.l." e la riconvenzionale proposta da quest'ultima nei confronti dei convenuti. Con la predetta sentenza è stata accolta, in 2 effetti, la domanda dell'Avv.Massa, di pagamento delle proprie competenze per prestazioni professionali rese in favore dei convenuti, mentre è stata rigettata la domanda da costoro proposta nei confronti della soc. "Insieme s.r.l.", chiamata in causa, per la condanna della stessa a rifondere ai convenuti le somme che essi avessero dovuto eventualmente versare all'attore per il predetto titolo, nonché la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla "Insieme s.r.l." nei confronti dei convenuti. Ha proposto quattro distinti ricorsi per cassazione l'Avv. Giunio Massa, denunciando "violazione di legge ed omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia - artt. 1219 commi 1 e 2 n.2 e 1224 C.C.", per mancata liquidazione degli interessi legali dalla data della prestazione professionale, vale a dire dall'8-8-1992, avendo i convenuti dichiarato per iscritto di non volere adempiere all'obbligazione, per cui non era neppure necessaria la messa in mora, che comunque era stata fatta con raccomandata con avviso di ricevimento del 23-3-1995, e per mancata liquidazione del maggior danno da svalutazione, essendo stato costretto esso Avv.Massa a ricorrere allo sconto 3 bancario, come non contestato dai convenuti. Resistono con quattro distinti controricorsi RR LA, Di IO AL, Di IO NA e Di IO RO, che propongono anche altrettanti distinti ricorsi incidentali, con i quali, nel richiedere preliminarmente la riunione di tutti i ricorsi dell'Avv. Massa e di quelli incidentali proposti avversO la stessa sentenza del giudice di pace di Viareggio, denunciano: 1) erronea, contraddittoria, carente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.), per avere ritenuto, il giudice di pace, contrariamente alle risultanze di causa ed immotivatamente, che Di IO e RR avessero conferito effettivamente all'Avv. Massa l'incarico Alle di svolgere determinate prestazioni professionali, e che, pertanto, fossero essi, e non la SOC. Insieme, obbligati al pagamento del relativo compenso al professionista. 2) violazione о falsa applicazione dell'art. 2697 C.C., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere ritenuto, il giudice di pace, che Di IO e RR non avessero provato per tabulas (ved. lettera 12-5-1993 dell'Avv.Massa) l'intervenuto accordo tra il predetto legale e la SOC. Insieme 4 (ved. lettera di Turconi Giuseppe), laddove dallo avevaquest'ultima stesso risultava, invece, che conferito l'incarico all'Avv. Massa"sostanziale" di assistere "gli aderenti nella insinuazione al passivo fallimentare della Capital Italia s.r. .
1. del Gruppo Mendella" ed era tenuta, pertanto, a le relative prestazionipagare professionali, mentre i cinvenuti avevano soltanto conferito al legale l'incarico. di natura formale necessaria" (legitimatio ad processum). 3) erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art.360 n.5 c.p.c., in ordine alla circostanza che, non avendo alcuni aderenti ad "Insieme" ( tra cui i Di IO), partecipanti alla riunione di Cecina, rifiutato l'assistenza dovuto inferire, RD 'Avv.Massa, se ne sarebbe secondo il giudice di pace, che i Di IO avevano effettivamente conferito il mandato al legale. contraddittoria4) erronea, insufficiente, omessa motivazione ex art.360 n.5 c.p.c., con riguardo a quattro affermazioni "apodittiche e tra loro contraddittorie" (riportate nel ricorso) fatte dal giudice, sempre relativamente al preteso mandato conferito all'Avv.Massa dai Di IO. 5) violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione 5 all'art.360 n.5 c.p.c., per la duplice condanna dei convenuti al pagamento di somme di danaro all'attore. 6) violazione dell'art. 91, in relazione all'art.360 n. 5 c.p.c., per la condanna di IO AL e Di IO NA a rifondere le spese di lite alla soc." Insieme", e per la mancata condanna di "Insieme" a rifondere le spese medesime agli attuali ricorrenti, 'con palese doppia violazione del principio della soccombenza e con vizio di contraddittorietà di motivazione sul omessa e/o punto". La "Insieme" s.r.l. in liquidazione non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente principale ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorsi principali e ricorsi incidentali, siccome proposti avverso la medesima sentenza pronunciata tra le stesse parti all'esito di un unico procedimento, vanno riuniti (sent.2922/97). Gli uni e gli altri sono infondati e, come tali, vanno rigettati. Premesso che il giudice di pace ha deciso la causa 6 (anzi, le cause qui riunite) secondo equità ex art.113 comma 2 c.p.c., si rileva che sia con il ricorso principale sia con i ricorsi incidentali non sono stati dedotti motivi contenenti censure che possano trovare ingresso, alla luce dei principi e criteri enunciati nella sentenza n. 716 del 15 ottobre 1999 di queste Sezioni Unite, nel presente giudizio di legittimità ed inficiare, eventualmente, quella decisione. Non sono state denunciate, infatti, violazioni di norme processuali, ai sensi dell'art.360, comma 1, nn.1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento ad ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n.5 del citato art.360 ( caso di motivazione meramente apparente o affetta da radicale ed insanabile contraddittorietà), né violazioni di leggi sostanziali, ai sensi del n.3 dello stesso articolo, con riferimento, peraltro, soltanto ad inosservanza 0 falsa applicazione della costituzione ○ di norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie). Si rileva, ad ogni buon conto, e ad abundantiam, che, per quanto riguarda il ricorso principale, violazione di norme del genere più sopranessuna 7 richiamato è dato riscontrare nella pronuncia del giudice di pace in ordine agli interessi legali (riconosciuti all'attore "dalla domanda al saldo"), nè nell'omessa pronuncia sulla richiesta di liquidazione del "maggior danno ex art.1224 C.C. TP avanzata dall'attore, attesa, tra l'altro, la mancata allegazione, a sostegno di siffatta domanda, di specifici elementi di giudizio comprovanti, avuto anche riguardo all'entità della somma liquidata a carico di ciascun convenuto, il preteso maggior danno subito dall'attore medesimo;
e che, per quanto riguarda i ricorsi incidentali, le pretese violazioni della legge processuale denunciate con il quinto e sesto motivo sono palesemente insussistenti e che, di conseguenza, le censure mosse alla sentenza impugnata con predetti motivi, nonché quelle di cui agli altri motivi sono manifestamente infondate. Appare conforme a giustizia compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2001 1 Il presidente Il consigliere est. 0 1 2 C a . i E B n (Dr.Ohindo Schettino) (Dr.Mario Spadone) R a E t E a F I Араваш C L 1 o L E c 1 s C IL CANCELLIERE C1 e c N Francesco Catania n A a L C r I F