Cass. civ., sez. III, ordinanza 04/03/2024, n. 5769
CASS
Ordinanza 4 marzo 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, presieduta dal Giudice Giacomo Travaglino, pubblicata il 4 marzo 2024. Le parti ricorrenti, eredi di un soggetto deceduto a causa di un illecito, avevano richiesto il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale, sostenendo che la morte della vittima avesse causato loro un pregiudizio morale. In particolare, i ricorrenti contestavano la decisione della Corte d'appello di Salerno, che aveva ritenuto necessario provare l'effettiva relazione affettiva tra i fratelli e la vittima, negando la presunzione di danno per i familiari non conviventi.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la morte di una persona causata da un illecito presuppone, ex art. 2727 c.c., una sofferenza morale anche per i membri della famiglia originaria, come i fratelli, senza necessità di prova contraria da parte del danneggiato. Ha sottolineato che l'onere di dimostrare l'indifferenza o l'odio tra la vittima e il superstite grava sul convenuto. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso è stato rinviato alla Corte d'appello di Salerno per un nuovo esame, in conformità ai principi stabiliti.

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Massime1

In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 04/03/2024, n. 5769
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5769
Data del deposito : 4 marzo 2024

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