Sentenza 19 settembre 2011
Massime • 1
Il "periculum in mora", che ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri della concretezza e della attualità; è, inoltre necessario che il bene oggetto della misura abbia un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato le decisione del giudice del riesame - che, a seguito di appello del PM., aveva disposto il sequestro di celle di una casa circondariale, in relazione al reato di istigazione al suicidio, ritenendo insussistente il periculum in mora in quanto gli elementi addotti a sostegno e cioè il sovraffollamento e l'insufficienza numerica del personale si attagliano alla gran parte delle carceri italiane ma non specificamente alla cella oggetto di cautela reale).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2011, n. 35394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35394 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea Presidente del 19/09/2011
Dott. BEVERE Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. SCALERA Vito Consigliere N. 1222
Dott. LAPALORCIA Grazia rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 11313/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA;
2) DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI;
avverso l'ordinanza n. 5/2011 TRIB. LIBERTÀ di BRINDISI, del 08/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. V. Monetti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. dello Stato Di Carlo M..
RITENUTO IN FATTO
Il Gip di Brindisi, con provvedimento 13-1-2011, rigettava la richiesta del PM di sequestro preventivo delle celle del primo piano del Reparto "Alta Sorveglianza" della Casa Circondariale di Brindisi - n una delle quali, il 6-8-2010, si era suicidato mediante impiccagione il detenuto BI Moshed-, ritenendo l'insussistenza del fumus del reato di cui all'art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio), ipotizzato a carico di ignoti.
A seguito di appello ex art. 322 bis c.p.p. del PM, il tribunale del riesame di Brindisi in data 8-2-2011, disponeva il chiesto sequestro ritenendo la sussistenza sia del fumus che di esigenze di cautela (in particolare sovraffollamento della popolazione carceraria, inadeguatezza strutturale delle celle di quel reparto, insufficienza numerica del personale dipendente a garantire l'incolumità dei detenuti).
Hanno proposto ricorso avverso tale ordinanza, qualificandola abnorme in quanto provvedimento di amministrazione attiva, tra l'altro privo delle necessarie misure organizzative e finanziarie, il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- e la direzione della casa circondariale di Brindisi, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, che deduce due motivi.
1) Esercizio da parte del giudice di potestà riservata agli organi esecutivi e vizio di motivazione. Poiché la gestione degli stabilimenti di pena costituisce funzione propria del potere esecutivo, il giudice, disponendo il sequestro, ha esercitato un potere che non gli spetta, essendo di competenza dell'esecutivo trovare le soluzioni ai problemi di sovraffollamento delle carceri. Inoltre la motivazione a sostegno delle esigenze di cautela è insufficiente e contraddittoria. Infatti il sovraffollamento della popolazione carceraria è fatto diffuso e non limitato alla casa circondariale di Brindisi, e comunque la chiusura di un reparto aggrava la situazione degli altri reparti o di altre carceri, in caso di trasferimento dei detenuti già ospitati nel reparto oggetto del sequestro. Quanto all'inadeguatezza strutturale delle celle, essa non è integrata da nessuna delle situazioni emergenti dall'ordinanza. Infatti l'impossibilità di sorvegliare dall'esterno il detenuto che si trovi nel bagno, risponde ad esigenze di riservatezza, mentre in ogni cella è possibile trovare appigli per un suicidio mediante impiccagione (nella specie era stato utilizzato il tubo di scarico del water). Contraddittoriamente, poi, il tribunale ha correlato le esigenze di cautela all'insufficienza numerica del personale, in quanto la chiusura del reparto non muta il rapporto tra popolazione carceraria e personale di custodia nella casa circondariale di Brindisi, o lo aggraverebbe in altre carceri in caso di trasferimento dei detenuti.
2) Violazione dell'art. 321 c.p.p., per insussistenza del periculum in mora in quanto il provvedimento, lungi dal prevenire il pericolo di reiterazione del reato, lo favorisce comportando la dislocazione negli stessi reparti dei detenuti comuni e di quelli già ospitati nel reparto di alta sicurezza. Inoltre non ricorre la funzionalità della cosa rispetto al reato essendo il rapporto tra la prima ed il secondo meramente occasionale.
Il 14-9-2011 l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con cui, oltre a ribadire che la misura, lungi dal prevenire altri reati, avrebbe l'effetto contrario perché aumenterebbe le difficoltà di gestione dei detenuti, ribadisce pure l'occasionante della collocazione del detenuto morto suicida in quel reparto (mentre abitualmente i detenuti a rischio vengono collocati altrove), escludendo quindi la funzionalità del reparto stesso alla reiterazione del reato ed evidenziando come semmai avrebbero potuto individuarsi come cose pertinenti al reato gli arredi e i capi di abbigliamento impiegabili nel suicidio. Sotto il versante dell'elemento psicologico, si sottolinea l'assenza del fumus delicti, non essendo sufficiente a configurare il reato il dolo eventuale, peraltro nemmeno provato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella specie, mentre non può escludersi la sussistenza del fumus delicti, ad integrare il quale è sufficiente la sussumibilità degli elementi rappresentati nell'ipotesi di reato delineata, l'ordinanza oggetto di gravame merita censura sotto il profilo della ritenuta sussistenza del periculum in mora.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di questa corte, la previsione dell'art. 321 c.p.p., riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Il pericolo deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri della concretezza ed attualità. Tale requisito richiede che il bene oggetto della misura abbia un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico. La presenza di tale pericolo, motivata dal tribunale di Brindisi con il noto sovraffollamento della popolazione carceraria all'interno di quella casa circondariale, con l'insufficienza numerica del personale dipendente a garantire la vita e l'incolumità dei detenuti, e con l'inadeguatezza strutturale delle celle, oggetto di sequestro, alle esigenze di tutela della sicurezza di questi ultimi, non è nella specie ravvisabile.
Invero degli elementi indicati a sostegno, il primo e il secondo si attagliano alla casa circondariale di Brindisi in generale - come del reato alla gran parte delle carceri italiane -, ma non specificamente alle celle oggetto di cautela reale.
Il terzo, quello dell'inadeguatezza strutturale delle celle sequestrate alla sicurezza dei detenuti, fa leva sulla impossibilità di sorveglianza dall'esterno di chi vi è ospitato, per la presenza di una zona cieca, quella destinata a bagno (dove BI si era tolto la vita legandosi con una maglietta al tubo di scarico del water). Ma, sotto tale profilo, essendo meritevole di tutela l'esigenza di privacy dei detenuti, non è configurabile una inadeguatezza delle celle in sè, e quindi l'attualità e concretezza del periculum in mora.
Del resto, anche a condividere l'assunto del tribunale, l'apposizione del vincolo non risulterebbe comunque idonea a prevenire ulteriori condotte delittuose, non essendo atta a garantire la soluzione dei problemi della struttura (e determinando anzi ricadute negative, che l'Avvocatura dello Stato non ha mancato di evidenziare, sulla funzionalità complessiva di essa), mentre la libera disponibilità del bene potrebbe in ipotesi consentire l'esecuzione di lavori necessari a rimuovere l'eventuale situazione di degrado.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato senza rinvio. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011