Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2011, n. 35394
CASS
Sentenza 19 settembre 2011

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Il "periculum in mora", che ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri della concretezza e della attualità; è, inoltre necessario che il bene oggetto della misura abbia un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato le decisione del giudice del riesame - che, a seguito di appello del PM., aveva disposto il sequestro di celle di una casa circondariale, in relazione al reato di istigazione al suicidio, ritenendo insussistente il periculum in mora in quanto gli elementi addotti a sostegno e cioè il sovraffollamento e l'insufficienza numerica del personale si attagliano alla gran parte delle carceri italiane ma non specificamente alla cella oggetto di cautela reale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2011, n. 35394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35394
Data del deposito : 19 settembre 2011

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