Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5185 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
5185/0 1 Aula 'A' *REPUBBLIC MEI L PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANNUNZIATA - Presidente Dott. Michele R.G. N. 19784/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere 23314/99 LAMORGESE Consigliere Cron.
1. M041 Dott. Antonio STILE Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo BALLETTI Consigliere Ud. 13/02/01 Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TELL ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAGLIARI 40, presso lo studio dell'avvocato SILVIA CANALI, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO GILIANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SAIPEM SPA, GBE PROGETTI SRL;
intimati e sul 2° ricorso n° 23314/99 proposto da: SAIPEM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE 2001 MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ENZO 734 -1- MORRICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
TELL ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAGLIARI 40, presso lo studio dell'avvocato SILVIA CANALI, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO GILIANI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
GBE PROGETTI SRL;
intimato avverso la sentenza n. 13619/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 19/12/98 R.G.N. 198/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato GILIANTI;
udito l'Avvocato MORRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo e per il rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20 febbraio 1998 RM TE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano EM s.p.a. chiedendo che, in riforma della sentenza del 13 marzo 1997 del Pretore di Milano fosse accertato che era nullo il contratto di subappalto tra GBE e EM;
che, in ogni caso, il rapporto di lavoro intrattenuto formalmente per il periodo 17 settembre 1991-27 novembre 1991 con GBE violava la normativa di cui all'art. 1 della 1. 1369/60; che il licenziamento adottato nei suoi confronti oralmente era nullo e di conseguenza egli doveva considerarsi tuttora dipendente della EM e aveva diritto a percepire le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione. Lamentava, inoltre, che il Pretore, nonostante le risultanze delle dichiarazioni del rappresentante legale della EM, delle deposizioni testimoniali e in particolare delle dichiarazioni del teste Carpaneda, nonché dei documenti prodotti, avesse ritenuto non provata la legittimazione passiva della EM s.p.a., pur riconoscendo che la GBE non era il suo datore di lavoro reale. Precisava di avere stipulato con la GBE un contratto di lavoro a tempo determinato con patto di prova di tre mesi per lavorare a Dhubai nel Kuwait in un appalto della Seipem s.p.a.; di essere stato accolto, come era risultato dalle deposizioni testimoniali, in aeroporto e sul cantiere da personale della EM s.p.a. che gli aveva fornito altresì gli strumenti di lavoro, gli aveva dato le direttive tecniche e amministrative per l'esecuzione dell'attività, lo aveva ospitato presso il campo offrendogli vitto e alloggio. Chiedeva al Tribunale di ordinare la produzione dei contratti di appalto EM- GBE e EM CH e di autorizzarla a produrre le fatture che la GBE aveva emesso nei confronti della EM per il pagamento delle sue retribuzioni, fatture ottenute in copia dal Curatore del fallimento della GBE. 1 Si costituiva la Società e chiedeva il rigetto dell'appello rilevando che il Pretore aveva ben valutato le prove testimoniali giungendo alla conclusione che CH e il gruppo EN avevano gestito e diretto il personale di varia provenienza sul cantiere nelle fasi del lavoro;
che lo stesso lavoratore aveva riferito di averecantiere ricevuto ordini da personale australiano o comunque non dipendente dalla EM italiana,confermando quanto in proposito avevano dichiarato i testi;
che la prova dell'intermediazione doveva essere data dal lavoratore. Con sentenza del 20 ottobre-19 dicembre 1998, il Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata, condannava la EM, ritenuta, sulla base delle risultanze istruttorie, effettiva datrice di lavoro del TE, a pagare allo stesso la somma di lire 14.400.000, oltre rivalutazione ed interessi dal 27 novembre 1991 al saldo. Per la cassazione di tale sentenza ricorre RM TE con due motivi. Resiste la EM S.p.A. con controricorso, proponendo ricorso incidentale sostenuto da due motivi, cui resiste il TE con controricorso. La EM ha anche depositato memoria ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). Con il primo motivo di ricorso, RM TE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 legge 23 ottobre 1960 n.1369, lamentando che il Tribunale di Milano, pur avendo accertato che il rapporto di lavoro tra esso ricorrente e la “GBE Progetti s.r.l." era stato costituito in violazione di detta normativa e che effettiva datrice di lavoro era la "EM S.p.A", aveva poi ritenuto intercorso con quest'ultima, a tempo determinato, così come era quello ilrapporto stipulato con la società intermediaria. 2 Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale ritenuto non contestata, sotto un profilo diverso dalla violazione dell'art.1 legge n.1369/60, la legittimità della stipulazione tra “il lavoratore” e la GBE s.r.l. di un contratto a tempo determinato. Con il primo motivo di ricorso incidentale la EM denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n.1369/60, deducendo che il Tribunale non aveva considerato che la richiamata normativa si riferisce esclusivamente alle imprese appaltatrici "fittizie", cioè alle imprese prive di una propria organizzazione di uomini, di mezzi e di capitali, e non anche alle imprese "reali", cioè alle imprese dotate dei requisiti sopra indicati. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, focalizzandosi la doglianza su una motivazione della sentenza non rispettosa delle regole dell'onere della prova e priva di adeguata considerazione delle risultanze probatorie. I motivi prospettati nei due ricorsi vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi. Va preliminarmente osservato che alla fattispecie vietata dalla legge 23 ottobre n. 1.1369 è sottintesa la presenza di un'impresa che non assicura, con propria 1960 organizzazione e con proprio rischio, le prestazioni oggetto del contratto. Elemento caratterizzante (e distintivo dalle ipotesi lecite) quindi è il conferimento di un appalto ad un'impresa la quale, ancorché titolare di una proprią, reale organizzazione, non la impegna, con assunzione del rischio relativo, nella esecuzione dell'opera o del servizio in concreto appaltato (cfr. Cass. 20 aprile 1985 n.2643; 16 settembre 1987 n.7259), circostanza che si verifica anche quando la ințera gestione dei rapporti di lavoro sia stata completamente affidata 3 all'appaltante (cfr. Cass. 8 giugno 1983 n.3921; 4 luglio 1996 n.6092). Più in generale, la ricordata normativa non consente, sotto alcuna forma, che si realizzi un sostanziale "prestito di manodopera", cioè un imprenditore non può inserire a tutti gli effetti nella organizzazione di un altro imprenditore un proprio dipendente, il quale esegue il lavoro nella sfera e per conto di costui, sotto la sua direzione e controllo e, pertanto, a rischio dello stesso, restando il primo nella posizione giuridica di datore di lavoro. Tali essendo le ragioni e le finalità del divieto normativo, il giudice è chiamato ad accertare non tanto la esistenza di una reale organizzazione di impresa in capo all'appaltatore ma la natura delle prestazioni appaltate: nel caso esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro si ha l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante (ipotesi vietata dall'art.1 della legge citata); nel caso, invece, in cui le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitali, macchine e attrezzature) e i rapporti di lavoro strumentali all'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato siano gestiti dall'azienda appaltatrice, permane l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa di quest'ultima (salvo, per le ipotesi di cui all'art.3 della stessa legge, l'obbligo solidale di appaltante e appaltatore di assicurare i trattamenti minimi retributivi e normativi praticati ai dipendenti del primo). Pienamente adeguandosi ai ricordati principi, il Tribunale di Milano ha improntato la propria indagine all'obiettivo di verificare se la “GBE Progetti s.r.l." avesse impiegato la propria organizzazione di impresa nell'appalto in cui era stato utilizzato il TE o se, di contro, costui fosse stato utilizzato da altra impresa come proprio dipendente, fruendo della mera messa a disposizione delle sue energie lavorative ed esercitando un potere direttivo e gerarchico nei suoi confronti. Sulla base della prodotta documentazione e degli elementi emersi dalla istruttoria, che la sentenza valuta singolarmente e nel loro complesso, senza 4 trascurare quelli che nel ricorso (incidentale) per cassazione della EM si dicono non adeguatamente considerati e di importanza decisiva, il Giudice di appello, dopo avere osservato -conformemente alla valutazione del Pretore-, che il ruolo della GBE Progetti, formale datore di lavoro, era stato del tutto inesistente (circostanza risultante, specificamente, dalle dischiarazioni del legale rappresentante e del teste Salvini, ed in appello neppure contestata), non ha condiviso l'opinione del primo Giudice circa la mancata prova -gravante sul lavoratore- che era stata proprio la EM S.p.A. ad utilizzare le sue prestazioni nell'ambito del lavoro in Quwait, dove operava insieme ad altre società del gruppo, tutte coordinate dalla società americana CH. Ha ritenuto, infatti, il Giudice a quo che effettivo datore di lavoro fosse proprio la EM S.p.A. convenuta, la quale, avendo una propria autonomia giuridica ed economica nell'ambito del gruppo, aveva stipulato l'appalto di mere prestazioni di lavoro con l'intermediaria GBE (v. deposizione Salvini), pagando, tramite questa, le retribuzioni al lavoratore nel corso del breve rapporto. Essa, inoltre, tramite i suoi dipendenti, aveva esercitato nei confronti del TE i poteri di supremazia gerarchica e di direzione tecnica e organizzativa delle prestazioni, tipici del datore di lavoro, accogliendolo all'arrivo all'estero, fornendogli vitto e alloggio, come pattuito nella lettera di assunzione, seguendolo sul lavoro, valutando la sua attività nel periodo di prova, annotando le ore di lavoro ai fini del pagamento della retribuzione, infine licenziandolo;
circostanze -come ha tenuto a precisare il Tribunale di Milano- tutte confermate dai testi Schirò e Carpaneda, il quale aveva anche riconosciuto la sua firma e quelle di NI (dirigente) e IL (caposquadra) sui prospetti delle presenze prodotti dal TE.prodotti Per vero la EM contesta la correttezza delle conclusioni esposte nella sentenza impugnata, tentando di dimostrare la fondatezza del proprio assunto attraverso 5 un'analisi delle deposizioni dei testi escussi e, sotto quest'aspetto denuncia il sopra dedotto vizio di motivazione. Secondo il costante insegnamento di questo Supremo Collegio si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e a individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese e deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito (Cass. 13 aprile 1999 n.3615; Cass.
2.6.1995 n. 6189), al quale esclusivamente spetta individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass.8 maggio 2000 n.5806).. Parimenti il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre quando le ragioni logico-giuridiche addotte a sostegno della decisione siano fra loro inconciliabili elidendosi a vicenda si' da rendere incomprensibile la ratio decidendi, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, deve cioè apparire tale nello stesso sviluppo logico del provvedimento, e non nella diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Cass. 23 luglio 1994 n. 6868; Cass. 16 marzo 1994 n. 2498). Conseguentemente la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta, al di fuori della dimostrazione che la valutazione fattane da quel giudice è illogica (contraddittoria) ovvero che egli avrebbe dovuto considerarne altri (insufficiente). 6 Nel caso specifico il dedotto vizio di motivazione deve essere escluso proprio perché il Tribunale ha dato -come sopra chiarito- ampia ed esauriente giustificazione delle ragioni suffraganti il suo convincimento in ordine alla sussistenza del rapporto interpositorio tra la BG (datore di lavoro apparente del TE) e la EM S.p.A. Le argomentazioni poste a base delle censure dedotte nel ricorso incidentale vanno dunque disattese. Per il resto, le doglianze contenute nel ricorso principale motivo impongono il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte con cui è stato affermato che nelle ipotesi di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, vietate dall'art.
1. della legge n.1369 del 1960, l'ultimo comma di tale norma che - stabilisce che i prestatori di lavoro, occupati in violazione del divieto suddetto, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni - prevede una conversione ex lege del rapporto di lavoro in capo al vero titolare, senza porre al riguardo alcuna limitazione, ma considerando il rapporto come costituito fin dall'inizio con l'imprenditore appaltante (e non già con l'appaltatore o l'intermediario), assumendone tutte le conseguenti caratteristiche e garanzie. II [apporto di lavoro così convertito, pertanto, deve essere considerato a tempo indeterminato, non già a tempo determinato per la sola durata del periodo di effettiva utilizzazione delle prestazioni del lavoratore, atteso che le ipotesi di contratto a termine sono solo quelle normativamente stabilite dalla legge 18 aprile 1962, n.2330 (Cass.4 febbraio 1988, n.1144); ne consegue che, in presenza di una novazione legale del rapporto di lavoro mediante sostituzione dell'interponente all'interposto e determinazione del contenuto economico e normativo con riferimento a quello tipico dei contratti di lavoro intercorrenti con il reale utilizzatore delle prestazioni, non possono assumere rilievo, ai 7 fini retributivi, circostanze attinenti al rapporto fittizio (Cass.20 aprile 1990, n.3289) e il lavoratore può far valere detta novazione deducendo il diritto di essere reintegrato alle dipendenze dell'imprenditore reale (Cass. 5 giugno 1991, n.6385) e a ricevere la retribuzione fino alla riammissione in servizio (Cass. 23 aprile 1999 n.4046; Cass.29 novembre 1996, n. 10697). Va poi tenuto presente che nella specie fonte del rapporto non è il contratto originario intercorso con l'intermediario (instaurato con patto di prova di mesi tre), bensì la prestazione di fatto a favore della EM, onde il rapporto deve considerarsi a tempo indeterminato, non ricorrendo gli estremi per la configurazione del contratto a termine.contratto Pertanto, va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale;
conseguentemente la causa va rimessa alla Corte d'appello di Milano per il riesame, che dovrà tener conto del seguente principio di diritto: l'ultimo comma dell'art. 1 legge n. 1369 del 1960, stabilendo che i prestatori di lavoro occupati in violazione del divieto di intermediazione sancito dal medesimo articolo sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni, prevede una conversione ex "lege" del rapporto di lavoro in capo all'effettivo titolare;
il rapporto cosi' convertito si considera pertanto come fin dall'inizio costituito con l'appaltante e deve ritenersi a tempo indeterminato, non limitato alla durata della effettiva utilizzazione delle prestazioni del lavoratore, atteso che le ipotesi di contratto di lavoro a termine sono solo quelle normativamente stabilite dalla legge n. 230 del 1962, e neppure limitato al periodo di tempo fissato ab initio con l'appaltatore, nelle forme previste per il contratto a tempo determinato, giacché fonte del rapporto con l'appaltatore è la legge che prende in considerazione la prestazione di fatto svolta dal lavoratore a favore dell'appaltatore. Il Giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 8 4
P.Q.M.
LaCorteriunisce il ricorso principale e quello incidentale;
accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo motivo nonché il ricorso, incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano. 1 Roma, 13 febbraio 2001. t Il Consigliere est. Il Presidente M. Au Хев не Phill I A 0 D S 1 , S 3 . IL CANCELLIERE O A 3 T L T 5 R Depositato in Cancelleria L , A O : A ' pagi, - 6 APR. 2001 B S L N E I L P E D 3 S D I 7 A - I N T IL CANCELLIERE S 8 S G - N O 1 O E 1 O N P S A M I I D E A E G A , O G D O T E R E T L T I T S R I N I A E G D S L E E L R O E D 0