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Sentenza 28 dicembre 2023
Sentenza 28 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/12/2023, n. 51555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51555 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA corso proposto da: Ti.:':.OM AR nato a TORINO il [...] a [...] la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO vis t (31: arti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
uCita la relazione svota dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
ler.tzi le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto DeMENICO SECCIA che. na concluso chiedendo i rigetto del ricorso;
Procuratore 1'A9\ MAURIZIO RIVERDITI, con memoria ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ricorsc- definito ex. art. 23 comma 3 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51555 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 20/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Torino con sentenza del 15 maggio 2023 ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino (giudizio abbreviato) che aveva condannato OM MA alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per i reati unificati con la continuazione di cui agli art. 2, d. Igs. 74 del 2000 per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 (riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e la circostanza di cui all'art. 13 bis, d. Igs. 74 del 2000, per il capo 2 dell'imputazione, anno di imposta 2014) 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2. 1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova, relativamente all'accertamento della responsabilità per il profilo soggettivo dei reati. Il ricorrente non aveva la consapevolezza della falsità delle fatture utilizzate dalla Società cooperativa Subalpina. Egli aveva assunto la qualifica di amministratore solo dopo la morte (traumatica) del padre, l'11 maggio 2012, in precedenza il ricorrente svolgeva solo mansioni di operaio senza mai interessarsi della gestione della società cooperativa amministrata esclusivamente da suo padre. La Corte di appello non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni testimoniali di AR RT e LD TI che riferivano sulle attività del ricorrente prima della morte del genitore e poi quale amministratore. Il ricorrente avuto cognizione delle irregolarità /si rivolgeva al Rag. TI per la regolarizzazione fiscale e presentava per il 2014 una dichiarazione integrativa (per gli altri anni non era possibile una dichiarazione integrativa per la scadenza dei termini). Conseguentemente il comportamento del ricorrente potrebbe al più // , I fAA ii r„„ considerarsi colposo, comunque, non doloso (anche nella forma eventuale). La Corte di appello omette di considerare le specifiche argomentazioni dell'appello sulla impossibilità da parte del ricorrente di conoscere la falsità delle fatture che avevano ad oggetto l'attività di consegne di riviste (anche attraverso i c.d. patroncini), rientrante nell'oggetto sociale della cooperativa. Sudano che gestiva i rapporti con le ditte emittenti le fatture, era una persona di assoluta fiducia del genitore del ricorrente. Il teste BE ZI dichiarava di aver effettuato dei trasporti per la Cooperativa. La ditta di OD PO aveva effettivamente intrattenuto rapporti commerciali con la Cooperativa. 2. 2. Violazione di legge (art. 43 e art. 2 d. Igs. 74 del 2000); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'accertamento del dolo specifico di evasione. Il ricorrente è subentrato nell'amministrazione al genitore deceduto, in precedenza non si era mai occupato di amministrazione della Cooperativa e si era affidato alle prassi consolidate anche per i clienti di NO. L'imputato non aveva alcun interesse (movente) all'aumento fittizio dei costi con le fatture per operazioni inesistenti in quanto la Cooperativa godeva di un sistema fiscale agevolato e, comunque, versava in una condizione di crisi economica e non aveva necessità di utilizzare fatture per operazioni inesistenti per abbattere i costi. Il ricorrente appena avuto contezza di irregolarità ha incaricato il Rag. TI per le regolarizzazioni. Conseguentemente, valutando i suddetti elementi (ampiamente riconosciuti nella stessa sentenza impugnata)/ non poteva ritenersi configurato un dolo specifico di evasione. Inoltre, il pagamento delle fatture in oggetto risulta pagato con assegni, uno strumento tracciabile. 2. 3. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.). La Corte di appello esclude la particolare tenuità del fatto per il significativo danno arrecato all'erario e la pervicace reiterazione nel tempo delle condotte. Questa motivazione risulta solo apparente in quanto non tiene conto dei plurimi elementi prospettati dalla difesa, con la memoria difensiva del 9 maggio 2023. I fatti risultano di 8/10 anni fa e il ricorrente risulta incensurato;
l'imputato dopo i fatti ha regolarizzato parte della sua posizione fiscale incaricando il Rag. TI. Inoltre, i fatti sarebbero privi di rilevanza penale se fosse stata ritenuta la fattispecie dell'art. 3 d. Igs. 74 del 2000 (sottosoglia). 2. 4. Violazione di legge (art. 13, secondo comma, d. Igs. 74 del 2000); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13, citato, con riferimento all'anno di imposta 2014. Per l'anno di imposta 2014 il ricorrente ha presentato una dichiarazione integrativa (con ravvedimento operoso). Il 30 aprile 2018 si concludeva la procedura di ravvedimento operoso con il versamento del saldo del residuo debito tributario. Per la Corte di appello non può applicarsi l'art. 13, secondo comma, d. Igs. 74 del 2000 in quanto il pagamento delle imposte e delle sanzioni sarebbe avvenuto non spontaneamente, ma dopo la ricezione dell'avviso bonario (1'11 febbraio 2018) e dell'avviso di contestazione del 17 aprile 2018. L'irregolarità fiscale nel caso in giudizio è emersa dalla dichiarazione integrativa presentata dal contribuente, senza una precedente azione del fisco. Il pagamento in ritardo è dipeso solo dalla liquidazione in contraddittori degli importi dovuti. ed.14:3kéti Conseguentemente, deve trovare' I art. 13, secondo comma, d. Igs. 74 del 2000 in quanto il ravvedimento operoso è avvenuto con la presentazione della dichiarazione integrativa. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 2. 5. La Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale Domenico A. R. Seccia, ha chiesto il rigetto del ricorso. 2. 6. L'imputato ha presentato memoria (in replica al Procuratore generale) e conclusioni. Ha ribadito la fondatezza del ricorso e per l'art. 131 bis cod. pen. ha evidenziato la riforma che prevede anche la valorizzazione del comportamento successivo al reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le sentenze di merito (in doppia conforme) evidenziano come non risulta contestata la sussistenza e l'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti (come indicate nell'imputazione), ma solo il profilo soggettivo dei reati (il dolo). Il ricorrente sostiene di essere subentrato nella gestione della società al padre (morto improvvisamente 1'11 maggio 2011), senza accorgersi dell'utilizzazione delle fatturé per operazioni inesistenti. Inoltre, nel ricorso in cassazione (secondo motivo) evidenzia l'assenza, comunque, del dolo specifico, in quanto la cooperativa versava in crisi economica e non aveva necessità di utilizzare fatture per operazioni inesistenti, per abbattere i costi. La Corte di appello / con accertamenti in fatto[ha motivato ampiamente sulla sussistenza del dolo da parte del ricorrente. Evidenzia la sentenza che il ricorrente retribuiva personalmente NO (l'intermediario per l'ottenimento delle fatture inesistenti, "riportanti le indicazioni di emittenti molteplici la maggior parte dei quali non vantava alcun rapporto con il NO"). L'imputato retribuiva NO con importi ampiamente inferiori a quelli indicati nelle fatture che poi la Cooperativa utilizzava. Gli assegni bancari consegnati a NO "dovevano remunerare il NO per l'illecita attività posta in essere, né è risultato che l'imputato abbia pagato tali fatture con altre modalità". ./L4 //1 f Relativamente al dolo specifico la sentenza evidenzia come "in ogni caso a dispetto delle passività della cooperativa effettivamente riscontrate in contabilità, sono stati notevoli gli oneri tributari a cui si è sottratta la Subalpina, grazie all'utilizzo delle fatture inesistenti, oneri indicati a pagina 16 dell'impugnata sentenza". La sentenza di primo grado indica gli importi degli oneri tributari non "versati" per l'effetto delle fatture per operazioni inesistenti (euro 45.145,00 di imposte dirette ed euro 34.470,00 per iva per l'anno 2012; euro 24748,00 per imposte dirette ed euro 24.556,00 per iva per l'anno 2013; euro 19.706,00 per iva per l'anno 2014), evidenziando il fine di evasione nell'utilizzazione delle fatture in oggetto. Inoltre, "In tema di reati tributari, il dolo nel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'Iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio di diritto tributario, per il quale incombe sull'ER l'onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento della detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, non può essere automaticamente trasposto in sede penale, attesa l'autonomia fra i relativi procedimenti)" (Sez. 3, Sentenza n. 19012 del 11/02/2015 Cc. (dep. 07/05/2015 ) Rv. 263745 - 01). 4. Il terzo motivo, sulla particolare tenuità del fatto, risulta generico e manifestamente infondato. La Corte di appello adeguatamente motiva sull'insussistenza della particolare tenuità del fatto evidenziando il significativo danno arrecato all'erario e la pervicace reiterazione nel tempo delle condotte, con l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale. . )2 5 AZ (":",• La gravità del reato e la sua reiterazione in più anni esclude una valutazione positiva del comportamento successivo alla commissione del reato (nuovo testo dell'art. 131 bis cod. pen.). Infatti, "Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen" (Sez. 3 - , Sentenza n. 18029 del 04/04/2023 Ud. (dep. 02/05/2023 ) Rv. 284497 - 01; vedi anche Sez. U - , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022 Ud. (dep. 12/05/2022 ) Rv. 283064 - 01 e Sez. 1 - , Sentenza n. 30515 del 02/05/2023 Ud. (dep. 13/07/2023 ) Rv. 284975 - 0). 5. Manifestamente infondato l'ultimo motivo di ricorso, l'applicazione dell'art. 13, secondo comma, d. Igs. 74 del 2000, in quanto, come evidenziato dalla sentenza impugnata, il pagamento delle imposte non è stato conseguenza di un ravvedimento spontaneo ma effettuato solo a seguito di un avviso bonario, dell'Agenzia delle entrate. Infatti, per il secondo comma dell'art. 13, d. Igs. 74 del 2000 non è punibile chi estingue i debiti tributari (compresi interessi e sanzioni) a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, "semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali". Nel caso in giudizio l'avviso bonario è da considerare inizio di attività di recupero delle imposte da parte dell'agenzia delle entrate. 6 01, "7.477:1-r
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/09/2023
uCita la relazione svota dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
ler.tzi le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto DeMENICO SECCIA che. na concluso chiedendo i rigetto del ricorso;
Procuratore 1'A9\ MAURIZIO RIVERDITI, con memoria ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ricorsc- definito ex. art. 23 comma 3 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51555 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 20/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Torino con sentenza del 15 maggio 2023 ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino (giudizio abbreviato) che aveva condannato OM MA alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per i reati unificati con la continuazione di cui agli art. 2, d. Igs. 74 del 2000 per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 (riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e la circostanza di cui all'art. 13 bis, d. Igs. 74 del 2000, per il capo 2 dell'imputazione, anno di imposta 2014) 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2. 1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova, relativamente all'accertamento della responsabilità per il profilo soggettivo dei reati. Il ricorrente non aveva la consapevolezza della falsità delle fatture utilizzate dalla Società cooperativa Subalpina. Egli aveva assunto la qualifica di amministratore solo dopo la morte (traumatica) del padre, l'11 maggio 2012, in precedenza il ricorrente svolgeva solo mansioni di operaio senza mai interessarsi della gestione della società cooperativa amministrata esclusivamente da suo padre. La Corte di appello non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni testimoniali di AR RT e LD TI che riferivano sulle attività del ricorrente prima della morte del genitore e poi quale amministratore. Il ricorrente avuto cognizione delle irregolarità /si rivolgeva al Rag. TI per la regolarizzazione fiscale e presentava per il 2014 una dichiarazione integrativa (per gli altri anni non era possibile una dichiarazione integrativa per la scadenza dei termini). Conseguentemente il comportamento del ricorrente potrebbe al più // , I fAA ii r„„ considerarsi colposo, comunque, non doloso (anche nella forma eventuale). La Corte di appello omette di considerare le specifiche argomentazioni dell'appello sulla impossibilità da parte del ricorrente di conoscere la falsità delle fatture che avevano ad oggetto l'attività di consegne di riviste (anche attraverso i c.d. patroncini), rientrante nell'oggetto sociale della cooperativa. Sudano che gestiva i rapporti con le ditte emittenti le fatture, era una persona di assoluta fiducia del genitore del ricorrente. Il teste BE ZI dichiarava di aver effettuato dei trasporti per la Cooperativa. La ditta di OD PO aveva effettivamente intrattenuto rapporti commerciali con la Cooperativa. 2. 2. Violazione di legge (art. 43 e art. 2 d. Igs. 74 del 2000); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'accertamento del dolo specifico di evasione. Il ricorrente è subentrato nell'amministrazione al genitore deceduto, in precedenza non si era mai occupato di amministrazione della Cooperativa e si era affidato alle prassi consolidate anche per i clienti di NO. L'imputato non aveva alcun interesse (movente) all'aumento fittizio dei costi con le fatture per operazioni inesistenti in quanto la Cooperativa godeva di un sistema fiscale agevolato e, comunque, versava in una condizione di crisi economica e non aveva necessità di utilizzare fatture per operazioni inesistenti per abbattere i costi. Il ricorrente appena avuto contezza di irregolarità ha incaricato il Rag. TI per le regolarizzazioni. Conseguentemente, valutando i suddetti elementi (ampiamente riconosciuti nella stessa sentenza impugnata)/ non poteva ritenersi configurato un dolo specifico di evasione. Inoltre, il pagamento delle fatture in oggetto risulta pagato con assegni, uno strumento tracciabile. 2. 3. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.). La Corte di appello esclude la particolare tenuità del fatto per il significativo danno arrecato all'erario e la pervicace reiterazione nel tempo delle condotte. Questa motivazione risulta solo apparente in quanto non tiene conto dei plurimi elementi prospettati dalla difesa, con la memoria difensiva del 9 maggio 2023. I fatti risultano di 8/10 anni fa e il ricorrente risulta incensurato;
l'imputato dopo i fatti ha regolarizzato parte della sua posizione fiscale incaricando il Rag. TI. Inoltre, i fatti sarebbero privi di rilevanza penale se fosse stata ritenuta la fattispecie dell'art. 3 d. Igs. 74 del 2000 (sottosoglia). 2. 4. Violazione di legge (art. 13, secondo comma, d. Igs. 74 del 2000); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13, citato, con riferimento all'anno di imposta 2014. Per l'anno di imposta 2014 il ricorrente ha presentato una dichiarazione integrativa (con ravvedimento operoso). Il 30 aprile 2018 si concludeva la procedura di ravvedimento operoso con il versamento del saldo del residuo debito tributario. Per la Corte di appello non può applicarsi l'art. 13, secondo comma, d. Igs. 74 del 2000 in quanto il pagamento delle imposte e delle sanzioni sarebbe avvenuto non spontaneamente, ma dopo la ricezione dell'avviso bonario (1'11 febbraio 2018) e dell'avviso di contestazione del 17 aprile 2018. L'irregolarità fiscale nel caso in giudizio è emersa dalla dichiarazione integrativa presentata dal contribuente, senza una precedente azione del fisco. Il pagamento in ritardo è dipeso solo dalla liquidazione in contraddittori degli importi dovuti. ed.14:3kéti Conseguentemente, deve trovare' I art. 13, secondo comma, d. Igs. 74 del 2000 in quanto il ravvedimento operoso è avvenuto con la presentazione della dichiarazione integrativa. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 2. 5. La Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale Domenico A. R. Seccia, ha chiesto il rigetto del ricorso. 2. 6. L'imputato ha presentato memoria (in replica al Procuratore generale) e conclusioni. Ha ribadito la fondatezza del ricorso e per l'art. 131 bis cod. pen. ha evidenziato la riforma che prevede anche la valorizzazione del comportamento successivo al reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le sentenze di merito (in doppia conforme) evidenziano come non risulta contestata la sussistenza e l'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti (come indicate nell'imputazione), ma solo il profilo soggettivo dei reati (il dolo). Il ricorrente sostiene di essere subentrato nella gestione della società al padre (morto improvvisamente 1'11 maggio 2011), senza accorgersi dell'utilizzazione delle fatturé per operazioni inesistenti. Inoltre, nel ricorso in cassazione (secondo motivo) evidenzia l'assenza, comunque, del dolo specifico, in quanto la cooperativa versava in crisi economica e non aveva necessità di utilizzare fatture per operazioni inesistenti, per abbattere i costi. La Corte di appello / con accertamenti in fatto[ha motivato ampiamente sulla sussistenza del dolo da parte del ricorrente. Evidenzia la sentenza che il ricorrente retribuiva personalmente NO (l'intermediario per l'ottenimento delle fatture inesistenti, "riportanti le indicazioni di emittenti molteplici la maggior parte dei quali non vantava alcun rapporto con il NO"). L'imputato retribuiva NO con importi ampiamente inferiori a quelli indicati nelle fatture che poi la Cooperativa utilizzava. Gli assegni bancari consegnati a NO "dovevano remunerare il NO per l'illecita attività posta in essere, né è risultato che l'imputato abbia pagato tali fatture con altre modalità". ./L4 //1 f Relativamente al dolo specifico la sentenza evidenzia come "in ogni caso a dispetto delle passività della cooperativa effettivamente riscontrate in contabilità, sono stati notevoli gli oneri tributari a cui si è sottratta la Subalpina, grazie all'utilizzo delle fatture inesistenti, oneri indicati a pagina 16 dell'impugnata sentenza". La sentenza di primo grado indica gli importi degli oneri tributari non "versati" per l'effetto delle fatture per operazioni inesistenti (euro 45.145,00 di imposte dirette ed euro 34.470,00 per iva per l'anno 2012; euro 24748,00 per imposte dirette ed euro 24.556,00 per iva per l'anno 2013; euro 19.706,00 per iva per l'anno 2014), evidenziando il fine di evasione nell'utilizzazione delle fatture in oggetto. Inoltre, "In tema di reati tributari, il dolo nel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'Iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio di diritto tributario, per il quale incombe sull'ER l'onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento della detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, non può essere automaticamente trasposto in sede penale, attesa l'autonomia fra i relativi procedimenti)" (Sez. 3, Sentenza n. 19012 del 11/02/2015 Cc. (dep. 07/05/2015 ) Rv. 263745 - 01). 4. Il terzo motivo, sulla particolare tenuità del fatto, risulta generico e manifestamente infondato. La Corte di appello adeguatamente motiva sull'insussistenza della particolare tenuità del fatto evidenziando il significativo danno arrecato all'erario e la pervicace reiterazione nel tempo delle condotte, con l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale. . )2 5 AZ (":",• La gravità del reato e la sua reiterazione in più anni esclude una valutazione positiva del comportamento successivo alla commissione del reato (nuovo testo dell'art. 131 bis cod. pen.). Infatti, "Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen" (Sez. 3 - , Sentenza n. 18029 del 04/04/2023 Ud. (dep. 02/05/2023 ) Rv. 284497 - 01; vedi anche Sez. U - , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022 Ud. (dep. 12/05/2022 ) Rv. 283064 - 01 e Sez. 1 - , Sentenza n. 30515 del 02/05/2023 Ud. (dep. 13/07/2023 ) Rv. 284975 - 0). 5. Manifestamente infondato l'ultimo motivo di ricorso, l'applicazione dell'art. 13, secondo comma, d. Igs. 74 del 2000, in quanto, come evidenziato dalla sentenza impugnata, il pagamento delle imposte non è stato conseguenza di un ravvedimento spontaneo ma effettuato solo a seguito di un avviso bonario, dell'Agenzia delle entrate. Infatti, per il secondo comma dell'art. 13, d. Igs. 74 del 2000 non è punibile chi estingue i debiti tributari (compresi interessi e sanzioni) a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, "semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali". Nel caso in giudizio l'avviso bonario è da considerare inizio di attività di recupero delle imposte da parte dell'agenzia delle entrate. 6 01, "7.477:1-r
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/09/2023