Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
In tema di sottrazione di cose pignorate, eventuali cause di nullità od inefficacia del pignoramento non rilevano ai fini della sussistenza del reato, qualora non intervenga una pronuncia del giudice che ne accerti la sussistenza. (Nella specie il ricorrente, custode non proprietario dei beni pignorati, aveva sostenuto che la sottrazione era avvenuta a causa del legittimo ritiro dei beni, concessi in leasing al debitore, da parte della società proprietaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2008, n. 26565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26565 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2008
Dott. AGRÒ AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 851
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 6037/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR OM, n. a Matera il 12 febbraio 1973;
nei confronti della sentenza in data 20 dicembre 2007 della Corte d'appello di Potenza;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Potenza confermava quella del Tribunale di Matera in data 6 dicembre 2006, appellata da OM AR, con la quale il medesimo era stato condannato alla pena (sospesa) di mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 60,00, di multa per il reato di cui all'art. 388, comma 4, perché custode non proprietario dei beni pignorati (un essiccatoio e una lavatrice "Electrolux Mascator") in danno della ditta "GUIDAFLEX" di Vincenza GUIDOTTI, beni non rinvenuti in loco in occasione dell'accesso dell'ufficiale giudiziario.
Quest'ultima, madre dell'imputato, era debitrice nei confronti di AN DD, creditore procedente (che aveva lavorato alle dipendenze della ditta), della somma di lire 13.139.855. Al prevenuto era stato contestato di avere sottratto i beni predetti al solo scopo di favorire la Guidotti.
Confermava altresì la Corte di merito le statuizioni civili con le quali l'imputato era stato condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore, avvocato RUGGI Carmine, che deduce i seguenti motivi.
1) Violazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b), dell'art. 192 c.p.p., Sostiene che, nella specie, non era configurabile il reato contestato, perché la sottrazione dei beni non era avvenuta per fatto addebitabile al custode, bensì perché la ditta che aveva concesso gli apparecchi in leasing, dei quali era proprietaria ("L s.p.a.), aveva recuperato e ritirato i beni in forza del patto di riservato dominio "previo intesa diretta": infatti, la ditta "GUIDAFLEX", di cui era titolare la madre del custode DA aveva ricevuto i beni pignorati in locazione finanziaria;
in tale sua qualità, la donna si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni (dopo il ritiro dei beni la "L li aveva venduti alla "AR" s.r.l.). La "GUIDAFLEX" aveva omesso di avvertire il custode di tale situazione. Le prove erano state valutate con criteri "atomistici" e non nel loro complesso. Inoltre, il creditore procedente aveva omesso di verificare il "riservato dominio" in favore della "L e la pignorabilità dei beni.
2) Contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). Il motivo è articolato nei seguenti punti, a) Doveva ritenersi insussistente, per le ragioni esposte nel precedente motivo, il dolo del reato: DA non aveva sottratto i beni per appropriarsene o per favorire il proprietario debitore;
b) neppure era configurabile il reato contestato perché i beni non erano di proprietà della debitrice esecutata;
c) comunque, il pignoramento doveva ritenersi come mai avvenuto in senso sostanziale perché caduto su beni non di proprietà della debitrice.
3) Violazione della legge sostanziale, ai sensi dell'art. 606 lett. b). Era stata, infatti, applicata la sospensione condizionale della pena anziché l'indulto. Il reato doveva, comunque, ritenersi prescritto perché l'accesso dell'ufficiale giudiziario, e l'accertamento della amotio erano avvenuti il 6 luglio 2000. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo ha ad oggetto questioni relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove, profili del giudizio rimessi all'apprezzamento del giudice di merito, che ha offerto una motivazione adeguata. Come meglio si dirà in relazione al secondo motivo, i giudici del merito hanno ritenuto che l'imputato abbia commesso il reato al solo scopo di favorire la madre, come espressamente affermato dal giudice di primo grado in base a gravi elementi indiziari. La Corte d'appello ha dato atto e ha confermato che non era stata data alcuna prova della esistenza di un contratto di leasing, risultando dagli atti processuali solo una vendita (fatturata) dalla "L alla AR s.r.l. di un essiccatoio e una lavatrice corrispondenti a quelli oggetto di pignoramento. È comunque manifestamente infondata l'affermazione del ricorrente secondo cui il creditore procedente avrebbe avuto l'onere di verificare il registro dei patti di riservato dominio e la pignorabilità dei beni. Nessuno di tali oneri ha il creditore procedente: secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, eventuali cause di nullità o inefficacia del pignoramento non hanno rilievo ai fini della sussistenza del reato se non intervenga una pronuncia del giudice che accerti la causa di nullità o di inefficacia, ciò che nella specie non si è verificato. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Con riferimento a quanto sopra riportato sub a), DA non ha esplicitamente contestato con l'appello le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado (conforme a quella impugnata) secondo le quali, nel caso, il reato era stato commesso con il dolo specifico di favorire la madre esecutata, dolo di cui all'art. 388 c.p., comma 4, ultima parte, Egli non ha riferito alcunché all'ufficiale giudiziario sulla questione "L al momento del pignoramento, in cui si trovava nell'esercizio, e, presente anche nel momento del tentativo di asporto, non ha fornito alcuna indicazione sul luogo dove i beni si trovassero. L'imputato custode, legato con la debitrice da un rapporto di stretta parentela e di interessi, è poi divenuto socio della s.r.l. DA. La "L ha venduto - dopo il "ritiro" - i beni pignorati proprio alla ditta di cui la madre era titolare, una volta che essa ha acquisito la nuova denominazione e la nuova forma societaria, ditta della quale l'imputato ha poi assunto la titolarità di fatto. Si aggiunga che la Corte d'appello ha dato atto e ha confermato che non era stata data alcuna prova della esistenza di un contratto di leasing, risultando dagli atti processuali solo una vendita (fatturata) dalla "L alla AR s.r.l. di un essiccatoio e una lavatrice corrispondenti a quelli oggetto di pignoramento. Appare quindi più che corretta la ricostruzione del dolo dell'imputato fatta dai giudici di merito.
Quanto ai profili sub b) e c) è pacifico, perché costantemente ripetuto da una giurisprudenza consolidata di questa Corte, che la parola "proprietario" utilizzata dall'art. 338 c.p., non ha il ristretto significato civilistico proprio, ma si riferisce a qualunque persona cui la cosa sia stata pignorata, cioè la persona presso cui è eseguito il pignoramento o presso cui sia stata rinvenuta la cosa sottoposta a vincolo (o sequestrata) alla quale la cosa stessa si presume appartenere finché non si perfezioni la procedura di assegnazione a terzi.
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La prevalenza della causa di estinzione del reato sulla causa estintiva della pena è prevista dall'art. 183 c.p., comma 2, come osservato correttamente dalla giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata (Sez. 1^, Sentenza n. 6388 del 11/12/1995 Cc., dep. 01/02/1996, Rv. 203747). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p., tenuto conto dei motivi del ricorso.
La declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado (v., da ultimo, Cass. sez. un., n. 32, dep. 21 dicembre 2000, De Luca;
Cass. sez. un., n. 15, dep. 15 settembre 1999, Piepoli).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 1.000,00, a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008