Sentenza 2 aprile 2008
Massime • 1
È nullo, ex art. 178, comma primo, lett. c) e 179, cod. proc. pen., il provvedimento con cui il giudice del riesame in sede di rinvio nomini difensore d'ufficio - stante l'omesso l'avviso al difensore di fiducia - la stessa parte, avvocato abilitato all'esercizio avanti le giurisdizioni superiori, in quanto nel processo penale l'autodifesa non è consentita; né, al riguardo rileva il richiamo, ex art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ai fini dell'adeguamento del diritto interno, posto che esso è riferito solo alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia.
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Va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte personalmente anche se costei agisca in veste di legale di sé medesima. (Ricorso dichiarato inammissibile) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 613, c. 1) Il fatto Il Tribunale di Chieti, ex art. 324 cod. proc. pen. rigettava la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 26.8.2017. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione personalmente il ricorrente adducendo le seguenti doglianze: 1) illegittimità del sequestro di polizia giudiziaria e della relativa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2008, n. 17400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17400 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 02/04/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 427
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 000977/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE NC, N. IL 09/11/1942;
avverso ORDINANZA del 08/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di SIRACUSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANDRELLI GIAN GIACOMO;
Udita la Requisitoria del Procuratore Generale Cons. Dr. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio (ed, in subordine, rimessione alle SS.UU. la questione relativa all'autodifesa).
IN FATTO
FR RE ricorre a questa Corte avverso l'Ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa che (investito del rinvio della Corte di Cassazione che aveva qualificato il precedente ricorso come istanza di riesame) in data 8.12.2007 parzialmente annullando il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP il 7.4.2007 su volantini dal medesimo redatti e ritenuti diffamatori per la reputazione del Presidente della Provincia di Siracusa, Marziano BRUNO, mentre ne confermava la validità dello stesso limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 595 c.p.. Si duole il ricorrente preliminarmente dell'inosservanza della legge processuale non essendo stato dato avviso per l'udienza di riesame al difensore di fiduciario, nonostante tempestiva eccezione dell'imputato, tanto che il Tribunale nominava lo stesso ricorrente - che è avvocato abilitato all'esercizio avanti le giurisdizioni superiori - quale difensore di ufficio (successivamente si duole della erronea applicazione della legge penale).
IN DIRITTO
Il motivo preliminare è fondato.
Infatti, nel processo penale l'obbligo della difesa tecnica, sancito dagli artt. 96 e 97 c.p.p., esclude che le parti, anche se abilitate all'esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da sè stesse, secondo quanto già affermato dalla Corte delle leggi (cfr. C. Cost. Ord. 16.12.2006 n. 8/07) e da questa Corte (Cass. Sez. Un. Civ 2006 n. 139). Non è, d'altra parte, rilevante il richiamo all'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo (cioè alle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"), ai fini dell'adeguamento del diritto interno, poiché esso è riferito soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia (C. Cost. Ord. 421/97 e Sent. 188/80). Tanto determina nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c, art. 179 c.p.p., di ordine generale ed insanabile, attesa la carenza di valido presidio defensionale per il soggetto di indagine si che si impone l'annullamento con rinvio dell'Ordinanza impugnata. L'accoglimento del motivo esime la Corte dall'esame dei successivi.
P.Q.M.
Annulla l'Ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Siracusa.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2008