Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3084
CASS
Sentenza 2 marzo 2001

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Commentario1

  • 1Adunanza Plenaria 4/2002
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 10 maggio 2002

    Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria Sentenza 2 maggio 2002 n. 4 Restitutio in integrum. Va riconosciuto il trattamento economico per il periodo di sospensione cautelare dal servizio detratto il periodo della sanzione disciplinare inflitta. I periodi di detenzione, anche se non scontati, vanno esclusi dal riconoscimento dei benefici economici al dipendente condannato in sede penale (Cons. Stato, Adunanza Plenaria n.15 del 1999). Per tali periodi l'accertamento definitivo che pone termine alla efficacia temporanea della sospensione cautelare si conclude con la conferma delle ragioni di cautela che avevano indotto l'Amministrazione a sospendere il dipendente dal servizio e, quindi, per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3084
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3084
Data del deposito : 2 marzo 2001

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