Sentenza 2 marzo 2001
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- 1. Adunanza Plenaria 4/2002Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 10 maggio 2002
Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria Sentenza 2 maggio 2002 n. 4 Restitutio in integrum. Va riconosciuto il trattamento economico per il periodo di sospensione cautelare dal servizio detratto il periodo della sanzione disciplinare inflitta. I periodi di detenzione, anche se non scontati, vanno esclusi dal riconoscimento dei benefici economici al dipendente condannato in sede penale (Cons. Stato, Adunanza Plenaria n.15 del 1999). Per tali periodi l'accertamento definitivo che pone termine alla efficacia temporanea della sospensione cautelare si conclude con la conferma delle ragioni di cautela che avevano indotto l'Amministrazione a sospendere il dipendente dal servizio e, quindi, per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
0 3 0 84 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ", SEZIONE LAVORO R.G.N.5707/98 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 6353 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 10/1/01 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella Pescosolido e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- ricorrente -
contro
NI NA IA - intimata - 64 avverso la sentenza del Tribunale di VERONA n.462 del 25.3.1997, Reg. Gen. n.4494/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.1.01 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 25.3.1997 il Tribunale di Verona, decidendo sull'appello proposto da NI NA nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello per quanto concerne il diritto, nei limiti della prescrizione decennale, all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità mentre lo dichiarava estinto per la “cristallizzazione” in applicazione del comma 183 dell'art. 1 della legge n.662 del 1996. Propone ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un solo motivo, l'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'INPS, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 330 c.p.c., deduce la nullità del giudizio di appello perché il ricorso introduttivo della impugnazione è stato notificato in Verona al legale rappresentante dell'ente e non al procuratore costituito come prescritto dalla indicata norma. -2- La censura è fondata. Dall'esame degli atti, consentito al Collegio in quanto si è dedotto un vizio del procedimento, si rileva che effettivamente l'appello è stato notificato in Verona al legale rappresentante dell'ente e non ai procuratori costituiti nel giudizio di primo grado avv. Alfredo Iandolo, Aldo Manenti ed Aldo Tagliente, come prescritto dall'art.330 c.p.c.. Si rileva, inoltre, che l'INPS, diversamente da quanto risulta nella sentenza impugnata non si è costituito nel giudizio di appello. Deve, pertanto, ritenersi che la nullità della notificazione dell'atto introduttivo dell'appello comporta la nullità del relativo giudizio e della sentenza impugnata che va cassata. La nullità della notificazione dell'atto introduttivo dell'appello non comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, in quanto nel rito del lavoro, l'appello si perfezione ex art.435 c.p.c. con il tempestivo deposito del ricorso. Il Tribunale avrebbe dovuto verificare la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo e, rilevatane la nullità, avrebbe dovuto fissare una nuova udienza di discussione, assegnando all'appellante, ex art.421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere alla notificazione dell'atto introduttivo e del provvedimento di fissazione della nuova udienza, cfr. SS.UU. n.9331 del 1996. A tanto provvederà il giudice del rinvio che si designa nel dispositivo;
allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
-3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per le spesedel giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Venezia. anche Così deciso in Roma il 10 gennaio 2001 Il Presidente Il Consigliere est мочно вибраний Fernantifurt десе IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, - 2 MAR. 2001 X E IL CANCELLIERE4805 E с е N O T 3 3 0 5 1 A . I S . T S D N R , A T A O ' , 3 L L 7 A L L - S O E 8 E B - D P 1 I S I 1 I D S N N A E G E T S G S O I G O A A E P D L M O E I , T A T O A I L R D R L T I E S E D I T D G N O E E R S E -4-