Sentenza 9 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6463 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 34 6 4 6 3 / 20 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU ASSAZI NE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 15205/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.14427 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Ud.31/10/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 89 SENTENZA sul ricorso proposto da: LACROCE NINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE SS PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell'avvocato MAURO VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato SERVINO ANTONIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AMAC- AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOBUS DI CATANZARO, attuale AMC - AZIENDA PER LA MOBILITA' città di CATANZARO, in persona del legale rappresentante pro " tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA 2000 FREZZA 59, rappresentata e difesa dall'avvocato 4520 MIRIGLIANI RAFFAELE, giusta delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1025/97 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 07/08/97 R.G.N. 2603/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. + -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda proposta da La Croce Nino nei confronti della AMAC, l'accertamento del diritto all'inquadramentoper nel livello superiore, ed in particolare nella qualifica di operatore CEC 7° livello, a far data dal 1° dicembre 1984, ed in quella di operatore CED 5° livello a decorrere dal 1° Gennaio 1989, con la condanna della convenuta al pagamento di tutti i conseguenti benefici economici. Il Tribunale, rigettate preliminarmente le questioni di impro- cedibilità о inammissibilità dell'appello e la questione di giurisdizione, ritenendo questa propria al giudice ordinario, nel merito, riteneva che, dovendosi dare applicazione all'art. 18 All. A al R.D. n. 148/31, l'accoglimento della domanda richiedeva l'ordine scritto del direttore della azienda, la vacanza del posto da mettere a concorso, e, nell'ipotesi di previsione specifica nel Regolamento aziendale, l'espletamento del concorso. Esaminando singolarmente gli atti, il Tribunale escludeva nella specie la sussistenza di tali requisiti: quanto al primo, non dovendosi ravvisare una autorizzazione allo svolgimento di 3 mansioni di operatore CEC nell'ordine di servizio in data 10 agosto 1984 n. 9654, che non aveva attribuito e previsto il diritto allo svolgimento di tali mansioni, bensì autorizzato lo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico, in funzione di un eventuale e successive conferimento di esse. Né un ordine scritto poteva ravvisarsi nella delibe- razione direzionale del 7 dicembre 1985 n. 28, con dellela quale si era disposto il pagamento differenze retributive tra il livello nono, fruito all'atto della domanda e proprio del lavoratore, e il livello settimo corrispondente alle mansioni di operatore CEC, non potendo tale riconoscimento considerarsi equipollente o sostitutivo dell'ordine scritto necessario alla promozione nel livello superiore. Quanto al secondo, ovvero alla vacanza del posto, il Tribunale ne escludeva altrettanto la sussistenza, per esplicita ammissione degli stessi preposti della Azienda, per i quali, come da deposizione testimoniale, i posti di operatore CEC facevano parte della precedente pianta organica, anche se poi eliminati da questa con la regola- mentazione collettiva recepita dalla legge 12 luglio 1988 n. 270 e dalla annessa Tabella del personale aziendale in vigore dal 1°.
1.89. Quanto al terzo, ovvero all'espletamento del concorso, quale mezzo necessario per il consegui- mento della qualifica superiore, dovendosi per il Tribunale ritenere che tale previsione era contenuta in detto regolamento, quale circostanza affermata e non contrastata dall'appellato. dall'appellante Né per il Tribunale avevano fondamento l'eccezione prescrizione sollevata dall'appellato e la di domanda da questi proposta fondata sul presupposto dell'esercizio di mansioni superiori a quelle di dattilografo e rispondenti a quelle di operatore CEC, prima, e di operatore CED, dopo, dovendosi considerare il profilo professionale proprio del ricorrente quello di impiegato generico, già inquadrato nel livello ottavo e di seguito nello attuale livello settimo. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione La Croce Nino, censurandola con un motivo per vizio di insufficiente e contrad- dittoria motivazione. Si è costituita con
contro
- ricorso l'azienda intimata, resistendo alle avver- sarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso di deduce vizio di omessa e contraddittoria motivazione, non avendo 5 il Tribunale adeguatamente valutato, minimizzando tale circostanza, che l'attività svolta dal La Croce, come risultante dalla istruttoria, sin dal 1984, era consistita nella registrazione delle operazioni contabili utilizzando le procedure informatiche: mansioni per le quali, da una corretta interpretazione della declaratoria di 5° livello, derivava il diritto all'inquadramento in quel livello;
si osserva inoltre che tali mansioni non possono parificarsi a quella di una semplice attività di dattilografia, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, non solo perché essa richiede la conoscenza dei programmi del compiuter a ciò destinati, ma anche e soprattutto perché lo svolgimento di tale attività richiede la cono- scenza di elementi tecnici di contabilità e ragioneria. Con lo stesso motivo deduce il ricor- rente che il Tribunale ha erroneamente ritenuto inesistente l'ordine di servizio, quale ulteriore requisito, ai sensi dell'art. 18 R.D. n. 148/31, per l'attribuzione dell'inquadramento richiesto. Afferma infatti il ricorrente, con riferimento alla motivazione sul punto del Tribunale, che tale ipotesi è in contrasto con fatti noti in giudizio e comunque non contestati, ovvero che dalla data suddetta il La Croce era stato inquadrato come operatore CEC e retribuito con il trattamento contrattualmente stabilito per tale inquadramento. D'altra parte ritiene, inoltre, il ricorrente che deve considerarsi errata l'opinione del Tribunale, ove afferma che l'ordine di servizio deveordine essere esclusivamente scritto e specifico, dovendosi equipollente un comportamento invece ritenere concludente, di significato negoziale, cioè il pagamento della retribuzione corrispondente alla qualifica richiesta, nella specie risultante dalla n. 28 del 7 dicembre 1985. delibera direzionale Deduce, di conseguenza, il La Croce, quanto al difetto di motivazione denunciato, là dove il Tribunale ha ritenuto che il trattamento retribu- tivo relativo alla qualifica richiesta potrebbe essere efficace solo se coesistente con gli altri requisiti di legge, quali la vacanza del posto e l'esperimento della procedura concorsuale, che, circa il primo requisito, dai documenti prodotti in giudizio risultava, all'epoca della delibera, nella pianta organica la disponibilità di posti di operatore CEC;
circa, poi, l'altro requisito, che, se è vero che in linea di massima esso costituisce un requisito di ordine generale, è contraddittorio 7 esigerlo in concreto, ovvero ritenere necessaria concorsuale per l'attribuzione di una procedura mansioni che il lavoratore svolga già da un lungo periodo. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto. Il Tribunale, infatti, quanto al profilo professionale del ricorrente, non ha affatto о sufficientemente motivato le ragioni per le quali, considerate le declaratorie del settimo e del quinto livello, e pur avendo acquisito la prova dello svolgimento delle corrispondenti mansioni, come risultante dall'ordine di servizio e dalla successiva delibera aziendale, tali mansioni, costituite dall'espletamento di operazioni tecnico- contabili, tramite programmi telematici, potevan declassarsi ad operazioni di carattere meramente esecutivo, quali le mansioni di dattilografia. D'altra parte, quanto alla carenza di un ordine di servizio, considerata la formulazione letterale dei suddetti provvedimenti aziendali, nulla consente di ritenere che le mansioni rispondenti alla qualifica CEC prima, e CED, poi, siano state conferite in via meramente provvisoria e a fini meramente istrut- tivi, si che l'interpretazione restrittiva operata dal Tribunale deve considerarsi in violazione delle norme di ermeneutica contrattuale. Altrettanto illogica va considerata la motivazione del Tribu- nale allorchè si afferma che nella specie difetta nel livello superiore tramite l'inquadramento concorso: se infatti la procedura concorsuale ha la funzione di individuare, tra vari aspiranti, quello о quelli da ritenere idonei ad una determinata mansione, è evidente che tale procedura appare inutile, anzi contraddittoria, nei confronti di chi, quelle mansioni, per provvedimento datoriale, stia svolgendo da lungo periodo di tempo. Per i motivi che precedono, la Corte accoglie il cassa la sentenza impugnata e rinvia,ricorso, anche per le spese, al giudice designato in dispo- sitivo. 3 3 0 5 1 . . A S T N I
P.Q.M.
S R D A 3 A ' , T 7 L , O - L L A 8 E - L La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza S 1 E D O P 1 B I S S I I E N D N E G G A S G impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte T O I E S A A L O D P O E A T M , I T L I O d'Appello di Catanzaro. L R A R E I D T D D S E I T G O E N R Così deciso in Roma il 31 ottobre 2000 E S E 1 Presidente: Vuicquo Grena 1. Cons. estensore: 4/ IL COLLABORATORE DI NC LL Depositata in Cancellería Oggi, 9 MAG. 2001 IL COLLABORATORE B RVNCS A ZI O N E 9