Sentenza 8 giugno 1998
Massime • 1
L'immobile adibito a studio legale per l'esercizio della professione di avvocato non è collegato da un nesso strumentale diretto e immediato all'esercizio di tale attività, che è caratterizzata piuttosto dal rapporto fiduciario esistente tra il professionista ed il cliente e che può svolgersi in luoghi diversi. Non è pertanto consentito sottoporre tale immobile a sequestro preventivo, non sussistendo il rapporto di pertinenzialità tra l'attività delittuosa di esercizio abusivo della professione di avvocato e lo studio in cui la medesima viene esercitata.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: commette reato il consulente del lavoro che presta assistenza fiscale senza essere abilitatoAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 9 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/1998, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 8.06.1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Caso " N. 2098
3. " UG AN " REGISTRO GENERALE
4. " UG LF " N. 44211/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AB CA
avverso l'ordinanza in data 2.10.1997 del Tribunale di Torino Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. UG Scelfo udito Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e Diritto
Con ordinanza del 02.10.1997, il Tribunale di Torino rigetta l'appello proposto da AB CA, indagata dei reati p. e p. dagli artt. 348 e 498 C.P., avverso l'ordinanza in data 07 08 1997 del Gip della Pretura circondariale, con cui è stata respinta l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in Torino, c.so Brescia n. 47., dove la predetta, secondo l'accusa, svolgeva abusivamente l'attività professionale di avvocato, a nulla rilevando che vi si trovasse anche la sede della società in fase di liquidazione "Cotonificio Sitec di AB CE Ricorre l'indagata e deduce.
a) La violazione dell'art. 606 I co lett. b) C.P.P., in relazione agli artt. 321 e 325 C.P.P., perché i giudici hanno ritenuto l'immobile "cosa pertinente al reato", senza considerare che ai fini della concessione del sequestro preventivo, occorre, non solo che la cosa serva a commettere l'illecito, ma che sia anche strutturalmente funzionale alla possibilità di reiterazione della condotta delittuosa, condizione che, nella fattispecie, precisa la AB, non ricorre, stante che un immobile adibito a studio le gale presenta i caratteri di assoluta fungibililtà. Infatti, evidenzia la ricorrente il rapporto professionale che intercorre tra il cliente e il suo avvocato strettamente personale, fiduciario, e, quindi, il sequestro del locale adibito a studio legale non impedisce che l'attività delittuosa si protragga ulteriormente, in altri luoghi.
b) La violazione dell'art. 606 I co lett. b) C. P. P. in relazione agli artt. 321 e 325 C. P. P. , perché ai fini dell'adozione della misura cautelare reale è sufficiente la ipotizzabilità in astratto dell'accusa, invece il giudice del riesame, in qualche modo, ha fondato la decisione facendo riferimento anche al merito.
La Corte ritiene fondato il motivo di ricorso sub lett. a), in quanto, indubbiamente, nella professione di avvocato prevale l'elemento personale.
È l'intuitus personae che caratterizza il contratto d'opera intellettuale posto in essere dal professionista e dal cliente. Quindi, adibendo l'immobile a studio legale, non si verifica la sua con versione strutturale funzionalmente finalizzata all'esercizio abusivo della professione
Può, infatti, continuare, nonostante il sequestro dei locali, come rileva la AB, anche in posti diversi da quello oggetto del provvedimento cautelare.
Esso, in definitiva, non è collegato da un nesso strumentale diretto e immediato all'attività delittuosa ascritta alla ricorrente, per cui va escluso il rapporto di pertinenzialità tra il medesimo e i reati per i quali si procede nei confronti della predetta.
Resta assorbita la censura sub lett. b)
Conseguentemente va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella confermata del Gip della Pretura di Torino, in data 07.08.1997 e ordinata la restituzione dei locali sequestrati all'avente diritto, disponendosi che, a cura della Cancelleria, sia data immediata comunicazione del dispositivo al P.G. in sede per i provvedimenti di cui all'art.626 C.P.P.
P. T. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella confermata del GIP della Pretura di Torino in data 07.08.1997 e ordina la restituzione dei locali sequestrati all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente dispositivo al P.G. in sede per il provvedimento di cui all'art. 626 C.P.P. Così deciso in Roma, il 8 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 1998