Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2012, n. 28541
CASS
Sentenza 16 febbraio 2012

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Massime1

In tema di tutela dei prodotti alimentari, la valutazione in ordine alla responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienico sanitari dei medesimi va effettuata, nelle ipotesi di enti articolati in più unità territoriali autonome, con riferimento alla singola struttura aziendale, e, al suo interno, al preposto ad essa o ad un singolo suo settore, senza necessità della prova specifica di una delega ad hoc conferita a detto preposto da parte del legale rappresentante dell'ente.

Commentario1

  • 1Delega di funzioni all'interno di una struttura organizzativa
    Filippo Ferri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza qui pubblicata, la Suprema Corte torna ad affrontare il delicato tema della delega di funzioni nell'ambito di strutture organizzative complesse, questa volta con riguardo ai reati alimentari. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che qualora un'unità produttiva territoriale di una società di notevoli dimensioni operante nel settore alimentare sia dotata di un soggetto investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità relativa al rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari vada affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale, all'interno della quale dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti contestati, senza che sia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2012, n. 28541
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28541
Data del deposito : 16 febbraio 2012

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