Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 5496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5496 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5 4 9 6 /0 1 SEZIONE PRIMA CIVILE f Composta dagli Ill.mi Sigeri Mag R.G.N.9835/99 Presidente Dott. Pasquale REALE Dott. RI Consigliere ADAMO Cron. 11869 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Rep. 1957 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 22/01/01 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA a sul ricorso proposto da: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato in E Roma, viale Bruno Buozzi 32 presso l'avv.Carlo Martuccelli, che lo N O I ' Z siidio A rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
da perdone 3000 contro #..12 APR. 2001 CANCELLIERE TA RI, titolare dell'omonima impresa, elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana 1312 , presso l'avv. Marco LIRE 3000 CANCELLERIA Marcotullio con l'avv. Domenico Ducci di Napoli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n.1045 del CG509285 7.5.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 158 2001 DIRITTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 22.1.2001 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Richiesta copia studio dal Sig. MARTUCCERCI Udito l'avv. Carlo Martuccelli per il ricorrente Istituto, che ha chiesto 3000 per diritti L. accogliersi il ricorso. || 1.0 LUG. 2001. IL CANCELLIERE Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti che ha chiesto l'inammissibilità del 1° e l'accoglimento pqdr CANCELLERIA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 19.6.1981 TA RI, titolare dell'omonima impresa di costruzioni appaltatrice dell'IACP di Napoli, con contratto 8 3 6 0 6 5 5 9 7.12.1978, per la costruzione di 50 alloggi di E.R.P., conveniva 88903547 A0026306 innanzi al Tribunale di Napoli l'Istituto committente al fine di ottenere pronunzia di risoluzione del contratto e risarcimento del danno, correlato anche ai compensi non pagati. L'TA poneva a fondamento della domanda il fatto che l'IACP non avrebbe pagato l'importo di due riserve tempestivamente formulate, l'una, per lire 135.932.796, afferente la sospensione dei Plasciata copia legas lavori per gg. 135 e l'altra, pari a lire 55.280.437, afferente l'errata MARIVCCELL per diritti L11000+ 3 indicazione del prezzo del calcestruzzo. 7 p. Costituitosi l'IACP- che eccepiva l'improcedibilità della domanda per DIRI LIRE 2000 assenza del previo esperimento della procedura amministrativa CANCELLERIA - l'adito Tribunale con sentenza 23.11.84 accoglieva l'eccezione del convenuto. AM223430 La Corte d'Appello, di contro, con pronunzia non definitiva 1.4.87, in AM223529 accoglimento della censura dell'TA dichiarava ammissibile la domanda e, con sentenza definitiva 30.3.90, pronunziata all'esito di AN223528 istruttoria, dichiarava il contratto risolto per l'inadempimento 22 AM223535 dell'IACP (tal inadempimento consistendo nel mancato pagamento dei due importi pretesi per riserve per complessive lire 190.313.323) e lo condannava a risarcire all'TA la somma complessiva di lire 774.400.218 (pari all'importo delle due riserve ed all'ammontare del corrispettivo non versato delle opere eseguite) e quindi, rivalutata dal luglio 1979, di lire 2.257.299.195 oltre interessi legali dal 23.7.79. Proposto dall'IACP ricorso per cassazione avverso tale pronunzia, il S.C., con sentenza 10923/93, accoglieva il terzo profilo di censura del primo motivo e dichiarava assorbiti gli altri quattro, quindi cassando la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviando, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di Napoli. Nella pronunzia rescindente si affermava che, avendo riguardo all'effettivo importo delle due riserve (anche travisato nel quantum dalla Corte di merito), il Giudice di appello aveva omesso di motivare sull'importanza dell'inadempimento in tal guisa accertato in relazione agli artt. 1453 e segg. c.c. e con riguardo specifico tanto all'economia generale del contratto" quanto al comportamento complessivo del debitore. Con atto del 28.9.94 PIACP riassumeva il giudizio chiedendo la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della pronunzia annullata. Si costituiva l'TA insistendo nelle sue richieste. La Corte di Napoli, con sentenza 7.5.98 dichiarava il contratto risolto per inadempimento dell'IACP, condannava l'Istituto al ristoro del danno determinato nella somma di lire 4.356.587.446 (al lordo di lire 2.257.299.195 percepite in esecuzione del precedente pronunciato) per sorte, rivalutazione ed interessi dal luglio 1979 e sino al 27.3.98, 3 condannava l'TA a corrispondere all'IACP, per interessi compensativi sull'indebito pagamento anticipato della sorte, lire 677.189.758. Nella motivazione della pronunzia la Corte affermava: che l'indagine commessa dal S.C. era limitata all'accertamento della sussistenza dell'inadempimento IACP e della sua eventuale scarsa importanza, nulla essendo stato dedotto dall'Istituto sull'ammontare del danno da risoluzione e nulla essendo stato, altresì, agli atti documentato in ordine ai motivi di ricorso dalla cassazione dichiarati assorbiti;
che in tal quadro era incontroversa sia l'esistenza sia l'ammontare degli eventi addotti nelle due riserve, per un importo totale di lire 90 a milioni (la riserva afferente la sospensione essendo stata asseverata dallo stesso Istituto e quella afferente l'incremento dei costi avendo carattere indiscutibilmente oggettivo); che sulle anzidette riserve tempestivamente iscritte sino al 10.11.82 l'Istituto non aveva dato risposta, con colpevole inerzia, in tal modo compromettendo l'equilibrio contrattuale;
che, inoltre, lo stato finale dei lavori ammontava a lire 683.538.218, sì che le menzionate conseguenze avevano finito per incidere in misura pari al 15% nei rapporti economici fra le parti, con la conseguente compromissione dell'utile di impresa;
che pertanto l'inadempimento era da considerare di rilevante gravità. Per la cassazione di tale sentenza l'IACP di Napoli ha proposto ricorso con atto - notificato il 18.5.99 - articolato su tre motivi. L'TA si è costituito notificando controricorso il 18.6.99. 4 L'IACP ha depositato memoria ed il difensore ha discusso oralmente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso l'IACP di Napoli denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito commisurato la rilevanza dell'inadempimento (il mancato pagamento e la ritardata definizione delle due riserve da 90 milioni) non già al valore complessivo dell'appalto bensì al preteso credito per s.f.l. di lire 683.538.212 (del quale era incerta la sussistenza e comunque la deduzione in causa) e così pervenendo indebitamente ad attestare l'ammontare dell'inadempimento al 15% del valore dell'appalto stesso. Con il secondo motivo, quindi, l'Istituto denunzia violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e vizio di motivazione per avere la Corte comunque mancato di motivare sulla permanenza del debito di lire 683.538.212 (che invece l'IACP sosteneva essere stato estinto con i vari SAL) e sulla consistenza del comportamento complessivo in fase di esecuzione;
a tal ultimo proposito non avrebbe pregio l'individuazione di un comportamento dilatorio nella mancata attivazione e sollecitazione del collaudatore. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 18 CGA - 1218 c.c. e vizio di motivazione, per avere la pronunzia omesso di considerare:a) l'irrilevanza normativa dell'aumento fino ad un quinto del prezzo, b) la inconsistenza della vicenda di cui alla seconda riserva (l'aumento del costo del calcestruzzo), c) l'impossibilità di datare al 1978 la decorrenza degli accessori, data della prima riserva e quindi insuscettibile a valere come costituzione in mora. 5 Ad avviso del Collegio, fondate alcune delle censure esposte nel primo mezzo ed in parte qua nel secondo, ed infondato il terzo motivo, la pronunzia della Corte di rinvio deve essere cassata con nuovo rinvio alla stessa Corte perché proceda all'esame della controversia in puntuale applicazione della sentenza rescindente 10923/93 e quindi con indagine condotta in adesione a quanto ivi indicato e sorretta da adeguata motivazione.Ì tre motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. La cennata sentenza di questa Corte, che nella parte narrativa aveva importo dell'appalto,rammentato l'incontestato complessivo ammontante a lire 1.700.000.000 (pag. 3), ebbe a prendere in esame il terzo profilo del primo motivo di ricorso (pag. 7) e ritenne di ravvisare entrambi i vizi denunziati. Da un canto si rilevò la carenza argomentativa e la contraddittorietà di motivazione della sentenza 641/90 della Corte napoletana nell'aver affermato l'inadempimento di non scarsa importanza alla stregua del mero dato oggettivo del credito per le due riserve, indicato in cifra (lire 190.313.233) frutto di evidente errore materiale (assommando i relativi crediti a sole lire 91.142.000) e mancando di operare il necessario ragguaglio dell'effettivo importo inadempiuto all'economia generale del contratto. Dall'altro canto si rilevò la omessa considerazione - sempre nell'ottica dell'importanza dell'inadempimento, ma ratione temporis - del comportamento complessivo dell'IACP debitore. E di qui l'accoglimento dei profili indicati e l'assorbimento con - conseguente devoluzione alla eventuale cognizione del Giudice del - degli altri quattro motivi del ricorso 29.6.90 (attingenti la rinvio fondatezza delle riserve e l'inesistenza dell'ulteriore credito di lire 683.538.218 per s.f.l.). La Corte di rinvio nella sentenza 7.5.98 ebbe ad affermare in primo luogo la impossibilità di conoscere il contenuto dei motivi di ricorso dichiarati assorbiti dal S.C. (perché non rinvenibili nei fascicoli hinc et inde depositati) e pertanto esaminò soltanto quella parte del thema decidendi che le era stato riproposto dall'accoglimento del primo motivo. E poiché siffatta pronunzia di non liquet non è stata impugnata con il ricorso in esame, contestandone la legittimità ai sensi degli artt. 112 e 345 c.p.c., va subito rilevato che le questioni poste con quei motivi e an riproposte con l'odierno terzo motivo nonché, in parte, con il secondo, devono essere dichiarate inammissibili. In particolare resta preclusa la cognizione delle questioni afferenti la inidoneità dell'inadempimento ove il suo importo si mantenga, come nella specie, entro il quinto contrattuale, la effettiva esistenza del credito esposto nella riserva afferente l'aumento dei costi del c.a., la decorrenza della rivalutazione, la stessa esistenza del credito per s.f.I. di importo pari a lire 683.538.218 (questione posta nel punto 5.2 del 5° motivo del ricorso 29.6.90, assorbito e, quindi, non oggetto di decisione della sentenza 7.5.98). Non è invece preclusa la questione (posta nella prima parte del secondo motivo del ricorso) della rilevanza del testè indicato credito di lire 683.538.218 ai fini delle valutazioni che la sentenza 10923/93 aveva rimesso alla cognizione del Giudice del rinvio, posto che, se l'accoglimento del 7 ricorso era fondato su una sommaria o scorretta valutazione dell'incidenza del credito per le due riserve nell'economia generale dell'appalto operata dalla sent. 641/90, l'ulteriore credito per s.f.l. pur da ritenersi oramai non più contestabile era comunque affatto estraneo tanto alla scorretta valutazione comparativa di cui alla sentenza 641/90 quanto alla corretta ponderazione richiesta da Cass. 10923/93, e venne quindi indebitamente incluso in quella valutazione dalla sentenza 1045/98 in questa sede impugnata. Ed avverso tale inclusione, cosiccome avverso la imputazione all'IACP di comportamento dilatorio, si appuntano le censure contenute nel ten primo e secondo motivo. Orbene, per quel che riguarda la decisione espressa dalla Corte di Napoli per la quale nella considerazione dell'inadempimento non sussistevano esimenti di sorta nei confronti dell'atteggiamento inerte dell'IACP non paiono condivisibili le censure alleganti la estraneità del collaudatore "inerte" dalla sfera di disponibilità del committente: da un canto, infatti, l'inserimento funzionale del collaudatore nell'apparato temporaneo della committente p.a. è indiscutibile, come più volte asserito da questa Corte (Cass. 3358/94 e S.U. 4060/93); dall'altro canto, la statuizione al proposito formulata, con congrua motivazione, dalla sentenza impugnata è valutazione insindacabile in sede di legittimità. Ma se il giudizio della Corte di Napoli non è viziato per il profilo della esclusione di esimenti, esso è, come denunziato, assolutamente estraneo al tema di indagine commesso da Cass. 10923/93 sul punto centrale della valutazione della rilevanza dell'inadempimento. Là 8 dove il Giudice del rinvio avrebbe dovuto semplicemente fondare tale valutazione (artt. 1453-1455 c.c.) sul rapporto (correlato ai parametri prescelti liberamente, e cumulativamente o singolarmente valutati, dell'entità quantitativa, della rilevanza qualitativa o dell'incidenza sul margine di utile) tra i circa 91 milioni di lire di corrispettivo inadempiuto e l'economia generale del contratto è stata invece assunta a parametro di siffatta valutazione la ulteriore esposizione debitoria dell'IACP per lire 683.538.218 che né era il prezzo complessivo dell'appalto (ma solo il credito per s.f.I.) né di converso era assimilabile al corrispettivo inadempiuto (questo essendo stato sin dalla sentenza 641/90 configurato nel solo ammontare delle due riserve); e ciò con la paradossale conseguenza di dedurre dalla comparazione tra il primo dato ed il secondo importo una incidenza percentuale dell'ammontare inadempiuto tale da pervenire alla "compromissione del margine di utile dell'impresa”. Ed è sulla base di tale principio di corretta indagine (sopra sottolineato) che, cassata la sentenza impugnata, dovrà il Giudice del rinvio (designato in altra sezione della Corte di Napoli) conclusivamente conoscere della controversia, provvedendo altresì a regolare le spese del giudizio.
PQM
la Corte di Cassazione Accoglie il primo motivo e, per quanto di ragione, il secondo;
rigetta il terzo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad Roma, 22.01.01 altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. I shall il Presidente Il Cons.est. жи ма و NAZIONE Piima Cancelleria Depeonato 12 APR 2001 IL CANCELLIERE Lure be mor 60000 310000 IL CANCELIERE Luisa PassinettiLuisa The P i UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in GIU 2001 Serie 4 ain 28.778 versate S. 310.000 (lire trecentodiecimila p. Il Dirigente Area Sergiet (Dott.ssa Maria Grazia C LIPPO) Il Responsabile Servizio Giudiziari (Dr. M. RACOCHIN)