Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2026, n. 19638
CASS
Sentenza 28 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di motivazione e travisamento probatorio

    I motivi di ricorso sono inammissibili perché aspecifici e non confrontano criticamente le argomentazioni della Corte d'appello che ha confermato la responsabilità.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione e travisamento probatorio

    I motivi di ricorso sono inammissibili perché aspecifici e non confrontano criticamente le argomentazioni della Corte d'appello che ha confermato la responsabilità.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione e travisamento probatorio

    I motivi di ricorso sono inammissibili perché aspecifici e non confrontano criticamente le argomentazioni della Corte d'appello che ha confermato la responsabilità.

  • Altro
    Trattamento sanzionatorio esorbitante

    La Corte di merito ha erroneamente riqualificato i fatti ascrivibili all'imputato ai sensi del secondo periodo dell'art. 73, comma 5, d.P.R., configurando una nuova fattispecie di reato anziché un'aggravante, e applicando retroattivamente una norma più sfavorevole.

  • Altro
    Trattamento sanzionatorio esorbitante

    La Corte di merito ha erroneamente riqualificato i fatti ascrivibili all'imputato ai sensi del secondo periodo dell'art. 73, comma 5, d.P.R., configurando una nuova fattispecie di reato anziché un'aggravante, e applicando retroattivamente una norma più sfavorevole. Le medesime considerazioni valgono per gli aumenti per continuazione.

  • Altro
    Trattamento sanzionatorio esorbitante

    La Corte di merito ha erroneamente riqualificato i fatti ascrivibili all'imputato ai sensi del secondo periodo dell'art. 73, comma 5, d.P.R., configurando una nuova fattispecie di reato anziché un'aggravante, e applicando retroattivamente una norma più sfavorevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2026, n. 19638
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19638
    Data del deposito : 28 maggio 2026

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