CASS
Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2026, n. 19638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19638 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RT NI nato a [...] il [...] LO RA, nato a [...] il [...] LA AE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Francesca Loy che ha concluso chiedendo l’inammissibilità di tutti i ricorsi. Sentito l'avvocato losso Emilio in qualità di sostituto processuale degli avvocati Ladisi in difesa di LO e LA nonché dell’avvocato Caponio in difesa di RT, che si è riportato ai rispettivi motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma di quella appellata, resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale locale nei confronti di NI RT, RA LO e AE Di GI, ha confermato il giudizio di responsabilità, per i fatti loro rispettivamente ascritti, quanto a RT, al capo 3 (con esclusione di quelli di cui ai punti 5, 7, e 8), Penale Sent. Sez. 6 Num. 19638 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TE RA DE Data Udienza: 19/03/2026 2 quanto al LO al capo 6) e quanto al Di GI al capo 10); ha riqualificato ai sensi del comma 4 dell’art 73 del d.P.R. le condotte riferite al LO ai punti 6.1. e 6.6. della rubrica e ha ricondotto al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. tutti gli ulteriori fatti di reato ascritti ai tre imputati;
ha conseguentemente ridotto la pena irrogata in primo grado ai tre imputati. 2. Interpongono autonomi ricorsi i tre imputati e adducono motivi dal contenuto sovrapponibile, suscettibili di una descrizione unitaria. Si contesta, da parte dei ricorrenti, difetto di motivazione rispetto ai motivi di gravame e travisamento delle emergenze probatorie apprezzate a sostegno del giudizio di responsabilità, essenzialmente offerte da colloqui captati non confermati da altri momenti di riscontro indiziario, captazioni valutate senza la dovuta attenzione e con il rigore imposto dalla peculiarità del dato. Per altro verso, tutti e tre i ricorrenti hanno contestato il trattamento sanzionatorio irrogato, ritenuto “esorbitante” a fronte dei limiti edittali previsti dall’art. 73, comma 5, citato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sentenza impugnata va annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato, nei limiti e per le ragioni precisate di seguito, peraltro estranee ai vizi prospettati dai ricorsi. 2. I motivi riguardanti la responsabilità dei diversi imputati ricorrenti, autonomamente prospettati secondo moduli argomentativi tuttavia del tutto identici, sono tutti inammissibili perché all’evidenza aspecifici rispetto all’argomentare speso dalla Corte del merito nel confermare, in parte qua, la decisione gravata. In particolare, le diverse impugnazioni replicano pedissequamente le censure svolte in appello con riguardo alle singole posizioni dei tre imputati ricorrenti;
ciò, tuttavia, trascurando ogni confronto critico con le argomentazioni rese dai giudici di appello nel disattenderne integralmente il portato, avuto riguardo alla responsabilità di RT (con motivazione resa dalla pagina 4, la dove si mette in luce l’inammissibilità dei motivi diversi da quelli rivolti alle condotte messe in atto il 12/10/2019 e ciò malgrado, si esaminano le emergenze inerenti ai fatti di questa giornata ma anche gli episodi descritti al capo 3, rimasti estrani a specifiche doglianza promosse con l’appello), nonché a quella di LA ( i cui rilievi risultano affrontati alle pagine 20 e 21) e di LO ( al quale risultano dedicate le pagine dalla 23 alla 27 della decisione gravata). 3 Il tutto con motivazione logica, puntuale e coerente alle emergenze istruttorie, immune a vizi utilmente prospettabili in questa sede. 3. Anche i motivi riguardanti prospettati dai ricorrenti la pena sarebbero, in sé, inammissibili, perché diretti a sollecitare una rivisitazione nel merito della gravosità del trattamento sanzionatorio irrogato, ritenuto genericamente eccessivo, senza addurre vizi coerenti al rimedio attivato. 4. D’ufficio, tuttavia, va rimarcato che con riferimento alle posizioni di RT e LA, la Corte del merito ha provveduto a riqualificare i fatti ascritti allo stesso riconducendoli all’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 citato (si veda la motivazione resa alla pagina 13 per RT, poi ripresa nell’affrontare la posizione di LA), affermando in particolare che “le condotte del RT devono essere qualificate in seno al disposto dell'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 73 del DPR 309 del 1990, trattandosi di norma introdotta con il decreto-legge 123 del 2023 convertito con modificazioni nella legge 159 del 2023, ipotesi sicuramente per l'imputato più favorevole di quella contestata e ritenuta in primo grado alla luce delle previsioni dell'articolo 2 del codice penale. Attualmente in forza della modifica introdotta nel 2023 in seno all'articolo 73 quinto comma, la non occasionalità della condotta del RT per quanto comunque lieve per le quantità modeste di stupefacenti detenute o movimentate, conduce alla configurazione del reato di cui al secondo periodo, che contempla appunto in termini ulteriormente specializzanti rispetto alle fattispecie più gravi e da quella della prima parte del quinto comma, il fatto di lieve entità commesso con caratteri di non occasionalità”. Operando in tali termini, la Corte del merito, ha inteso dare un contenuto autonomo alla previsione di cui al secondo periodo dell’art. 73, comma 5, introdotta dalla legge n. 159 del 2023, facendone, dunque, una ipotesi di reato distinta, ricavata all’interno della fattispecie cristallizzata dal citato quinto comma, ma disgiunta da quest’ultima, quasi a costituire un terzo tipo di illecito previsto in seno all’art. 73 del testo unico sugli stupefacenti, collocato in via intermedia tra le condotte di cui ai commi 1 e 4 e quelle di cui al primo periodo del comma 5. Da qui la ritenuta operatività del meccanismo di favore garantito dalla affermata applicabilità dell’art. 2, comma 4, cod. pen. 5. Una tale scelta interpretativa, non sindacabile in questa sede perché rimasta estranea ad impugnazioni della parte pubblica, non solo deve ritenersi errata in punto di diritto, ma ha finito per determinare una violazione di legge in 4 ordine al trattamento sanzionatorio irrogato ai danni dei ricorrenti, rilevabile d’ufficio. 6. Sotto il primo versante, vale evidenziare che l’ esegesi privilegiata dalla Corte del merito è stata resa senza considerare che con la richiamata novella non si è introdotta una nuova fattispecie di reato incardinata all’interno del comma 5 del citato art. 73; si è dato luogo, piuttosto, alla previsione di una mera circostanza aggravante del reato in questione, là dove le condotte stigmatizzate dal primo comma ma connotate da una più lieve offensività (per i mezzi, le modalità dell’azione o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità ovvero per la quantità o la qualità della sostanza, profili costitutivi della fattispecie in esame), non siano occasionali (non essendo l’occasionalità della condotta momento tipizzante della ipotesi scrutinata). In altre parole, l’intervento apportato dalla novella ha lasciato inalterati i tratti costitutivi dell’ipotesi di cui al comma 5, che restano quelli tipizzati dal primo periodo, mentre, solo la dove se ne ravvisi la sussistenza, la non occasionalità della condotta finisce per rilevare, dando corpo all’ipotesi aggravata di cui al secondo periodo della medesima disposizione. 6.1. Tanto comporta l’evidente erroneità interpretativa della riqualificazione operata con la sentenza gravata, nel caso realizzata prescindendo dall’avvenuto riscontro dei tratti costitutivi della ipotesi di minore offensività prevista dal comma 5 dell’art 73 citato. A margine della già rimarcata insindacabilità della detta scelta interpretativa, resta da dire che tale qualificazione ha di fatto riportato le condotte dei citati ricorrenti all’interno del comma 5 dell’art. 73 citato;
e che la stessa norma evocata a sostegno della decisione assunta – l’art. 2 cod. pen. – oggi ne cristallizza l’illegittimità sul piano della pena, irrogata applicando agli imputati un dato normativo più gravoso (quello introdotto, per le condotte non occasionali, dalla legge del 2023) rispetto a quello vigente all’epoca dei fatti (al più tardi risalenti al gennaio del 2020), che tale aggravamento di pena non prevedeva. 7. Le medesime considerazioni, infine, vanno estese anche alla posizione del ricorrente LO, avuto riguardo, tuttavia, ai soli aumenti apportati per la continuazione con riguardo alle condotte, riferite al detto imputato e ricondotte dalla Corte del merito al comma 5 dell’art. 73 citato, seguendo il percorso logico giuridico già tracciato per gli altri due ricorrenti. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue. 5
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DE TE RA PIERLUIGI DI STEFANO
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Francesca Loy che ha concluso chiedendo l’inammissibilità di tutti i ricorsi. Sentito l'avvocato losso Emilio in qualità di sostituto processuale degli avvocati Ladisi in difesa di LO e LA nonché dell’avvocato Caponio in difesa di RT, che si è riportato ai rispettivi motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma di quella appellata, resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale locale nei confronti di NI RT, RA LO e AE Di GI, ha confermato il giudizio di responsabilità, per i fatti loro rispettivamente ascritti, quanto a RT, al capo 3 (con esclusione di quelli di cui ai punti 5, 7, e 8), Penale Sent. Sez. 6 Num. 19638 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TE RA DE Data Udienza: 19/03/2026 2 quanto al LO al capo 6) e quanto al Di GI al capo 10); ha riqualificato ai sensi del comma 4 dell’art 73 del d.P.R. le condotte riferite al LO ai punti 6.1. e 6.6. della rubrica e ha ricondotto al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. tutti gli ulteriori fatti di reato ascritti ai tre imputati;
ha conseguentemente ridotto la pena irrogata in primo grado ai tre imputati. 2. Interpongono autonomi ricorsi i tre imputati e adducono motivi dal contenuto sovrapponibile, suscettibili di una descrizione unitaria. Si contesta, da parte dei ricorrenti, difetto di motivazione rispetto ai motivi di gravame e travisamento delle emergenze probatorie apprezzate a sostegno del giudizio di responsabilità, essenzialmente offerte da colloqui captati non confermati da altri momenti di riscontro indiziario, captazioni valutate senza la dovuta attenzione e con il rigore imposto dalla peculiarità del dato. Per altro verso, tutti e tre i ricorrenti hanno contestato il trattamento sanzionatorio irrogato, ritenuto “esorbitante” a fronte dei limiti edittali previsti dall’art. 73, comma 5, citato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sentenza impugnata va annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato, nei limiti e per le ragioni precisate di seguito, peraltro estranee ai vizi prospettati dai ricorsi. 2. I motivi riguardanti la responsabilità dei diversi imputati ricorrenti, autonomamente prospettati secondo moduli argomentativi tuttavia del tutto identici, sono tutti inammissibili perché all’evidenza aspecifici rispetto all’argomentare speso dalla Corte del merito nel confermare, in parte qua, la decisione gravata. In particolare, le diverse impugnazioni replicano pedissequamente le censure svolte in appello con riguardo alle singole posizioni dei tre imputati ricorrenti;
ciò, tuttavia, trascurando ogni confronto critico con le argomentazioni rese dai giudici di appello nel disattenderne integralmente il portato, avuto riguardo alla responsabilità di RT (con motivazione resa dalla pagina 4, la dove si mette in luce l’inammissibilità dei motivi diversi da quelli rivolti alle condotte messe in atto il 12/10/2019 e ciò malgrado, si esaminano le emergenze inerenti ai fatti di questa giornata ma anche gli episodi descritti al capo 3, rimasti estrani a specifiche doglianza promosse con l’appello), nonché a quella di LA ( i cui rilievi risultano affrontati alle pagine 20 e 21) e di LO ( al quale risultano dedicate le pagine dalla 23 alla 27 della decisione gravata). 3 Il tutto con motivazione logica, puntuale e coerente alle emergenze istruttorie, immune a vizi utilmente prospettabili in questa sede. 3. Anche i motivi riguardanti prospettati dai ricorrenti la pena sarebbero, in sé, inammissibili, perché diretti a sollecitare una rivisitazione nel merito della gravosità del trattamento sanzionatorio irrogato, ritenuto genericamente eccessivo, senza addurre vizi coerenti al rimedio attivato. 4. D’ufficio, tuttavia, va rimarcato che con riferimento alle posizioni di RT e LA, la Corte del merito ha provveduto a riqualificare i fatti ascritti allo stesso riconducendoli all’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 citato (si veda la motivazione resa alla pagina 13 per RT, poi ripresa nell’affrontare la posizione di LA), affermando in particolare che “le condotte del RT devono essere qualificate in seno al disposto dell'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 73 del DPR 309 del 1990, trattandosi di norma introdotta con il decreto-legge 123 del 2023 convertito con modificazioni nella legge 159 del 2023, ipotesi sicuramente per l'imputato più favorevole di quella contestata e ritenuta in primo grado alla luce delle previsioni dell'articolo 2 del codice penale. Attualmente in forza della modifica introdotta nel 2023 in seno all'articolo 73 quinto comma, la non occasionalità della condotta del RT per quanto comunque lieve per le quantità modeste di stupefacenti detenute o movimentate, conduce alla configurazione del reato di cui al secondo periodo, che contempla appunto in termini ulteriormente specializzanti rispetto alle fattispecie più gravi e da quella della prima parte del quinto comma, il fatto di lieve entità commesso con caratteri di non occasionalità”. Operando in tali termini, la Corte del merito, ha inteso dare un contenuto autonomo alla previsione di cui al secondo periodo dell’art. 73, comma 5, introdotta dalla legge n. 159 del 2023, facendone, dunque, una ipotesi di reato distinta, ricavata all’interno della fattispecie cristallizzata dal citato quinto comma, ma disgiunta da quest’ultima, quasi a costituire un terzo tipo di illecito previsto in seno all’art. 73 del testo unico sugli stupefacenti, collocato in via intermedia tra le condotte di cui ai commi 1 e 4 e quelle di cui al primo periodo del comma 5. Da qui la ritenuta operatività del meccanismo di favore garantito dalla affermata applicabilità dell’art. 2, comma 4, cod. pen. 5. Una tale scelta interpretativa, non sindacabile in questa sede perché rimasta estranea ad impugnazioni della parte pubblica, non solo deve ritenersi errata in punto di diritto, ma ha finito per determinare una violazione di legge in 4 ordine al trattamento sanzionatorio irrogato ai danni dei ricorrenti, rilevabile d’ufficio. 6. Sotto il primo versante, vale evidenziare che l’ esegesi privilegiata dalla Corte del merito è stata resa senza considerare che con la richiamata novella non si è introdotta una nuova fattispecie di reato incardinata all’interno del comma 5 del citato art. 73; si è dato luogo, piuttosto, alla previsione di una mera circostanza aggravante del reato in questione, là dove le condotte stigmatizzate dal primo comma ma connotate da una più lieve offensività (per i mezzi, le modalità dell’azione o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità ovvero per la quantità o la qualità della sostanza, profili costitutivi della fattispecie in esame), non siano occasionali (non essendo l’occasionalità della condotta momento tipizzante della ipotesi scrutinata). In altre parole, l’intervento apportato dalla novella ha lasciato inalterati i tratti costitutivi dell’ipotesi di cui al comma 5, che restano quelli tipizzati dal primo periodo, mentre, solo la dove se ne ravvisi la sussistenza, la non occasionalità della condotta finisce per rilevare, dando corpo all’ipotesi aggravata di cui al secondo periodo della medesima disposizione. 6.1. Tanto comporta l’evidente erroneità interpretativa della riqualificazione operata con la sentenza gravata, nel caso realizzata prescindendo dall’avvenuto riscontro dei tratti costitutivi della ipotesi di minore offensività prevista dal comma 5 dell’art 73 citato. A margine della già rimarcata insindacabilità della detta scelta interpretativa, resta da dire che tale qualificazione ha di fatto riportato le condotte dei citati ricorrenti all’interno del comma 5 dell’art. 73 citato;
e che la stessa norma evocata a sostegno della decisione assunta – l’art. 2 cod. pen. – oggi ne cristallizza l’illegittimità sul piano della pena, irrogata applicando agli imputati un dato normativo più gravoso (quello introdotto, per le condotte non occasionali, dalla legge del 2023) rispetto a quello vigente all’epoca dei fatti (al più tardi risalenti al gennaio del 2020), che tale aggravamento di pena non prevedeva. 7. Le medesime considerazioni, infine, vanno estese anche alla posizione del ricorrente LO, avuto riguardo, tuttavia, ai soli aumenti apportati per la continuazione con riguardo alle condotte, riferite al detto imputato e ricondotte dalla Corte del merito al comma 5 dell’art. 73 citato, seguendo il percorso logico giuridico già tracciato per gli altri due ricorrenti. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue. 5
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DE TE RA PIERLUIGI DI STEFANO