Sentenza 2 agosto 1999
Massime • 1
In base alla legge n. 462 del 1968 l'avviamento obbligatorio al lavoro degli invalidi non comporta per il datore di lavoro l'obbligo di modificare le strutture materiali o lavorative dell'azienda, ma gli impone di accettare ed inserire l'invalido, con i suoi limiti, nell'ambito delle strutture esistenti. Pertanto, ove i suddetti limiti determinino per l'invalido ritmi di lavoro più lenti rispetto agli altri dipendenti, senza tuttavia incidere sui ritmi di questi ultimi o pregiudicare comunque il ciclo produttivo, il datore di lavoro, per la stessa logica dell'avviamento obbligatorio, è tenuto ad accettare tale situazione adeguando l'attività lavorativa dell'invalido alla sua menomazione. Ne consegue che il recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova - la cui motivazione è sindacabile in sede giurisdizionale al fine di accertare se la condizione di invalidità abbia influito sulla prova stessa - non può essere determinato esclusivamente dall'inesistenza nell'azienda di un'attività che l'invalido possa compiere allo stesso ritmo degli altri colleghi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/1999, n. 8375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8375 |
| Data del deposito : | 2 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA DI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI n^ 27, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA DEL ROSSO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ALIMENTARIA VALDINIEVOLE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.DELLA VALLE n^ 13, presso lo studio dell'avvocato E. NICOSIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO VAIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 387/96 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 29/06/96, R.G.N. 1883/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/98 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 26 ottobre 1994 IS NI, sostenendo che, obbligatoriamente avviato al lavoro (ex legge 2 aprile 1968 n. 482), era stato assunto dalla VALDINIEVOLE S.p.a. con patto di prova di 12 giorni, che aveva poi ricevuto comunicazione di risoluzione per mancato superamento della prova, e che il licenziamento era illegittimo poiché la prova era stata effettuata con parametri illegittimi (per mansioni inadeguate al suo stato di invalidità causata da esiti di poliomielite), chiese che il TO di Pistola in funzione di giudice del Lavoro dichiarasse l'inefficacia della risoluzione e condannasse l'indicata società a quanto spettantegli per legge (in base all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300). Costituitasi in giudizio la SOCIETÀ eccepì che non v'era stato licenziamento e che la prova aveva dato esito negativo. Il TO accolse la domanda.
Dopo avere disposto la chiesta sospensione dell'esecuzione della sentenza pretorile, con sentenza del 29 giugno 1996 il Tribunale, accogliendo l'appello della SOCIETÀ, respinse la domanda proposta dal NI. A questa decisione il Tribunale giunge affermando che:
1. l'affermazione del TO per cui il recesso datorile è legittimato solo dalla pericolosità del lavoro dell'invalido per i compagni e per gli impianti, è infondata, poiché l'art. 20 terzo comma della legge 2 aprile 1968 n. 482 prevede il diritto dello stesso datore di non assumere od allontanare il lavoratore il cui stato fisico non sia compatibile con le mansioni affidategli;
2. anche se la prova deve avere per oggetto mansioni compatibili con la residua capacità lavorativa dell'invalido, è legittimo il recesso ove in azienda queste mansioni non sussistano;
e nel caso in esame, in azienda queste mansioni non sussistevano;
e l'assunto pretorile che aveva ritenuto la pretestuosità del recesso per l'esclusione d'ogni pur parzialissimo accorgimento organizzativo finalizzato al proficuo inserimento del NI, era infondato. Per la cassazione di questa sentenza ricorre IS NI percorrendo le linee d'un solo articolato motivo. Resiste la ALIMENTARIA VALDINIEVOLE S.p.a. con controricorso. Motivi della decisione
Con l'unico articolato motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 10 e 11 della legge 2 aprile 1968 n. 482 nonché carente e contraddittoria motivazione, il ricorrente rileva che il TO aveva in istruttoria accertato ed in sentenza espressamente affermato che "la maggiore difficoltà incontrata dal ricorrente ha riguardato la velocità con cui avrebbe dovuto svolgere determinate attività per tenere il passo con gli altri lavoratori", che "gli appunti mossi dalla società al NI erano tutti relativi alla sua specifica invalidità", che "il NI poteva espletare le stesse mansioni di altri lavoratori pur con ritmi più lenti senza peraltro intralciare il cielo produttivo", che la pretesa datorile di "esigere ed ottenere dal soggetti invalidi collocati obbligatoriamente i ritmi con intensità e qualità pari a quelle dei colleghi sani" era illegittima, e che "minimi" accorgimenti organizzativi avrebbero consentito, senza stravolgimenti aziendali, l'inserimento dell'invalido; sostiene pertanto che la prova espletata investendo la situazione di incapacità che aveva legittimato l'assunzione, era illegittima.
Con il controricorso la SOCIETÀ, rilevando l'eccentricità della sentenza pretorile, sostiene che la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha escluso l'obbligo datorile di modificare la struttura aziendale al fine di agevolare o rendere possibile il proficuo inserimento del lavoratore invalido;
e nel caso in esame con i giudizi di merito era stato accertato che l'inserimento dell'invalido in azienda non era possibile.
Il ricorso è fondato. Giova premettere che, come questa Corte ha ritenuto (S.U. 27 marzo 1979 n. 1763, Cass. 1^ aprile 1994 n. 3177, 9 aprile 1998 n. 3689), nell'ambito del rapporto di lavoro dell'invalido obbligatoriamente avviato per la legge 2 aprile 1968 n.482, da un canto è apponibile il patto di prova, e d'altro canto,
come si deduce dal fondamento dell'avviamento (essendo ragione dell'avviamento, la condizione di invalidità non può essere oggetto della prova) e dalla "lettura in forma negativa" dell'art. 10 primo comma dell'indicata legge, il recesso per esito negativo della prova è sindacabile al fine di accertare se la condizione di invalidità abbia influito sulla prova stessa.
Come è ovvio, per consentire l'inserimento dell'invalido il datore non ha l'obbligo di modificare le strutture aziendali ne' di istituire nuove attività materiali (Cass. 13 maggio 1994 n. 4667):
da questa angolazione ed in questi limiti, l'affermazione della sentenza impugnata è esatta.
Anche se la legge non esige dal datore una pur minima positiva cooperazione creditoria (e di ciò dà espressamente atto lo stesso TO), lo stesso fondamento dell'avviamento presuppone tuttavia che egli accetti ed inserisca l'invalido nelle strutture aziendali esistenti e nelle attività ivi previste, ricercando mansioni compatibili con le condizioni di invalidità, anche attraverso un'eventuale ridistribuzione degli incarichi fra i lavoratori in servizio (come afferma Cass. 23 febbraio 1995 n. 2036; ed a tal fine l'esigenza di osservare l'art. 11 dell'indicata legge 2 aprile 1968 n. 482 integra una delle ragioni organizzative che legittimano l'esercizio del potere datorile previsto dall'art. 2103 cod. civ.). E nel quadro delle attività esistenti l'invalido deve essere ovviamente accettato ed inserito con i suoi limiti. E poiché l'avviamento investe per definizione una situazione di invalidità, ove questi limiti determinino per l'invalido più lenti ritmi di lavoro senza tuttavia incidere sul ritmi degli altri lavoratori o pregiudicare comunque il ciclo produttivo, per la stessa logica dell'avviamento il datore è obbligato ad accettarli, adeguando l'attività lavorativa dell'invalido alla situazione di incapacità. Ciò che non rientra in questa logica è l'adeguamento di strutture materiali o lavorative (lavoro di altri dipendenti) alla situazione ed al limiti dell'invalido. Poiché la riduzione del ritmo di lavoro e della conseguente produttività è un costo immanente alla stessa logica dell'avviamento obbligatorio, il datore non può escludere un proficuo inserimento dell'invalido nell'organizzazione aziendale per il solo fatto che in azienda non esista un'attività che l'invalido possa compiere allo stesso ritmo degli altri colleghi. Giova aggiungere che, poiché funzione della prova è la valutazione dell'idoneità del lavoratore, anche se questa valutazione è assolutamente discrezionale, ben può il giudice accertare (attraverso precisi elementi) se la prova eseguita sia coerente con la sua funzione, e pertanto se la valutazione non sia meramente pretestuosa e finalizzata non ad accertare l'idoneità bensì ad escludere il lavoratore.
Nel caso in esame, i fatti dal TO accertati (attraverso ispezione dei luoghi con audizione dei testi in loco) ed esposti in sentenza, ed espressamente riferiti dal ricorrente in sede di legittimità ("a maggiore difficoltà incontrata dal ricorrente ha riguardato la velocità con cui avrebbe dovuto svolgere determinate attività per tenere il passo con gli altri lavoratori", "gli appunti mossi dalla società al NI erano tutti relativi alla sua specifica invalidità"; "il NI poteva espletare le stesse mansioni di altri lavoratori pur con ritmi più lenti senza peraltro intralciare il ciclo produttivo"; aggiunge il TO che "al NI avrebbero ben potuto essere affidate mansioni di mera sorveglianza e controllo di magazzino") costituiscono elementi forniti dalla stessa sentenza impugnata, potenzialmente idonei a condurre ad una soluzione diversa da quella cui il Tribunale perviene. Ma di questi elementi, pur al limitati fini di escluderne la rilevanza, il Tribunale non fa la pur minima menzione (esaurendo la propria motivazione in un mero inciso, "come incontrovertibilmente emerge dall'istruttoria condotta in primo grado", che, pur valutazione di merito, resta sindacabile in quanto in logico solare contrasto con questi elementi). Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. E la sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice di merito che, applicando gli indicati principi, provvederà anche alla disciplina delle spese.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lucca.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 1999