Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/1999, n. 8375
CASS
Sentenza 2 agosto 1999

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In base alla legge n. 462 del 1968 l'avviamento obbligatorio al lavoro degli invalidi non comporta per il datore di lavoro l'obbligo di modificare le strutture materiali o lavorative dell'azienda, ma gli impone di accettare ed inserire l'invalido, con i suoi limiti, nell'ambito delle strutture esistenti. Pertanto, ove i suddetti limiti determinino per l'invalido ritmi di lavoro più lenti rispetto agli altri dipendenti, senza tuttavia incidere sui ritmi di questi ultimi o pregiudicare comunque il ciclo produttivo, il datore di lavoro, per la stessa logica dell'avviamento obbligatorio, è tenuto ad accettare tale situazione adeguando l'attività lavorativa dell'invalido alla sua menomazione. Ne consegue che il recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova - la cui motivazione è sindacabile in sede giurisdizionale al fine di accertare se la condizione di invalidità abbia influito sulla prova stessa - non può essere determinato esclusivamente dall'inesistenza nell'azienda di un'attività che l'invalido possa compiere allo stesso ritmo degli altri colleghi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/1999, n. 8375
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8375
    Data del deposito : 2 agosto 1999

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