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Sentenza 20 dicembre 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2023, n. 50765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50765 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZI IN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 20/03/2023 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/03/2023, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Milano, in data 12/10/2021, con la quale ZI IN era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017. 2. Propone ricorso per cassazione il ZI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistere un pericolo per la sicurezza Penale Sent. Sez. 3 Num. 50765 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 09/11/2023 pub'scia. e per aver ritenuto adeguatamente provato il fatto che il ricorrente stesse svolgendo. ai momento del controllo, l'attività di parcheggiatore abusivo: non potendo ritenersi sufficiente, a: riguardo, il riferimento al fatto che egli fosse in nue momento "munito di borsedo". 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita na dec;
aratora di inammissibilità del ricorso, osservando che le censure proposte si rjsC\ievano in una non consentita rivisitazione del merito, in presenza di una Pe.cisione motivata in termini non censurabili in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. i. rcorso è inammissiblle. 2. Deve invero osservarsi che le censure difensive si risolvono, da un lato, :heiia censura del merito deile valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sntona con 1 primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella reiterata prosoettazione di una diversa lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'a.tro lato, i: ricorso appare orientato a censurare la sentenza impugnata per aver conferito dec s va riievanza &l'essere il ricorrente stato sorpreso, in una delle aree cui si riferiva ii divieto del Questore, "munito di borsello": ritenendo che da tale equipaggiamento non potesse inferirsi che il ZI stesse svolgendo, al momento del control!o. l'attività di parcheggiatore abusivo. riguardo, deve osservarsi che la condanna per il reato di inosservanza del v;
etc emesso da: Questo,-e ai sensi del comma 2 dell'art. 10 d.l.n. 14 del 2017, O. accedere a determinate aree di cui all'art. 9 dello stesso di., postula certamente pos;
tivo di una verifica formale e sostanziale del provvedimento: esito che e,ei caso di speoa è stata diffusamente motivato dal giudice di primo grado anche in relazione sia ala sistematica violazione di tutti i precedenti ordini di alontanamento, correlati all'attività di parcheggiatore abusivo, emessi nei confronti del ZI : ritenuto socialmente pericoloso avuto riguardo alla predetta attività e ai precedenti a carico (anche per violenza alla persona: cfr. pag. 2 dela sentenza ci primo grado). L'esito positivo della predetta verifica, e la conseguente legittimità del divieto accesso emanate nei confronti del ricorrente, determinano peraltro la sussistenza de reato per il solo fatto della violazione, non essendo in alcun modo codesto, dela norma incriminatr;
ce, che l'accesso in violazione del divieto sia stato effettuato per a prosecuzione dell'attività che aveva giustificato il provvedimento. E dunque irrilevante„ ai fini specifici che qui rilevano, il fatto che ZI stesse o meno nuovamente esercitando, al momento del controllo, 2 l'attività d;
oarcheggiatore abusivo (pur se un significativo elemento indiziante, in tal senso, è costituite proprio dal Porseli° di cui egli era in possesso): attività che dei resto l: r.corrente ha in precedenza pacificamente svolto tale attività, come del resto dedotto nei ricorso straordinario presentato avverso il provvedimento del Questore (cfr. pag. 2, it.). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inarn—issibliltà dei ricorso, e a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dlcniara inammissie il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle soese orncessuall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende: Ccs‘: ceoso l 9 novembre 2023
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/03/2023, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Milano, in data 12/10/2021, con la quale ZI IN era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017. 2. Propone ricorso per cassazione il ZI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistere un pericolo per la sicurezza Penale Sent. Sez. 3 Num. 50765 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 09/11/2023 pub'scia. e per aver ritenuto adeguatamente provato il fatto che il ricorrente stesse svolgendo. ai momento del controllo, l'attività di parcheggiatore abusivo: non potendo ritenersi sufficiente, a: riguardo, il riferimento al fatto che egli fosse in nue momento "munito di borsedo". 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita na dec;
aratora di inammissibilità del ricorso, osservando che le censure proposte si rjsC\ievano in una non consentita rivisitazione del merito, in presenza di una Pe.cisione motivata in termini non censurabili in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. i. rcorso è inammissiblle. 2. Deve invero osservarsi che le censure difensive si risolvono, da un lato, :heiia censura del merito deile valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sntona con 1 primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella reiterata prosoettazione di una diversa lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'a.tro lato, i: ricorso appare orientato a censurare la sentenza impugnata per aver conferito dec s va riievanza &l'essere il ricorrente stato sorpreso, in una delle aree cui si riferiva ii divieto del Questore, "munito di borsello": ritenendo che da tale equipaggiamento non potesse inferirsi che il ZI stesse svolgendo, al momento del control!o. l'attività di parcheggiatore abusivo. riguardo, deve osservarsi che la condanna per il reato di inosservanza del v;
etc emesso da: Questo,-e ai sensi del comma 2 dell'art. 10 d.l.n. 14 del 2017, O. accedere a determinate aree di cui all'art. 9 dello stesso di., postula certamente pos;
tivo di una verifica formale e sostanziale del provvedimento: esito che e,ei caso di speoa è stata diffusamente motivato dal giudice di primo grado anche in relazione sia ala sistematica violazione di tutti i precedenti ordini di alontanamento, correlati all'attività di parcheggiatore abusivo, emessi nei confronti del ZI : ritenuto socialmente pericoloso avuto riguardo alla predetta attività e ai precedenti a carico (anche per violenza alla persona: cfr. pag. 2 dela sentenza ci primo grado). L'esito positivo della predetta verifica, e la conseguente legittimità del divieto accesso emanate nei confronti del ricorrente, determinano peraltro la sussistenza de reato per il solo fatto della violazione, non essendo in alcun modo codesto, dela norma incriminatr;
ce, che l'accesso in violazione del divieto sia stato effettuato per a prosecuzione dell'attività che aveva giustificato il provvedimento. E dunque irrilevante„ ai fini specifici che qui rilevano, il fatto che ZI stesse o meno nuovamente esercitando, al momento del controllo, 2 l'attività d;
oarcheggiatore abusivo (pur se un significativo elemento indiziante, in tal senso, è costituite proprio dal Porseli° di cui egli era in possesso): attività che dei resto l: r.corrente ha in precedenza pacificamente svolto tale attività, come del resto dedotto nei ricorso straordinario presentato avverso il provvedimento del Questore (cfr. pag. 2, it.). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inarn—issibliltà dei ricorso, e a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dlcniara inammissie il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle soese orncessuall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende: Ccs‘: ceoso l 9 novembre 2023