Sentenza 28 gennaio 1998
Rigetto
Sentenza 8 marzo 2011
Massime • 1
In materia di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, tale interrogatorio di garanzia, non è conseguenzialmente legato ad un atto processuale, ma al fatto che la persona trovasi sottoposta ad una misura cautelare personale. L'interrogatorio pertanto resta valido ed efficace, ai fini del mantenimento della misura, anche se sia stato occasionalmente eseguito nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, indipendentemente dal contenuto o dalla sorte del provvedimento emesso all'esito dell'udienza stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/1998, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 28/1/1998
1. Dott. Severo Chieffi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Paolo Bardovagni Consigliere N. 511
3. Dott. Antonio Marchese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Umberto Giordano Consigliere N. 40952/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
- RE NO, nato il [...],
avverso l'ordinanza emessa il 29 luglio 1997 dal Tribunale di Milano;
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Bruno Ranieri il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Considerato in
F A T T O
Sull'appello proposto nell'interesse di NO CA avverso l'ordinanza del 13 giugno 1997, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva respinto l'istanza di revoca - o di sostituzione con altra meno afflittiva - della misura della custodia cautelare in : carcere, a suo tempo disposta nei confronti del CA, il Tribunale, con ordinanza del 29 luglio 1997, ha integralmente confermato la pronuncia impugnata osservando, fra l'altro, che l'annullamento operato da questa suprema Corte, avente ad oggetto l'ordinanza di convalida dell'arresto, in nessun caso poteva estendersi anche all'interrogatorio assunto nel corso della stessa udienza di convalida, sicché non poteva ritenersi che la misura restrittiva fosse divenuta inefficace per omesso interrogatorio di garanzia a norma dell'art. 294 cod. proc. pen. Avverso tale decisione, il CA ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
D I R I T T O
Con l'unico motivo di impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione di legge sostenendo che è consequenzialità giuridica tra l'ordinanza di convalida e l'interrogatorio il quale è stato travolto dalla nullità della prima al sensi dell'art. 185 cod. proc. pen. La censura è infondata.
Il cosiddetto interrogatorio di garanzia, invero, non è consequenzialmente legato ad un atto processuale, ma al fatto che la persona trovasi sottoposta ad una misura cautelare personale. Tale interrogatorio resta perciò valido ed efficace, ai fini del mantenimento della misura, anche se sia stato occasionalmente eseguito nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, indipendentemente dal contenuto o dalla sorte del provvedimento emesso all'esito dell'udienza stessa. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Va anche disposta la comunicazione prescritta dall'art. 94 disp. att. cod. proc.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1998