Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2002, n. 5779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5779 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
6 E 8 N 9 1 O г × I 70472 R 4 Z / A 6 A 2 T R . T REPUBBLICA ITALIANA U PO TALIANO05779 /02 R S . I B P I . G D R E T R L E D A I D A S SUPREMACI CASSAZIONE I C N E E Oggetto R S T E I N T E A Tributaria SEZIONE TRIBUTARIA S A E ilità cauzioneInafflicabilità M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA - Presidente R.G.N. 12081/00 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 17098 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud.15/11/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 70472 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO GALLARATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
LA VI;
- intimata avverso la sentenza n. 82/99 della Commissione - 1 tributaria regionale di MILANO, depositata il2001 2270 15/04/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto registrato il 29.10.1987 TI VI ha acquistato dal coniuge a titolo gratuito un terreno su cui insisteva una villetta in corso di costruzione per il valore dichiarato di lire 5.000.000. L'ufficio, sulla base di una stima UTE, ha rettificato il valore finale elevandolo a lire 136.200.000. La contribuente ha impugnato il provvedimento sostenendo che: a)la costruenda villetta non era compresa nella donazione sia perché realizzata con denaro proveniente dalla comunione legale dei beni, e sia perché il manufatto insisteva solo in parte sui terreni in comune proprietà; b)oggetto della valutazione era stata l'intera villetta, compresa quindi la parte che comunque, al di fuori della comunione, sarebbe appartenuta ad entrambi i coniugi per diritto di accessione. La Commissione di primo grado ha respinto il ricorso, ma la Commissione Regionale ha annullato le sanzioni, accogliendo una richiesta della contribuente formulata con una memoria. Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso deducendo due motivi. La contribuente non si è costituita in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 57 d.lgs.n.546/92 in quanto la Commissione Regionale ha errato ad accogliere la domanda sulle sanzioni proposta dalla contribuente per la prima volta in appello con la memoria illustrativa del 13.1.1999. Con il secondo motivo il Ministero ha dedotto violazione dell'art. 23 d.p.r. n.643/72 e carenza assoluta di motivazione sostenendo che la Commissione Regionale ha errato ad accogliere la richiesta relativa alle sanzioni “per la complessità del contenzioso”, ossia the per una causa non prevista dalla legge come ipotesi di esclusione delle sanzioni non penali. Ritiene la Corte che il primo motivo del ricorso è fondato e merita accoglimento dal momento che la domanda di inapplicabilità delle sanzioni, proposta per la prima volta in appello, va qualificata come domanda nuova, inammissibile per legge in quanto formulata in violazione del divieto posto espressamente dall'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546/92. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari accertamenti di merito, occorre decidere nel merito e dichiarare inammissibile la domanda di esclusione delle sanzioni. L'accoglimento del primo motivo del ricorso è assorbente della doglianza formulata con il secondo motivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e pronunziando nel merito dichiara inammissibile la domanda di esclusione delle sanzioni. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 15.11.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone Dr. Enrico Papa م شرط DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 E Oggi 20 APR. 2002 N Osvaldo Ascanio 6 8 O A I 9 5 I 1 Z IL CANCELLIERE C1 . / R A 4 N / A R Osvaldo Ascanio - 6 T T 2 S B . U I . R B G . L I P L E . R R A D . T L B A E A D D T I A E S 1 I T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A M