Sentenza 19 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/10/2002, n. 14853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14853 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2002 |
Testo completo
AULA B 148$ 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai magistrati: Dott. Erminio Ravagnani Presidente ** Bruno Battimiello - Consigliere "Florindo Minichiello 66 Pasquale Picone Relatore " Gabriella Coletti 66 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL AR RI, nella qualità di tutrice di legalmente domiciliata presso la cancelleria della rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Luigi Marra apposta a margine del ricorso;
3413 contro 3/02 Oggetto: Lavoro R.G.N. 7254/2001 Rep. 4/ Cron. 34688 Ud. 10.7.2002 LL Domenico, Corte di cassazione, con procura speciale -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
-controricorrente- nonché
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avv. Michele Di Lullo, Nicola Valente e Paolo Marchini, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso;
-costituito con deposito della procura- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2592 in data 20 4 aprile 2000 (R.G. 43651/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.7.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. AR Elisabetta Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello di AR RI IA contro la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto della domanda rivolta ad ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento nella stessa misura di quella goduta dai grandi invalidi di guerra. L'inammissibilità è stata pronunciata per mancanza di motivi specifici di impugnazione, in violazione dell'art. 434 c.p.c., e assenza di ogni indicazione dell'oggetto della lite. 2 La cassazione delle sentenza è domandata da AR RI IA con ricorso per un unico motivo, al quale resiste l'amministrazione dell'interno con controricorso. Il ricorso è stato notificato anche all'Inps che ha depositato procura speciale ai difensori. aricoment hn Sertats memoria ai sens Sell wt. 378 c.f.c. Motivi della deci sione Con l'unico motivo di ricorso è denunciato l'errore che il Tribunale avrebbe commesso nel dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di specificità dei motivi, sebbene non vi potessero essere incertezze sui limiti e sulla portata del Mq. chiesto riesame dal momento che impugnazione investiva tutte le questioni risolte negativamente dal giudice di primo grado. Il ricorso non può essere accolto. La giurisprudenza della Corte ha enunciato, in generale, il principio che l'atto f d'appello, tanto nel rito ordinario, quanto nel rito del lavoro, introduce un procedimento d'impugnazione, nel quale i poteri cognitori del giudice, all'infuori delle questioni rilevabili d'ufficio, sono circoscritti dall'iniziativa della parte istante, spettando ad essa di attivarsi per la riforma delle decisioni sfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado. Pertanto, l'onere della specificazione dei motivi d'appello esige che la manifestazione volitiva dell'appellante, indirizzata ad ottenere la suddetta riforma, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione in proposito della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi stessi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità, nel caso concreto, di quella motivazione. L'inosservanza di detto onere determina la nullità dell'atto di appello, quando nessun capo della sentenza del primo giudice sia censurato con sufficiente specificazione (Cass., sez. un., 6 giugno 1987 n. 4991). 3 Più in particolare, è stato precisato che, ai fini della validità dell'appello non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ed i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro lato, esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (Cass., sez. un., 20 settembre 1993, n. 9628 ). Nel caso di specie, come riferisce la stessa parte ricorrente nella narrativa del fatto e nell'illustrazione del motivo di ricorso, l'atto di appello conteneva una generica critica per avere il Pretore rigettato la domanda sulla base di “mere formule negatorie lontane dal merito dei temi sottoposti al suo giudizio” e domandava la riforma totale della sentenza appellata. Si richiamavano gli aspetti di incostituzionalità delle norme applicabili se interpretate in senso negativo alla tesi dell'assistito e ci si riportava all'articolata esposizione fatta in primo grado. Pertanto, sulla base dei principi di diritto sopra precisati, non merita censura la statuizione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434, comma primo, c.p.c., risultando l'atto privo dei requisiti minimi richiesti per essere qualificato quale impugnazione della sentenza di primo grado. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nei riguardi dell'amministrazione dell'interno, in applicazione del disposto dell'art.. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nuovamente vigente a seguito di C. Cost. n. 134 del 1994). Il ricorso proposto nel confronti dell'Inps va dichiarato inammissibile perché parte estranea al giudizio di merito. Nulla da provvedere sulle spese per non avere l'Istituto svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'interno e lo dichiara inammissibile nei confronti dell'Inps; nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, in data 10 luglio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Табрикотиш humini Pavagnami Vileva Рании IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 3 oggi, 19 OTT. 2002 5 0 1 . A . S T N I B R D A 3 A , T ' 7 IL CANCELLIERE , - O L L 8 A L L × S E 1 I Vilama Bomun' O B P 1 B I S I S I E D N N I G E C A S G T O I E S A L A O D P O E A T M , I L T I O L A R R E I T D D S D I E T G O E N R E S E